Lo Stato Moderno - anno II - n.5-6 - marzo-aprile 1945
uffici centrali, ed organi ed uffici periferici, locali, che consente a questi ultimi, nonostante la subordinazione gerarchica ai primi, una sfera di azione più ampia che nel sistema accentq.to. La dottrina straniera - specialmente il Barthélemy in Francia e lo Herrnritt. in Germania - è giunta opportunamente a distin– guere fra Dezentralisation, che importa trasferimento di competenza ·dall'am– ministrazione diretta dello Stato, (Staatsverwaltung) all'amministrazione indi– retta degli enti autarchici (Selbstverwaltung), e Dekonzentration che,- nell'in– terno del sistema dell'amministrazione diretta statale, importa allargamento della competenza delle autorità amministrative locali .a scapito di quella delle ·autorità amministrative centrali. Accettando questa classificazione, e la relativa terminologia, possiamo dire che decentramento amministrativo - che per chiarezza vorremmo chiamare anche noi deconcentramento - è quello che comunemente si chiama decen– tramento burocratico o gerarchico, cioè l'attribuzione di una più vasta com– petenza ad uffici amministrativi periferici dello Stato, e una certa loro autono– mia, nel senso ~he l'autorità superiore non possa sostituirsi all'.inferiore. Tale delimitazione di competenze non importa attribuzione agli uffici locali di un · diritto subbiettivo all'esercizio delle funzioni pubbliche loro pertinenti. Vale a dire questi uffici non hanno personalità giuridica, appartenendo alla organiz– zione amministrativa dello Stato: e in ciò si differenziano nettamente dagli enti autarchici. Altra condizione per cui la forn1a di decentramento dianzi tratteggiata si differenzia da quella che abbiamò chiamato il decentramento politico, è che la delimitazione delle funzioni tra uffici centrali e uffici perife– rici non è stabilita da una legge costituzionale, come quella degli enti autar– chici, ma da leggi relative all'ordinamento dell'amministrazione diretta dello Stato, e perciò modificabili dal Parlamento. La classificazione che precede non ha, nè può avere, valore giuridico stret– tamente scientifico, bensi valore sostanzialmente politico. Il decentramento non è un istituto giuridico astrattamente teorizzabile; è un modo di essere concreto, e quindi mutevole, della pubblica amministrazione; e infatti la dottrina giuri– dica, affaticatasi nella costruzione di una teoria del decentramento, non ha mai potuto giungere a,.risultati definitivi e generalmente ac~ettati. I criteri da noi avanzati sono sufficienti per chiarire l'idea politica sotto– stante a questi due concetti di decentramento. Chi accetta per decent,amento ciò chù noi abbia.mo definito decentramentc politico, accetta un tipo di Stato in cui si dà ampio riconoscimento, garantendolo, ad aggruppamenti sociali esi– stenti nel seno della nazione, aventi fini e interessi loro propri, un diritto al perseguimento di essi in modo autonomo, ·e mezzi adeguati a tale scopo; un tipo di Stato in cui è ben netta la distinzione fra Stato e Governo e non è più possibile la confusione, tanto frequente ed esiziale, fra questo organo dello Stato, e magari gli uomini che lo compongono, e lo Stato medesimo; un tipo di Stato in cui potere legislativo e Governo, ciascuno nei rispettivi campi di azione, provvedono agli interessi generali della Nazione senza preten4ere di ingerirsi direttamente negli affari particolari delle sue parti. Chi accetta per decentramento ciò che abbiamo chiamato àecentramento amministrativo, o meglio, deconcentramento, postula una organizzazione am– ministrativa ispirata a criteri di maggiore efficienza funzionale di quella possi– bile in uno Stato accentrato, ma non si stacca sostanzialmente da questo tipo di Stato, nel quale il Governo domina ia vita della Nazione, nel quale alla unità è sacrificata la varietà feconda di iniziative, ricca di possibilità di adat– tamento alle diverse e·mutevoli circostanze. -23-
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy