Il Socialismo - Anno III - n. 18-19 - 10 novembre 1904

IL SUCIAJ.ISMO z8, L'usura dipende da varie cause, alcune delle quali sono subbiettive, altre obbiettive. Le cause subbiettive sono le passioni e la tendenza egoistica dell'uomo: le cause obbiettive dell'usura sono: a) scarsezza di riccheua e <li capitali; b) deficiente sviluppo del credito. Queste le cause clell 'usura; piì1 esse sono accentuate e più l'usura infierisce e flagella i bisognosi. Necessità quindi di porre rim.edio alle radici se si vuole avere buouo !.!!l'ettonei frutti. Tutto quel complesso di norme sta– bilit.: da legislazioni vecchie e nuove dirette a reprimere civilrnente e penalmente l'usura non furono e non sono efficaci. appunto perchè non mirano ad intaccare che una sola causa dell'usura. Delle norme sono come un freno alle passioni, all'egoismo degli uomini; ma non frenano le cause obbiettive dell'usura e per conseguenza non moderano che poco o niente quest'ultima. Anzi dirò che le leggi del tasso, le leggi che comminano pene per gli usurai non sono per sè stesse niente efficaci a frenare l'egoismo umano, se non sono accompagnate da un complesso di leggi sociali dirette a migliorare l'istru– zione, l'educazione dei cittadini; perchè solo così la dviltà aumenta e si accresce per conseguenza il senti– mento altruistico, e quello egoistico diminuisce. Ma questo complesso di provvedimenti diretto a rin– tuzzare i sentimenti egoistici non bastano ad attenuare l'usura: è necessario dare colpi di piccone anche alle cause obbiettive del male: quando il disagio economico esiste e gli istituti di credito mancano, a dispetto della morale, dell'altruismo e delle leggi penali, le necessità economiche creano l'usura. Dunque per portare rimedi efficaci contro l' usura, che flagella le nostre regioni, bisogna mirare contemporaneamente alle cause subbiet– tive ed obbiettive di essa. Vediamo. Provvedimenti contro le cause subbù:ttive de/1 1 usura. Le cause subbiettive dell'usura sono i sentimenti egoistici dell'uomo, che, diretto dai detti sentimenti, mira ad accrescere la sua ricchezza senza curarsi dei suoi simili. I sentimenti egoistici sono sviluppati là dove manca la civiltà, o questa trovisi ai primi gradi: per conseguenza sono sviluppatissimi in Calabria, dove di civiltà vi è poco o niente. Di qui la grande necessità di provvedere per le regioni meridionali con rimedi preventh·i e repressivi. I. Rimet!i preventivi. - Non potrò qui parlare am– piamente dei rimedi preventivi contro l'usura (cioè di quei provvedimenti che servono ad attenuare i senti– menti egoistici) perchè mi manca lo spazio. Qui accenno solamente. Per favorire la civiltà calabrese si dovrebbe fare questo: aumentare le scuole elementari superiori nei nostri paesi, istituire scuole serali obbligatorie da servire per gli adulti, stabi.lire una refezione scolastica pei figli dei poveri, e si dovrebbe radicalmente mutare il metodo di insegnare e di educare. Inoltre si dovrebbe stabilire dalle leggi che i meridionali dovessero prestare il servizio militare esclusivamente nelle grandi città del Nord, perchè così essi, vivendo in meizo ad uomini civili, ritornerebbero meno rozzi nei loro paesi. D 1 altra parte si dovrebbero aumentare nelle nostre parti le guarnigioni militari, che dovrebbero essere com- poste solo da soldati dell'Italia del Nord e del Centro. E non basta : bisogna pensare anche ad accrescere su larga scala le ferrovie nelle Calabrie; perchè esse, oltre ad essere mezzo di trasporti sono causa di ricchezza e di civiltà. II. Rimedi repressivi. - Per ottenere effetti efficaci contro J1usura non basta favorire la civiltà, è necessario inoltre stabilire un doppio ordine di provvedimenti re– pressivi contro gli usurai, vrovvedimenti d'indole civile. provvedimenti penali. Parliamone separatamente. § 1. Provvedimenti civili. - Le legislazioni vecchie e nuove non seppero trovare altro freno contro l'usura che il tasso legislativo, cioè un limite stabilito per legge agli interessi. Questo rimedio è antiscientifico, perchè esso è contrario alla legge essenziale che regola l'inte– resse. Quest'ultimo non è fenomeno che dipende dal caso o dall'arbitrio di un individuo; è invece un fe– nomeno economico che· dipende da cause subbit:ttive ed obbiettive e quindi è regolato da una legge gene• raie e da una legge particolare. 1. La legge particolare ci dice che le cause pertur– batrici delPintcresse sono: a) il rischio:, maggiore è il rischio, maggiore è l'in– teresse; b) retribuzione del capitale, cioè il valore sogget– tivo attribuito alle .ricchezze presenti. z. La legge generale è quella della domanda e del– l'offerta, e ci dice il valore obbiettivo che ha il capitale indipendentemente dalle condizioni delle parti contraenti. Ci dice quindi quale sia il saggio dell'interesse nel mer– cato. Questa in brevissima sintesi la legge dell'interesse. Ora il tasso aprioristico legale è contrario alla legge generale dell'interesse ed annulla così la legge economica. Noi sosteniamo che fra morale ed economia vi debba essere connessione intima, ma non possiamo accettare il sistema, che per scusa della morale, mette in non cale la legge economica. Ed è per queste ragioni d'indole scientifica che la Francia è stata costretta più volte a fare degli strappi alla sua legge artificiale. Difatti: una prima derogazione alla legge del 1807 fu fatta dai de• creti del 1814 ai quali la Cassazione riconobbe forza obbligatoria. Altra derogazio1le più grave è l'ordinanza del 1835 relativa all'Algeria. A!tra derogazione fu introdotta dalla legge del 1857, che permise alla Banca di Francia di prestare al 6 010. Un'altra derogazione fu fatta dalla legge del 1860, che autorizzò la Società del credito fondiario ed agrario a prestare al 5 e 10 010. Allorchè lo Stato ha fatto de• biti, ha sempre violato la legge del 1807. Nel 1816 contrasse un prestito pagando il 9 010; nel 1818 pagò l'interesse di 10 010; nel 1871 il 9 112 per 100. Inoltre il governo autorizzò i Monti di pietà a prestare al 12 010 a Parigi, ed al 9 112 in provincia. Oltre a queste de– roghe ufficiali, ve ne sono altre che si basano sulla tol– leranza più o meno della giurisprudenza, la quale ha considerato come legittimi molti atti che da11a legge del 1807 sono condannati come illeciti. Questa tolle– ranza è avvenuta in materia commerciale e specie nelle operazioni bancarie. Se il banchiere che paga il 6 010 do– vesse anche lui prestare al 6 010, egli fallirebbe. Per

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