Lo Stato Moderno - anno II - n.10-11 - 5 luglio 1945

LO STATO MODERNO - 5 LUGLIO 1945 97 tenti, la. Commissione Superiore Mili– tare potrà stabilire delle sottocommis– sioni regionali. Ar-ticolo 48. 1) - Le azioni necessarie per mettere in atto le decisioni del Consiglio per la Sicurezza per il mantenimento della pa– ce e della sicurezza internazionale sa– ranno intraprese da tutti i membri del– le Nazioni Unite o da alcuni di essi, se– condo quanto- determinerà il Consiglio. per la Sicurezza. 2) - Tali decisionì saranno messe in atto dai membri del,le Nazioni Unite di– rettamente e medi311te le organizzazioni internazionali competenti di cui sono membri. Articolo 49. I membri delle Nazioni Unite si pre– steranno mutua assistenza nell"attuare le misure deliberate dal Consiglio per la Sicurezza. Articolo 50.. Qualora il Consiglio -per la Sicurezza prenda misure preventive o coercitive contro qualsiasi Stato, ogni altro. Stato, sia che si tratti o menò di un membro delle Nazioni Unite, il quale si trovi a dover far fronte a speciali problemi economici derivanti dall',attuaz!one di tali misure, avrà il diritto di consultare il Consiglio per la Sicurezza riguardo ad umi soluzione di detti. problemi.· Articolo 51. Nulla di quanto è contenuto nel pre– sente Statuto diminuirà il diritto ine– rente di una autodifesa individuale o -collettiva qualora abbia luogo un attac– co armato contro un membro delle Na– zioni Unite, fino al momento in cui il Cons:glio per la Sicurezza non abbia pr€so le misure necessarie per mante– nere la pace e la sicurezza internatio– nale. Le misure prese dai membri nel– l'esercizio di questo diritto di autodifesa saranno immediatamente riferite al Consiglio per la Sicurezza e non me– nomeranno in alcun modo lleutorità e il compito che, secondo il presente Sta– tuto, il Consiglio per la Sicurezza ha di prendere in qualsiasi momento ~'inizia– tiva che gli sembri necessaria per man– tenere o ristabilire la pace e la sicu– rezza internazionale. CAPITOLO VIII Accordi regionali Articolo 52. • 1) - Nulla nel presente Statuto impe– disce 'l'esisten2la di accordi od organiz– zazioni regionali allo scopo di trattare quelle questioni riferentisi al manteni– mento della pace e della sicurezza in– ter·nazionale che sono atte a venir ri– solte con azioni regionali, purchè tali · accordi od organizzazioni e le loro atti– vità siano conformi agli scopi ed lii principi delle Nazioni Unite. 2) - I membri delle Nazioni Unite che concludano tali accordi o costituiscano tali organizzazioni dovranno, prima di rivolgersi al Consiglio per la Sicurez– za, fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie lo– cali attraverso tali accordi od organiz– zazioni. 3) - Il Consiglio per la Sicurezza in– coraggerà queste soluzioni pacifiche di controversie locali attraverso tali ac– cord~ o tali organizzazioni regionali, sia che. l'iniziativa parta dalle Nazioni in– teressate, sia che la soluzione venga affidata alll! organizzazioni dal Consi– glio per la Sicurezza. 4) - Questo articolo non intacca in al– cun modo l'applicazione degli articoli 34 e 35. Articolo 53. • 1) - Il Consiglio per la Sicurezza po- trà, dove ciò si dimostri opportuno, im– piegare tali accordi ed organizzazioni regionali per un"azione coercltiva svolta sotto la sua autorità. Ma nessuna azio– ne coercitiva potrà venire intrapresa in conformità agli accordi regionali o dalle organizzazioni regionali senza l'autoriz– zazione del Consiglio per la Sicurezza, eccezione fatta delle misure prese con– tro qualsiasi Statp nemico (secondo la definizione data nel secondo paragrafo di questo articolo), quali sono previste secondo l'articolo 107, o negli accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte di qualsiasi Nazione nemica e ciò fino al momento in cui l"organizzazione potrà, dietro richiesta dei Governi interessati, assumersi il compito di prevenire ulte– riori aggressioni da parte di tale' Stato. 2) - L'espressione « Stato nemico • quale è usata nel paragrafo 1) •di que– sto articolo si riferisce a qualunQue Stato che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di qualsiasi firmatario del presente Statuto. Articolo 54. Il Consiglio per la Sicurezza dovrà in ogni momento essere tenuto pienamen– te informato delle attività intrapr.ese o contemplate secondo gli accordi regio– nali e dalle organizzazioni regionali per il mantenimento della pace e sicurezza internazionale. C~ITOLO IX Collaborazione Internazionale economica e sociale Articolo 55. Allo scopo di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono neces– sarie a quei rapporti pacifici ed ami– chevoli fra le Nazioni basati sul prin– cipio dell'uguaglianza dei diritti e del– l"autodecisione dei popoli, le Nazt-oni Unite promuoveranno: a) un tenore di vita più alto, possi– bilità di lavoro per tutti e condizioni di progresso e di sviluppo sociale ed eco– nomico; b) la soluzione· di problemi interna– zionali economici, sociali, sanitari e di genere consimile; la collaborazione In– ternazionale culturale ed educativa e c) un univers11le rispetto ed osser- vanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per·· tutti, senza distinzio– ne di razza, sesso, Ungua e religione. A,r/icilo 56. Tutti i membri si impegnano ad agire singolarmente )'~ collettivamente in cooperazione> con l'organizzazione per raggiungere gli ·scopi di cui all'artico– lo 55. Articolo 57. 1) - I vari enti specializzati cosutuitl per .accordo fra i vari governi ~ aven– ti vasti compiti internazionali, quali so– no definiti nei loro regolamenti fon– damentali -nei campi economico, sociale; culturaie, educativo e consimili verran– no messi a contatto con le Nazioni Uni– te in conformità alle disposizioni del– l'articolo 63. 2) - Tali enti portati a contatto con le Nazioni Unite saranno d'ora innan– zi definiti come • enti specializzati ;_ Articolo 58. L'organizzazione farà delle racco– mandazioni per il coordinamento dei piani e delle attività degli enti· specia- - lizza ti. Articolo 59. Dove si dimostri opportuno, l'orga– nizzazione inizierà trattative tra,gli sta– ti interessati per la creàzione di nuovi enti specializzati necessari per raggil,m– gere gli scopi di cui a'1l'articolo 55. Articolo 60. La responsabilità per l'adempimento delle funzioni dell'organizzazione espo– ste in questo capitolo sarà assunta dal– l'Assemblea Generale e, sotto ·l'autorità dell'Assemblea Genera'le, dal Consiglio' Economico e Sociale, che avrà per tale scopo i poteri di cui al capitolo X. CAPITOLO X Consiglio Economico e Sociale Composizione Articolo 61. 1) - Il Consiglio Economico e Sociale sarà composto di 18 membri delle Na– zioni Unite eletti dall'Assemblea Ge– nerale. 2) - In conformità alle disposizioni del paragrafo. 3, ogni anno verranno eletti sei ri\.embri del Consiglio Econo– mico e Sociale per un periodo di tre anni. Un membro uscente può venire' rieletto per il periodo immediatamente successivo. 3) - Alla prima elezione verranno scelti 18 membri che formeranno il Consiglio Ecohomico e Sociale. La du- . rata délla carica di sei di questi mem– bri slrà di un anno, e di altri sei mem– bri di due anni, seco;do le disposizioni dell'Assemblea Generale. 4) - Ogni Stato membro del Consi– glio Ecollomico e Sociale, avrà un ·solo· rappresentante.

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