Lo Stato Moderno - anno II - n.10-11 - 5 luglio 1945

.. 94' LO STA'l'O MODERNO - 5 LUGLIO 1945 Articolo B. ·Le Nazioni Unite non porranno al– cuna restrizione alla eleggibilità di uo– mini e donne per la partecipazione in qualsiasi veste e in condizione di egua– glianza ai suoi organi principali e sus– sidiari. CAPITOLO IV L'Assemblea Generale Composizione Articolo 9. 1) - L'Assemblea Generale si com– porrà di tutti i membri delle Nazioni Unite. funzioni assegnategli dal presente Sta- , tuto, l'Assemblea Generale non farà ,al– cuna raccomandazione a proposito di tale disputa o situazione, a meno che non ne venga richiesta dal Consiglio per la Sicurezza. 2) - Il Segretario generale, con il .consenso del Consiglio per la Sicurezz:a, notificherà all'Assemblea Generale ad ogni sessione qualsiasi problema relati– vo al mantenimento della pace e de.J.Ja sicurezza internazionale di cui stia trat– tando il Consiglio per la ·Sicurez;,za e notificherà del pari all'Assemblea Ge– nerale, o ai membri delle Nazioni Unile se l'Assemblea Generale non è in ses- 2) - Ogni membro avrà non più di dnque rappresentanti nelJ'Assemblca · Generale. sione, non appena il Consiglio per la Sicurezza cessi di trattare tali pro– blemi. ,. unzioni..e poteri Articolo 10. . L'Assemblea Generale può discutere .qualsiasi questione o qualsiasi argo– mento entro i limiti degli organi pre– visti nel presente Statuto e, salvo quanto disposto nelJ'articolo 12, . può fare raccomandazioni a membri delle Nazioni Unite o al Consiglio per la Si– curezza, o ad entrambi su qualsiasi di tali questioni o argomenti. Articolo 11. 1) - L'Assemblea Generale può pren– dere in esame i pril}cipi generali di cooperazione per il mantenimento del– la pace e della sicurezza internazionale, inclusi i principi che regolano il di- . sanno e h limitazione degli armamen– ti, e può fare al riguardo raccomanda– zioni ai membri o al Consiglio per la Sicurezza o ad entr•Jmbi. 2) - L'Assemblea Generale può di– scutere questioni relative al manteni– mento del,Ja pace e deUa sicurezza in– ternazionale che le vengano presentate da qualsiasi membro delle Nazioni Uni– te,. o dal Consiglio per la Sicurezza o da uno Stato che non sia membro del– le Nazioni Unite, in ,accordo con l'arti– colo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto disposto nell'articolo 12, può fare rac– comandazioni aJ riguardo alJo Stato od agli Stati interessati, od al Consiglio per la Sicurezza· o ad entrambi. Ogni questione di ,natura tale per cui si ren– da necessaria l'azione dovrà essere de– ferita al Consiglio per la Sicurezza da parte dell'Assemblea -Genem,Je o prima o dopo la discussione. · 3) - L'Assemblea Generale può ri– chiamare l'attenzione del Cons.iglio per la Sicurezza su situazioni che siano su– scetlitbili di minacciare la pace e la sicurezza internazionale. 4) - I poteri dell'Assemblea Generale dichiarati In questo articolo non ·limi– teranno la portata generale dell'arti– colo 10. Arficolo 12. 1) - Mentre il Consiglio per la Sicu– rezza sta esercitando nei confronti di qualsiasi controversia o situazione le Articolo 13. 1) - L'Assemblea Generale intrapren– derà studi e farà raccomandazioni allo scopo di: a) promuovere la cooperazione in– ternazionale nel campo politico e in– coraggiare lo sviluppo progressivo del diritto intemazionalc e la sua codifi– cazione; b) promuovere Ja cooperazione in– ternazionale nei campi economico, so– ciale, culturale, educativo, e della sa– lute pubblica, e contribuire alla rea– lizzazione dei diritti umani e delle li– bertà fondamentali per tutti senza di– stinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione. 2) - Gli ulteriori compiti, fun21ioni e poteri dell'Assemblea Generale rispetto a quanto menzionato nel paragrafo 1 b) sono definite nei capitoli IX e X. Articolo 14. Subordinatamente a quanto disposto nell'articolo 12, · l'Assemblea Generale può raccomandare misure per il com– ponimento pacifico di qualsiasi situa– zione, indipendentemente dai prece– denti che l'hanno creata, quando sem– bri che essa possa -danneggiare il be– nessere generale o le relazioni amiche– voli tra le nazioni, comprese le sitU'a– zioni che risultino da una violazione di quanto è disposto nel presente Sta– tuto a chiarimento degli scopi e dei principi delle Nazioni Unite. Artlcolo 15. 1) - L'Assemblea Generale riceverà e prenderà in considerazione relazioni annuali e speciali da parte del Consi– glio per la Sicurez7Ja; queste relazioni• comprenderanno un resoconto dei prov– vedimenti decisi o presi da•I Consiglio per la Sicurezza ·per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. 2) - L'Assemblea Generale riceverà e prenderà in considerazione relazioni dagli altri organi detle Nazioni Unite. Articolo 16. L'Assemblea Generale assolverà tali funzioni con rispetto al sistema Inter- nazionale di amministrazione fiducia- . ria, In quanto ad essa sono assegnate sotto i capitoli XII e XIII, compresa l'approvazione degli accordi di ammini– strazione fiduciaria per zone non desi~ gnate come strategiche. Articolo 17. 1) - L'Assemblea Generale prenderà in considerazione e approverà il bilan– cio dell'organizzazione. . 2) - Le spese del-l'organizzazione sa– ranno sopportate dai membri nella mi– sura fissata dall'Assemblea Generale. 3) - L'Assemblea Generale prenderà in considerazione e approverà qualsiasi accordo finanziario e di bilancio con gli enti specializzati di cui all'articolo 57 ed esaminerà i bilanci amministra– tivi di tali enti speci•alizzati allo scopo di fare raccomandazioni agli enti inte– ressati. Votazione. Articolo 18. 1) - Ogni membro del.J'Assemblea · Genera.le avrà un voto. 2) - Le decisioni dell'Assemblea Ge– nerale su questioni importanti saranno prese con una maggioranza di due ter– zi dei membri presenti e vol'anti. Que– ste questioni comprenderanno: racco– mandazioni rispetto aJ .mantenimento della pace e della sicurezza interna– zionale; l'elezione dei membri non per– manenti del Consiglio per la Sicurezza, l'elezione dei membri del Consiglio Eco– nomico e Sociale, ·l'elezione dei membri del Consiglio per l'Amministrazione fi– duciaria in accordo con H p:iragrafo 1 e) delJ'arlicolo 86, l'ammissione di nuo– vi membri tra le Nazioni Unite, la so– spensione dei diritti e dei privilegi ine– renti aLlo stato di membro, l'espulsione di membri, le questioni relative al fun– zionamento dei sistemi ,per l'ammini– strazione fiduciaria, e le questioni di bilancio. 3) - Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di C'atego– rie addizionali di questioni · da deci– dersi con una ~aggioranza di due ter– zi, saranno prese con una maggioranza dei membri presenti e votanti. Articolo 19. Un membro delle Nazioni Unite che si trovi in arretrato con IL,pagamento dei suoi contributi finanziari al'l'Orga– nizzazione, non avrà voto nell'Assem– blea Generale se l'ammontare delle quote non pagate eguagli o superi l'am– montare dei contributi da ,lui dovuti per i due anni precedenti. L'Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a tale membro di votare se riconosce che la mancanza del pagamento è do– vuta a condizioni eccedenti la volontà del membro. Procedura .4rtico1o 20, L'Assemblea Genera4e si riunirà in regolari sessioni annuali e in quelle

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