Lo Stato Moderno - anno II - n.5-6 - marzo-aprile 1945

. Il diritto politico mantiene il rapportò che il. diritto deve continuamente o.ssicurarsi con la realtà. ~ il cavo che fa del diritto un pallone frenato che non può salire se non entro certi limiti verso l'astrazione. Ma il metodo di indagine delle_ due forme di scienza è assolutamente diverso : improntato à rigorosa logica giuridica il primo e diretto a quella precisione di concetti, si– stematicità di coordinamento, ripulitura da considerazioni non rispondenti al metodo d'indagine, che permettono alla scienza giuridica di trovare schemi, concetti e categorie che consentano poi d( seguire una buon~ pratica del di– ritto. Ampio di informazione, postulante l'aiuto e le notizie delle scienze dei campi affini (statistica, economia, finanza, politica, filosofia e storia), di– retto a valutare gli istituti nel loro rendimento e· a studiare le possibilità di riforme, a prestare a ideologi e politici l'ausilio della conoscenzà del delica– tissimo funzionamento della gran macchina della legislazione, il secondo. Molti ritengono che con codesto metodo di indagine non si faccia più del diritto e cercano nomi nuovi per classificare codesta attività di pensiero. Nell'epoca del positivismo, la si chiamava sociologia, nell'epoca del nichilismo intellet– tuale fascista fu chiamata scienza politica. In realtà, codeste scienze auto– nome non esistono, e la loro materia vuole essere ripartita. tra le scienze tra– dizionali: filosofia, economia, diritto. La scienza del diritt<:> deve ora rivèn– dicare quanto le spetta in tali campi, cessate le ragioni per cui quella seria dovette o volle evitare di trattare materia politica , cioè materia viva e pra– tica, e quella prostituita fu libera di trattarla secondo la pochezza e la bas– sezza che le erano proprie. Il divorzio tra il diritto e la realtà raggiunse il suo culmine con la legi– slazione fascista,. L'esempio più clamoroso fu la legislazione sulla proprietà industriale. Il regime annunciò di aver compiuto una grande riforma. rispetto alla casalinga legislazione del tempo di Cavour, introducendo l'esame pre– ventivo dei brevetti, affermazione di autorità e di attività dello Stato, stru– mento di progresso tecnico, quale già possedevano gli stati più evoluti. Ma l'esame preventivo richiedeva una attrezzatura .tecnica, che ormai potevano possedere solo gli stati che avevano cominciato _a costituirla all'inizio del- , l'èra industriale. Non solo non si poteva da noi creare dal nulla tale organiz– zazione, ma non si era fatto nulla per cominciarla. Così la legge che procla– mava solennemente l'esame preventivo, andò incontro ad un fiasco clamo– roso e il Regime dovette alfine rimangiarsela. ' Altro esempio è il codice di procedura civile, indubbiamente ispirato nelle sue linee generali ai buoni criteri che la scienza processuale aveva elaborati, ma messo in atto con una magistratura impreparata e con una attrezzatura giudiziaria insufficiente in piena guen-a e cioè proprio mentre le vicende ag– gravavano quell'impreparazione e quella insufficienza. Si era voluto moder– nizzare la giustizia, farla marciare con i tempi su veloci e precisi mezzi mec- . canici. Ma la macchina lucente non poteva camminare e tutti rimpiansero la cigolante carretta che o bene o male compiva il suo cammino. Cosi la no– stra brillante scienza processuale ci fece restare a terra. ' I giuristi hanno la loro responsabilità in tutto questo, perché trascura- rono nei loro studi il lato pratico, ossia politico, del problema. Né possono invocare - o possono invocare solo entro certi limiti - la scusante che fosse loro proibito occuparsene, perèhé la cens~ra del re– gime era o troppo ignorante per adontarsi di certe indagini, o volutamente ,.gnostica su quei dibattiti che, per rivolgersi ad un pubblico ristretto e su .:..... 18 -

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