Lo Stato Moderno - anno II - n.5-6 - marzo-aprile 1945

problemi specifici, non mettevano in pericolo il suo « ordine pubblico». Anche nel diritto si verificò il vergognoso fenomeno che gli Italiani in- . coraggiarono la tirannia, accettando volontariamente la tirannia potenziale, senza neppur fare quei piccoli gesti che la costringessero a tradursi, con suo sc~rn. in effettiva. , Come prima affermazione di una rinata dignità, la scienza giuridica deve p :clamare: tutta la politica, tutta l'economia sono diritto nel senso che· tutte le materie oggetto di queste scienze possono e debbono essere, con altri metodi e con altri fini d'indagine, materia di diritto. Vi è diritto, là dove vi sono ràpporti tra gli uomini; il diritto è il modo di essere delle relazioni umane. Tutto quello che esce dalla sfera intima del soggetto e s'irraggia in– torno allo stesso, intrecciandosi con quanto emana dagli altri soggetti, è di– ritto. Esso quindi non è una forma separabile dal suo contenuto, come troppo spesso si crede, e come anche molti giuristi sono inclini a credere o a lasciar credere. Secondo la smagliante tradizione di Roniagnosi, il diritto italiano deve esser.e sempre, in ogni momento, vita, cioè la riduzione in termini di pensiero, di rapporti generali e di leggi, della ribollente e complessa materia sociale. Quando si passerà in Italia alle libere discussioni sulla nuova orga. nizzazione da dare alla nostra vita, si sentirà molto spesso invocare che le riforme debbono essere studiate e predisposte dai tecnici, per essere poi pas– s11.teai giuristi, i quali diano una spolveratura formale. Cotesto modo di pro– ce4ere, che in Italia è sempre stato il prediletto, sarebbe errato, quanto è er– rato l'altro che vuole campo gelosamente riservato ai giuristi certe materie che vengono considerate come esclusivamente formali, quali la procedura. In rl'altà, non si fa nulla di vitale e .di profondo nel campo della legislazione, se non si procede con il criterio unitario di trattare secondo il metodo giu– ridico tutte le esperienze. Quando gli esperti suggeriscono belle riforme e si;ducenti innovazioni, eviterebbero a sé e agli altri molte delusioni, se inter– pellassero il diritto per sentire quale capacità di attuazione pratica, quale forza di comando effettivo possa essere contenuta in una norma generale concepita in quei termini. La risposta a tale quesito la possono dare solo i giuristi esperti nella conoscenza della difficile scienza e nella delicata arte dei rapporti tra il precetto generale e la realtà. Viceversa, sia per la loro stessa forma mentis, sia per quella limitazione dei loro studi di cui ho detto, i giuristi sono per lo più timidi amici delle novità sociali e portati a soprav– valutare i tipi di organizzazione esistenti. Ma quanto male si eviterebbe ad una nazione, se anche quando si tratta di studiare le leggi considerate com.e meramente giuridiche, quali ad esempio le leggi di procedura, di organizza– zione giudiziaria, del Consiglio di Stato e simili, si violasse il monopolio professorale e si facessero sedere nelle commissioni il modesto funzionario, l'uomo della strada, l'antico minorenne che ha subito una tutela e ha avuto come prima visione della vita quella di una giustizia indifferente e assente e, perchè no?, anche l'ergastolano graiiato! Anch'egli ba sofferto soprusi ed ingiustizie. Anche da lui si può ottenere la lista dei crimini e dei criminali dell'esercito legale contro il quale egli ha combat:to·J VIATOR -19-

RkJQdWJsaXNoZXIy