Il Socialismo - Anno II - n. 4 - 10 aprile 1903

52 IL SOCIALISMO zione industriale, con l'accettazione tacita dei lavoratori. In questa nuova dizione - come giustamente osserva l'istesso Turati - vi è un'insidia contro la quale do– vrà levare le sue armi il Gruppo parlamentare socia– lista. li tacito consenso non infrena infatti la facoltà dell'intraprenditore in materia di regolamento, e lascia le masse lavoratrici non ancora assurte alla coscienza dei loro diritti, in balia del capriccio degl'imprenditor:. Ma il Turati, che conviene con noi sulla natura col– lettiva del Regolamento di fabbrica non ha badato - come noi proponiamo - a statuire che nelle modifi– cazioni regolamentari, collellivo debba essere anche il consenso. Onde ci pare che alla formula correttiva da lui proposta, manchi una qualche parte essenziale che resta integrata nella nostra aggiunta. Se una lotta deve essere impugnata per ciò su questo punto del progetto, converrà non perdere di mira la collettività del con– senso. Altrimenti l'effetto della legge sarebbe piuttosto disastroso, ponendo in moto cause assai letali di disgre– gamento fra le masse operaie, che ne minorerebbero la necessaria solidadetà. Una disparità della posizione degli operai di fronte ai capitalisti ne romperebbe la possibilità d'intesa e cli concetto, intralciando cosi lo esercizio della lotta di classe. V. II carattere « collettivo» del contratto di lavoro. Considerato come compra-vendita, il contratto di lavoro diviene più giusto, assicurando una maggiore libertà alla manifestazione di questa importantissima forma di scambio che avviene tra il capitalista e il la– voratore. Cosi il progetto di legge odierno è un vero provvedimento sociale diretto a garantire una maggior libertà di lavoro. Onde il liberismo, ad essere coerente, non dovrebbe vedere in esso una intrusione dello Stato nelle facoltà economiche. li progetto tende a diminuire, in certo modo, l'elemento monopolistico contenuto nel contratto di compra-vendita del lavoro, ed avvtCina l'economia verso quella libertr.'\ degli scambi che è la condizione indispensabile pel maggior benessere sociale. Liberismo e Socialismo, cosi, eia un punto di vista scientifico e pratico, si conciliano nell' istessa tendenza. Approfondendo anche di più questo concetto, per sè stesso tanto ovvio, si arriva a delle conseguenze pra– tiche assai feconde. Come nello scambio di due beni d'uso, l'uno fun– ziona da prezzo verso l'altro, così nello scambio della for1.a di lavoro contro danaro, il salario fun?.iona da pre::o. Gli economisti provano che lo scambio libero è quello che fa raggiungere il maggior utile possibile agli scambisti. Nel contratto di lavoro, vi è l'elemento monopolistlco determinato dal possesso del mezzo di produzione. Onde il lavoro non è venduto al suo prezzo libero, ma ad un prezzo inferiore. L'eccedenza costi– tuisce una pl11svaie1tza che è rappresentata appunto dal profitto. 11contratto di lavoro, quando si miri a gover– nare col criterio cli pareggiare la posizione giuridica dei due contraenti, si risolve in un espcri111e11l0 legisla– tivo per l'attuazione approssimativa della libertà di scambio, assicuratrice della maggiore utilità per ambo i contraenti. r. inutile dire che il legislatore italiano è stalO mosso da intenti ben diversi, più parziali e meno chiari di quelli qui esposti, che noi abbiamo fatto discendere dal!' istessa natura ciel contratto, che egli intende re– golare. Così non è stato niente affatto ossequente al– i 'indole collettiva del contralto di lavoro. Egli considera questa figura di contratto come una individuale locazione. Cosi si arriva all'assurdo cli rap– presentare la dipendenza degli operai dal loro padrone cli officina, come se fosse una serie di locazioni d'opera individuali. È chiaro che, ammesso tale presupposto - che noi abbiamo mostrato giuridicamente ed economicamente infondato - ogni contratto avrebbe una vita autonoma, e una sfera di svolgimento indipendente. Ognuno di essi avrebbe il proprio dies a quo, dal quale comin– cierebbe ad aver vigore, e il proprio dies ad quem che ne segnerebbe il termine cli estinzione. Inoltre, data la sbagliat? concezione giuridica di questo contratto, inteso come locazione, il cui obbietto è il lavoro. all'o– peraio non può essere consentito di affacciare la di– sdetta se non nelle istesse condizioni e negli stessi termini che essa è consentita al locatario di lavoro, cioè al capitalista. Qui infatti l'obbietto del contratto è unico, e il salario è il corrispettivo della locazione. Onde la posizione del locatario finchè somministra il corrispettivo, 11011 consente una facoltà di disdetta al locatore più ampia cli quella conceduta all'utente - ca– pitalista. Partendo invece dalla concezione economica del con– tratto di lavoro - intendendolo quale compra-vendita - allora, sia in materia di disdetta, come in materia cli stijmla=ionc. si arriva a conseguenze legali ben dif– ferenti. Il termine iniziale o originario deve essere. unico per tutti gli operai dell'industria: così come unico - per le ragioni anzidette - deve essere il regolamento di fabbrica. 1;: questa la conseguenza della natura collet– tiva del contratto di lavoro, la quale trova la sua com– pleta spiegazione nel concetto di compra-vendita: Il prezzo cl' una merce, come insegna l'economia pm-a, matematica, non è la funzione d'una sola variabile, ma di una serie di variabili che rappresentano le somme delle quantità varie della stessa merce offerta nel mer– cato considerato. 1 Del pari il salario, cioè il prezzo del lavoro, non è nello speciale « mercato del lavoro » la funzione della sola offerta individuale del lavoro, ma della somma complessiva delle ofterte di tutti i lavo– ratori dell'istesso genere. Se voi vi recate su di un mercato e comprate una unità di merci, voi pagherete, poniamo, un prez7.o 100. l\fa se volete acquistare in– vece nell'istesso mercato 1000 di merci, allora paghe– rete un prezzo assai maggiore di mille volte 100, perchè con la vostra maggiore richiesta avete alterato la equa– zione dello scambio. :i Onde nel muta.to equilibrio eco~ nomico una cosa non varrà più I oo, ma varrà po– niamo 200. 11salario, prezzo di quella speciale forma di merce che è il lavoro. è dunque qualche cosa di aSsai diverso eia un mero corrispettivo, individualmente valutabile, ù'una locazione d'opera singola. Esso è fenomeno com– plessivo e colleuivo determinato eia tutte le serie di equazioni che costituiscono il mercato generale degli scambi capitalisti. ).'uniformità e la periodicità costante degli atti e elci cicli produttivi nella vita della fab– brica, le conferiscono, nella forma industriale sempre più prevalente, il carattere di una fonte P.erenne di atti– vità produttrice. La sua vita è continuativa, e non si può dire qual'è l'atto iniziale e c1uale I 'atto finale. Gli stessi prodotti d'una fabbrica, sono venduti via via, e si riversano sul mercato, come uno zampillo di fontana nella vasca. La vasca può bensì riempirsi ed 1 Si chi:tma nel c:1.lcolo varia6ile qucll:1 quantità, nd ogni vnlore maggiore o minore delln qunle corrisponde un nitro d:tto valore d'un' ahra quunlilà che viene detta funtione. :i Essendo il prcu:o in ragione diretta della domanda ed in senso della offerta, ogni maggior richiesta importa il fenomeno dell'elevamento del prezzo. Questo renomeno che non è sensibile per le piccole m:issc, si fa assai vh•o nelle grandi masse, che gcncrnno c:,.mbiamenti di equilibrio enormi.

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