Lo Stato Moderno - anno II - n.10-11 - 5 luglio 1945
96 LO STATO MODERNO - 5 LUGLIO 1945 2) - Uno Stato che non sita membro delle Nazioni Unite può so~toporre al– l'attenzione del Consiglio per la Sicu– rezza o dell'Assemblea Generale qual– siasi controversia di cui esso sia parte, se accetta in anticipo, ai fini di tale controversia, ~li impe.gni di sistema– zione p3cifica previsti nel presente ·sta– tuto. 3) - I procedimenti dell'Assemblea Genel'J'le rispetto alle questioni sotto– poste alla sua attenzione in virtù di questo articolo, saranno subordinati a quanto disposto negli articoli 11 e 12. ·Articolo 36. I) - Il Consiglio per la Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia del genere di cui al!',articolo 33 o di una situazicne di· natura analoga, rac– comandare procedimenti appropriati o adeguati metodi di accomodamento. 2) - Il Consiglio per la Sicurezva do– vrà prendere in considerazione qua,J– siasi .procedura per la soluzione deJla controversia che· sia stata g.ià adottala ct,a:lleparti. 3) - Nel fare le raccomandazioni di cui in questo articolo il Consiglio per la Sicurezza dovrebbe anche prendere in considerazione che le controversie lega,li dovrebbero, come norma gene– rale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale d,i Giustizia in ac– coroo con quanto disposto nello Sta– tuto. della Corte. Articolo 37. 1) - Qualora le parti di una con– troversia del genere di cui all'articolo 33 non rjuscissero a risolverla con i mezzi indica.ti in tale articolo, allora esse dovre-bbero deferirla al Consiglio per la Sicurezza. 2) - Se Il Consiglio per la Sicurezm ritiene che il prolungarsi della dispu– ta può di fatto mettere in pericolò il mantenimento della pace e della sicu– rezza internazionale, deciderà se agire in base a.Jl'articolo 36 o raccomandare quelle condizioni di accordo che consi– dererà aooropri!ate. A rt.icolo 3R. Senza preg,iudizio per quanto dispo– sto n~li arUco1i 33-37, il Consiglio per la Sicurezza può, qualora le parti in contrasto lo richiedano, fare. a dette parti• delle raccomandazioni in vista di · un•a soluzione pacifica della contro- . versla. CAPITOLO VII Azione in rapporto e minacce alla pace, a violazioni della pace e ad atti di aggressione Articolo 39. B Consiglio per la Sicurezza deter– minerà l'esistenza di qualsiasi minac– cia a'l!la pace, violazione del.Ja pace, o atto di aggressione, e farà raccoman– dazioni, o deciderà quali misure deb- bano essere prese in accordo con gli artif<Yll 41 e 42 per il mantenimènto o il ristabilimento della pace e della· sicurezre internazionale. Articolo 40.. Aillo scopo di prevenire un peggio– l'amento della sitoazione, il Consiglio per 1a Sicurezza può, prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure di ctù all'articolo 41, invitare le parti interessate ad attenersi a quel– le misure provvisorie che esso consi– deri necessarie o. desidera-bili. Tali mi– sure provvisorie saranno senza pregiu– dizio per i diritti, le pretese o la po– sizione delle i;,arti interessate. Il Con– .siglio per la Sicurezza terrà nel debito conto il mancato adempimento di tali misure provvisorie.· Articolo 41. li Consiglio per la Sicurezza può de– cidere qua,Ji misure non implicanti l'im– piego della forza armata possano es– fSere Impiegate per l'esecuzione delle fSUe-decisioni, e può invit,are i mem- 1bri de1le Nazioni Unite ad applicare :tali misure. Queste possono compren– dere un'interruzione totale o parziale delle relatioru economiche e deJle co– municazioni ferroviarie, marittime, ae– ree, postali, telegrafiche, ;radio e di al– tro genere, e la rottura dei rapporti di– plomatici. Articolo 42. Qualora il Consiglio per la Sicurezza dovesse considerare che le misure pre– viste nell'articolo 41 fossero inadegua– te o si fossero dimostrate tali, esso po- . trà intraprendere quelle azioni con for– ze aeree, nav<1li o terrestri che siano ne– cessarie per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tali azioni possono comprendere dimostra– zioni, blocco, ed altre operazioni da par– te di forze aeree, navali o terrestri di membri delie Nazioni Unite. Articolo 43. 1) - Ailo scopo di contribuire al man– tenimento delia pace e della sicurezza internazionale tutti i membri delle Na– zioni Unite si impegnl!llo a mettere a disposizione _pel Consiglio per la Sicu– rezza, a sua richiE,sta e dietro uno spe– ci·lle accordo od accordi, •le forze arma– te, l'assistenza e le facilitazioni (com– preso il diritto di passaggio) necessarie per il mantenimento della pace e -deila sicurezza internazionale. 2) - Tale acqirdo od accordi regole– ranno il numero e la quantità · delle truppe, il loro grado di preparazione, la loro ubicazione genera-le e la natura del– le facilitazioni e dell'assistenza che deve venir data. 3) - L'accordo od accordi saranno ne– goziati con la massima prontezza pos– sibile dietro iniziativa del Consiglio pe.i;., la Sicurezza. Saranno conclusi tra n' Consiglio per la Sicurezza ed i vari membri oppure frà · il Consiglio per la Sicurezza e gruppi di membri e dovran– no essere sottoposti alla ratifica degli Stati firmatari in· conformità alla loro procedura costituzionale. Articolo 44. Quando il Consiglio per la Sicurezza deciderà di impiegare la forza, prima di invitare un membro non rappresen– tato nel Consiglio a provvedere forze armate secondo gli obblighi assunti di cui all'articolo 43, esso inviterà quel membro, qualora il membro lo desideri, a partecipare aile decisioni del Consi– glio per la Sicurezza concernenti l'im– piego di contingenti deile forze armate del membro stesso. Art.icolo 45. P.er dare alle Nazioni Unite la possi– bilità di prendere urgenti misure mili– tari, i membri terranno ,ad immediata disposizione contingenti nazionali delle forze aeree per una comune azione in– ternazionale coercitiva. La forza ed il grado di prparazione di questi contin– genti ed i piani per la loro comune azione saranno determin·lti, entro i li– miti segnati dallo speciale accordo od accordi di cui all'articolo 43, dal Consi– glio per la Sicurezza con l'assistenza del'la Commissione Superiore Militare. . Articolo 46. I piani per l'impiego delle•forze ar– ·mate saranno falli dal Consiglio per la Sicurezza con l'assistenza della Com– missione Superiore Militare. Articolo 47. 1) -:.. Verrà costituita una Commissio– ne Superiore Militare per consigliare ed assistere il Consiglio per la Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le ne– cessità militari del Consiglio per la Si-· curezza riguardo al mantenimento del– la pace e della sicurezza internaziona– le, all'impiego e al comando delle forze poste a sua disposizione, al regolamento degli armamenti ed agli eventuali pro– blemi di disarmo. 2) - La Commissione Superiore Mili– tare sarà composta dei Oapi di Stato Maggiore dei membri permanenti del Consiglio per la Sicurezza, oppure del loro rappresentanti. Qualsiasi membro delie Nazioni Unite non rappresentalo , in modo permanente nella Commissio– ne verrà invitato dalla Commissio_ne stessa ad aggregarsi quando lo svolgi- - mento efficace dei compiti della Com– missione richieda la partecipzi'Òne éle~ membro stesso. 3) - La Commissione Superiore Mili- . ta·re avrà il c·ompito d_iprovvedere, alle dipendenze del Consiglio per la Sicu– rezza, alle direttive strategiche di tutte · le forze armate messe a disposizione del Consiglio per la Sicurezza. Le questioni , riferentisi al comando di dette forze verranno elaborate in un secondo tempo. 4) - Con l'autorizzazione del Consiglio per la Sicurezza e dopo consuÌtazioni con le organizzazioni regionali .compe-
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