Lo Stato Moderno - anno II - n.10-11 - 5 luglio 1945

LO STATO MODERNO 5 ·LUGLIO 1945 89 lustrativa sui fini del progettato consorzio e sùi mezzi repu– tati idonei a conseguirli, e da uno schema di statuto (art. 4, 2" comma, legge cit.) e lo statuto definitivo, discusso e de– liberato dal l'assemblea dei consorziati· ed approvato con de– creto reale, doveva contP.nere le condizioni di partecipazione, l'ordinamento interno, la rappresentanza ed il funzionamento del consorzio, le sa_nzioni per il caso d'inosservanza di tali norme, la previsione· della costituzione di un organo collegiale con funzioÌli arbitrali (art. 5, legge cit.). Tali consorzi avrebbero risposto col proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in loro 1;omc dai loro rapprescn- 1.inti (art. 5, 3" comma, legge cit.). e sarebbero stati assog– grltati al fallimento (art. 6, ultimo comma, legge cit.). Erano .poi sottoposti a vigilanza e. controllo governativi. Il carattere di questi consorzi sarebbe dunque stato il se– guente: l'iniziativa della costituzione spettava pur sempre agli interessati; ma, una volta esplicata tale iniziativa, essa dava luogo all'emanazione di un provvedimento amministrativo di costituzione che vincolava anche i recalcitranti. Essi quindi non avevano origine negoziale, ma amministrativa; e l'inter– vento della Pubblica Amministrazione si manifestava anche in un atto successivo alla costituzione e precisamente nel– l'npprovazione dello statuto deliberato dall'assemblea, dirò, costituente. · A differenza dei consorzi volontari, essi non avrebbero dato luogo a delle fattispecie negoziali; e, a diff~renza dei consorzi obbligatori in senso stretto, non avrebbero dato luo– go al sorgere di per,_sonegiuridiche pubbliche. L'intervento della Pubblica Amministrazione, infine, ad effetti costitutivi ed integrativi, ne avrebbe fatto delle figure giuridiche com– poste, partecipi sia di caratteri privatistici, sia di caratteri _pubblicistici, senza che potessero dirsi assolutamente_ preva- . lenti gli uni o gli altri. . ' IV. __: Non avendo la legge 16. giugno 1932 mai avuto applicazione, ogni consorzio obbligatorio effettivamente co– stituito da noi è stato fatto oggetto di disposizioni a sè, che prescindono e si staccano da quelle .contenute in tale legge. Potevano qualificarsi come consorzi obbligatori in senso stretto: a) l'Ufficio 0 per la vendita dello zolfo. italiano, costituito con R. D. L. 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito, con mo– dificazioni, nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, e riordi– nato, ~otto il nome di Ente zolfi italiani, con legge 2 a- prile 1940, n. 287; · b)· l'lstituto coto11iero italiano, costituito, come consorzio ob– bligatorio, col R. D. L. 3 marzo 19;l4, n. 291 (converti– to nella legge 5 luglio 1934 n. 1253), mediante trasfor– mazione del .preesistente consorzio volontario dello stes– so nome; e) l' E11te distrilillzione rottami, cost.ituito con R. D. L. 28 giu– gno 1938, 11. 1116; ,/) l'Ente 11azionale per la ceUulosa e la carta, costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453 e da ultimo modificato con legge 13 giugno 1940, n. 868; • r,) l'Ufficio metalli nazio11ali, costituito con R.. D. L. 28 aprile 1938, n. 780; I) i Consorzi provinciali trii i produttori de/ragricoltura, co– stituiti, in base aUa legge 16 giugno 1938, n. 1008, col R D. L. 12 febbraio 1939, n. 175, ed i relativi Settori, poi soppressi in base alla legge 18 maggio 1942, n. 566, istitutiva degli Enti economici cle/1' agricoltura (che più · niente hanno di consortile); g) i Consorzi provi11ciali obbligatori tra macellai, costituiti, con legge 13 giugno 1940, n. 826, allo scopo di curare la raccolta, il ricevimento, la salatura, la distribuzione delle pelli bovine ed equine; /,/ i Co11sorziprovinciali tra macellai per le cami, costituiti con • D. M. 5 aprile 1941 per curare la distribuzione del be– stiame da macello; Co11sorzi provinciali tra trel;biatori e sgra11atori ·per conto di terzi, costituiti in ba~e al R. D. L. 13 aprile 1942; n. 433. Ed i caratteri che individuavano e differenziavano i con– sor.li obbligati da quelli volontari erano i seguenti: ciascun consorzio obbligatorio era costituito e regolato da un atto legislativo, e non costituiva una fattispecie pe– goziale; i consorzi obbligatori erano, per loro natura, totalitari, e cioè comprendevano tutti coloro che, nell'ambito territo– ,riale assegnato alla sfera di estrinsecazione del consorzio (provincia. stato), esercitavano quella attività cui il con– sorzio presiedeva; ciò derivava dal fatto che I' apparte– nenza al consorzio, e .J' assoggettamento alla sua disciplina, discendevano automaticameaje dalla legge; . nei consorzi obbligatori l'appartenenza al consorzio era de– terminata ipso iure dal .fatto di esercitare un dato tipo -di· attività, mentre la cessazione di tale attività faceva sl che si cessasse di far parte del consorzio; · i consorzi obbligatori si trovavano 'in una posizione di mo– nopolio di diritto, giacchè quell'attività o quel prodotto, in relazione ai quali il consorzio obbligatorio ve,niva isti– tuito, non poteva essere esercitata o commerciato, se non attraverso il consorzio; ~ l'osservanza delle norme costitutive e regolatrici dei con– sorzi- obbligatori era presidiata da sanzioni peculiari'; la iÌlosservanza di ·tali norme era configurata infatti come un reato (del tipo: contravvenzione) e punita con una vera e propria pena (del tipo: ammenda); mentre i negozi giuridici compiuti in ispregio delle norme indicate veni– vano colpiti da nullità; i consorzi obbligatori erano dotati di perso~alità giùri– dica; essi costih1ivano delle persone giuridiche pubbliche, e. l'azione da essi svolta nel mondo giuridico si presentava 1T1unitadei caratteri che presidiano ed accompagnano lo svolgimento di una pubblica attività~ (costituzione per diretta· iniziativa dello stato, obbligo di agire per il con– seguimento dei fini col conseguente divieto di scioglier- . si, sottoposizione a vigilanza ed a tutela, ecc.). V. - I consorzi obbligatori in senso stretto apparivàno dunque come mezzi o strumenti d'intervento dello stato nel– la disciplina e regolamentazione della produzione o dello scambio dei beni. Ma una tale azione statale poteva manifestarsi e si ma– nif'estava anche in altri modi, e con strumenti diversi• da quello dei consorzi, sia regolando l'insieme del processo pro– duttivo o distributivo di un determinato bene, sia discipli– nando soltanto qualcuna delle tappe lungo le quali tali pro: cessi si svolgono (per es. -J' approvvigionamento delle mate– rie prime, od il prezzo di vendita dei prodotti finiti). A ciò si era provveduto, dunque.· o con la posizione di vere e proprie norme giuridiche (sui prezzi, sui nuovi im– pianti industriali, ecc.), o con la creazione di organismi ad hoc da considerare o come organi o parti dell'amministrazi9- ne diretta dello stato (es. le Ferrovie; l'Amministrazione d~l-_ le poste e dei. telegrafi; l'Amministrazione autonoma dei mo– nopoli di stato; l'Azienda autonoma della strada; l'Azienda ·monopolio banane - di effimera vita -; il Monopolio per gli acquisti ali' estero di carbone, di rami-. stagno, nichelio e relativi rottami; l'Ufficio speciale combustibili liquidi. l'Uf– ficio prodotti minerari) o come tipi o casi di decentramento autarchico che davano luogo alla creazione di vere e pro– prie ed autonome persone giuridiche pubbliche (Ente na– zionale serico, Istituto per il commercio estero, Ente per il

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