Il Socialismo - Anno III - n. 18-19 - 10 novembre 1904

IL SOCIALISMO dovrebbe essere limitato per legge. Ora il lavoro dei facchini, nocchieri, ecc., è una merce; deve essere limi– tato il saggio del salario per queste persone? « Sì, ri– spondono i detti signori, solo per ragione di ordine pub– blico )>. N[a anche il denaro è una merce; ne può essere quindi limitato il saggio dell'interesse per ordine pub– blico? « No », rispondono essi; ed ecco la contraddi– zione. fl Cavour nel Senato subalpino (23 marzo 1857), a coloro che volevano limitato il massimo dell'interesse, così rispose: << Se è negli uffici del governo limitare l 1 in.– teresse, perchè non regolerà quello de' salari? Pcrchè non interviene a determinare il tasso <lei lavoro?» Egli aveva ragione da questo punto cli vista, e noi ripetiamo l'opposto ai nostri contraddittori: « Se è negli Hffici dello Staro determinare alcuni guadagni del lavaro, esso potrà limitare in modo razionale alcuni compensi del capitale, cioè gl'interessi? » Se questi! sono le obbiezioni capitali che si fanno alla mia proposta, debbo dichiarare che esse non sono davvero tali da farmi mutare opinione. li tasso da stabilirsi dalle Camere di commercio è, ripetiamolo, un provvedimento che concilia la legge mo– rale con quella economica e contribuirebbe a porre un freno contro l'usura. Esso però dovrebbe essere accom– pagnato da queste altre norme: 1. Ogni fatto avente per oggetto un interesse ec– cedente quello della Carnera di commercio piit vicina al luogo della prestazione è nullo. 2. La denuncia giudi:dale d'un patto usuraio non sospende l'esecuzione di una obbligazione. Tuttavia il magistrato può ordinare che in pendenza del giudizio sia depositata la somma. o sia prestata cauzione. 3. Nei giudizi di nullità dei patti usurai, il magi– strato può ammettere la prova testimoniale. Queste disposizioni, se non si vogliono accettare per tutta l'Italia, è necessario che vengano adottate per le nostre regioni, in cui ve ne è un gran bisogno. § 2. Rimedi penali. - A frenare inoltre il senti– mento egoistico degli usurai, è necessario stabilire un complesso di norme penali nel rnodo che andremo espo– nendo·; e desidererei che ciò si facesse non solo p.er le Calabrie, ma per tutta Pltalia. La maggioranza degli economisti. mentre eia una parte esclude ogni limitazione alla libertà contrat– tuale, dall'altra ammette che si debba punire l'abuso che dalla libertà possa nascere. Così Droz, Pellegrino Rossi, Hoccardo, ecc. Mentre gli economisti, dunque, erano e sono con– cordi nell'ammettere la punizione dell'usura, il nostro legislatore invece permette impunemente ogni infame traffico. Ciò è un grave errore commesso dal codice pe– nale Zanardelli, ed ha contribuito ad allargare la piaga dell\1sura, come bene osserva Miraglia nella sua F('/o– sojia, del diritto. A colmare la lacuna del codice penale furono presen– tati due progetti: uno del Sonnino, l'altro del Gianturco. 11 progetto Gianturco all'artioolo 7 stabilisce: <e E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con multa non inferiore ali' illecito profitto chi stipula abitualmente patti usurai ». Come si vede il Gianturco ha imitato la legge fran– cese del 1850. Già il Saint Priest fin dal 1849 aveva proposto alla Camera francese che si punisse anche un solo atto usuraio, però la sua proposta non fu accet– tata, Noi non crediamo che l'abitudine sia elemento essenziale del delitto usuraio. Secondo noi, qualunque specie cl' usura costituisce reato e perciò sarebbe stata cosa migliore se il Gianturco avesse tr~scurata la pa– rola abitualmente. Noi desidereremmo che non solo per la Calabria, ma anche per tutto il regno si stabilissero le seguenti disposizioni penali: 1. Per i mezzani ed i sensali dell' usura vorremmo che si applicasse l'art. 413 cod. pen.: « Chiunque con artifici o raggiri atti ad ingannare o a sorprender!! la altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a sè o ad altri ingiusto profitto con altrui danno, è pu– nito con la reclusione sino a tre anni e con la multa oltre lire 100 ». 2. ])er gli usurai, per gli sborsanti invece noi vor– remmo che le pene fossero pecuniarie, stabilendo che chi presta con interesse superiore al tasso fissato dalla. Camera di commercio più vicina al luogo del contratto sarà punito con u11amulta eguale alla metà della somma prestata. Questa disposizione si applica solo quanùo gli usurai abbiano semplicemente prestato ad usura senza avere commessi artifizi atti ad ingannare l'altrui buona fede; perchè altrimenti saranno soggetti anche alla pena deter– minata dall'art. 413 caci. pen. 3. L'autorità giudiziaria appena avuti indizi suni– cienti intorno ad un reato usuraio deve pignorare in mano ciel debitore la somma da lui dovuta all'usuraio da servire (in caso che il reato sia provato) per le spese di giustizia e per la multa alla quale sarà con– dannato il responsabile. Ho detto dianzi che l'usuraio dovrebbe essere pu– nito con una multa eguale alle metà della somma pre• stata; adesso dimostrerò come tale opinione non sia infondata, ma si basi invece su ragioni psicologiche, positive e sociali. Tutti gli usurai infatti sono avari, avidi di ricchezze, quindi è chiaro come debba essere penoso per loro per– dere danaro. Prescindendo ·c1all 1 avarizia, diciamo che è funzione normale dell'uomo accrescere e non diminuire il proprio patrimonio. Macchiavelli tra i consigli che clava al Principe sug– geriva questo: <e Non togliere la propriet.ì. ai tuoi sudditi, perchè essi dimenticano più volentieri l'offesa fatta alle loro mogli e le morti date ai loro cari, che non la perdita delle lvro sostanze ». Ogni uomo ama conservare i propri beni, quindi si capisce come dovrà essere penosa una pena che tende a diminuire il patrimonio di un individuo, il cui unico Dio non è che il denaro. Per questi motivi, noi crediamo che la pena pecu– niaria rispetto agli usurai, sborsanti, sia più efficace della pena del carcere. La pena pecuniaria, inoltre, è più utile contro questo fenomeno criminoso, perchè risparmia

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