462 • Kl V lSTA POPOLA KE siasi con1penso prestabilito, per gli scopi indicati nella prima parte del presente articolo ; « b) coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia degl'infortuni avvenuti, siano convinti d'averne informato intermedi~ri per metterli in grado di oflrire l'opera loro o di altri, come è preveduto sotto la lettera a). « I medici che nei certificati rilasciati per gli effetti della presente legge abbiano scientemente aggravate o attenuate le conseguenze degli infortuni, sono puniti con ammenda non inferiore a lire 200 ed estensibile a lire 2000, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Cod. Pen. » E tali disposizioni rimaste un'aspirazione in Italia per quanti hanno interesse a vedere applicare correttamente la legge sugli infortuni del lavoro ed a non vedere ripetere gli abusi tali disposizioni che principalmente per la imprevidenza e la mala voglia dei Ministro Guardasigilli non sono patrimonio della legislazione italiana, furono introdotte di recente con sanzioni più severe nella legge del Luxemburgo e meritano di essere ricordate : « Senza pregiudizio dell'applicazione di pene pm « gravi sancite dalle leggi, sara punito col carcere « da un mese a cinque ;inni e con un'ammenda da « 26 a 3000 .lire, chiunque avrà arrecato danno alla « Società di assicurazione contro gl'infortuni o ad « una cassa per le malattie, inducendola con frode « a corrispondere una pensione, dei soccorsi o ad « altri benefici non •dovuti in tutto o in parte. « In tentativo di questo reato sarà punito col « carcere da 8 a 2 'mni e con una ammenda da « 26 a 1000 lire. « li colpevole potrà essere lnoltre condannato cc alrinterdizione, confon,-•ente all'art. 33 del Codi- « ce Penai.e e posto sotto sorveglianza speciale della << polizia per non meno di 2 anni e non più di 5 » ( ..Art. I 3 della legge 21 Aprile 1908). Ma abbiamo Paesi ove senza leggi speciali ( come avviene anche in Italia per qualche raro caso) le frodi s~ puniscono con severità in base alle leggi comum. La svizzera che non ha deciso ancora definitivamente sulla convenienza di adottare i criteri della legislazione straniera in ordine al risarcimento dei danni prodotti da infortunio sul lavoro, e dove pertanto vige ancora il sistema della responsabilità dei padroni in favore degli operai quali si trovano previste nel Codice Civile, ci offre qualche esempio di severità dei magistrati contro gli operai che dolosamente aggravano lievi lesioni con lo scopo di fare subire un ingiusto danno alle società assicuratrici. Sono notevoli due giudicati dei quali diamo qui appresso gli estremi dei fatti e delle condanne. I. (Tribunale correzionale di Neuchatel 8, 1, 908) Un manovratore Italiano si presentò al medico per farsi curare dì una piaga alla faccia dorsale del1' indice destro, che il Dr. Morel giudicò guaribile in 8-10 giorni. Fatta la medicatura al Lisolo, dopo 3 giorni si notava un sensibile miglioramento. Ma dopo altri due giorni, con grande meraviglia del a1edico, la piaga peggiorò, aumentò di ampiezza, con bordi tumefatti e fondo nero. L'escara v_1enna tolta e apparve un fondo della piaga simile a cautchouc, indolente, non sanguinante. I movimenti del dito erano dolorosi. Le medicature non modificarono la lesione, dopo qualche giorno si riprodusse l'escara nera. E la piaga assunse la forma di crntere. Il Dr.M. avendo visto a.ltri due casi eguali, e e ricordando i lavori di Patry, ebbe il dubbio che si trattasse di aggravi mento volontario, e fece parte dei suoi dubhi alla Società assicuratrice, la Winterhour, la quale vide che aveva dovuto pagare dm', anni prima una indennità di L. 250 pt>- una lesione analoga ad un dito della mano. Nello stesso tempo un'altro operaio italiano assicurato alla stessa Società si faceva curare da un'altro medico oer L una identica lesione. La Società denunciò i due operai per ~rufla. Il giudice fc:ce curare da un perito in carcere i due imputati, ed il medicò giudicò che l'aggravamento della malattia era volontario, e determinato dalla azione di un caustico. Il Tribunale correzionale di Neuchatel li condannò, con sentenza in data 7 Gennaio 1907, a 3 mesi di carcere e a 10 lire di multa, alle spese del processo a 5 anni di privazioni dei diritti civili - e alla esplusione dalla Svizzera. II. - (Tribunale del Cantone di Solothurn. 15 Giugno 1907) L'operaio italiano Tosini Massimiliano aveva una piccola piaga al dito medio, che il medico giudicò guaribile in 3~4 giorni: durò invece due mesi, e residuò una anchilosi del dito, Lo stato della lesione veni va aggravato probabilmente coli' acido soìforico. Denunciato per trufla, venne condannato a 4 mesi di carcere, alle spese, ad una multa, alla interdizione per 5 anni di sogtiornare in Svizzera. ( Lo stesso Tr~bunale condannò nella stessa seduta un altro operaio italiano, Zampogna Piètro di Cesena per lo stesso motivo, a 6 mesi di carcere, spese ed esplusione dal territorio Svizzero.) Sono assai istruttivi i giudicati della magistratura Francese principalmente perchè in Francia vigono disposizioni legislative quasi ìndentiche a quelìe vigenti in in Italia, e meritano attenzione perchè riguardano i medici compiacenti o ..... peggio ! I. - A Bordeaux il Dr. L ... accusato di avere esagerato i certificati di 1:1alattia per prolungare l'astensione degli operai dal lavorn e l'indennità giornaliera è stato condannato a 8 mesi di carcere 100, franchi di ammenda, 4 anni d'inierdizione dall'esercizio della Professione ed oltre 2000 franchi di danni ed interessi 'lJersole compagnie di assicurazione. Il Jarmacista complice è stato condannato a 3 mesi di carcere e a 100 franchi di ammenda. II. - Il Tribunale correzionale di Parigi ha condannato 11 Dr. Bresson ad una ammenda di 100 franchi, a sei mesi di carcere ed all' interdizione per cinque anni dell'esercizio professionale per avere rilasciato ad un operaio, certo Meyllaud, un certificato falso in seguito (1,dun accidente sul lavoro, così da permetterr,li di conseguire una indennità. All'operaio sono stati inflitti sei mesi di carcere e 20 franchi di ammenda. Di questo secondo capo si occupa lungamente l' <cAideScciale » diretta da Fuster, noto, infaticabile quanto dotto segretario Generale del Comitato permanente dei Congressi internazionali delle assicurazioni sociali, e noi aggiungiamo che il caso Bresso□
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