RIVISTA POPOLARE 461 dete nè a Cook, nè a Peary ed ammantate la vostra neghittosa incredulità di poesia. Ma che forse non vi son più plaghe nei cieli che attirino il vostro desiderio ardente? Sappiamo noi forse, con certezza, cosa c'è al di là della veste d'etere della nostra terra? E non vorremo saperla mai ? Chi può crederlo ? E le viscere della terra quali misteri racchi udono? Fuoco? Ghiaccio? Enorme compatta, morta materia? E' certo? E non siete e non siamo tenuti a saperlo? E quanti ancora materiali misteri che sveleremo uno dopo l'altro e sapremo la verità di tutte le cose: e poi finalmente sarà venuta la grande ora, l' ora della grande dimanda : Chi sono io ? Qual sono ? Tal si domandano forse, mentre dura la indecente gazzarra intorno alla toro opera ed al loro nome, i due vincitori ; chi sono io? E dimenticano ritornati uomini fra gli uomini, che essi furono gli eroi àella grande vittoria; e ritornati uomini fra gli uomini si lanciano accuse, si ritorcono ingiurie, uomini si dilaniano da veri uomini; e tutto intorno a loro la gazzarra indecente solleva un clamore quale essi neppur, forse, udirono nelle solitudini algide, mentre intorno a loro crollavano e s'urtavano, e si accavallavano furiosi i ghiacci. Che importa sia quegli o questi, Cook a Peary, che giunse il primo al punto agognato? L'uomo vi è giunto : che la e Cook, e Peary e l'fuquinese tardo e forte e il magro eCJ agile Europeo non hanno più nome : ma sono l'uomo, anzi neppure l' uomo : ma la volontà : la volontà sola armata di se stessa. Certo sarà bello se Cook potrà provare, luminosamente, d'essere egli giunto al fatidico punto. Lo esperimento grande del potere della volontà sarebbe certamente glorioso, ma se Peary solo vi giunse, o se vi giunsero entrambi che toglie la gloria dell'uno a quella dell'altro? Di là, donde si partono tutte le linee della nostra terra, non v'è forse posto per tutti? Che importa se l'uno tu preceduto e l'altro precedette? Diverse furono le vie, diversi furono i mezzi, una sola la meta, cercata e vana, e da entrambi raggjunta, entrambi son l'uomo, ora che importa il nome? Là giunse, finalmente, l'uomo : ecco la vera, la grande vittoria ; il resto è vanità. A. AGRESTI Perch.è il Seuatos·e Rattazzi 11011 arrossisca . .. è il titolo di un interesf-;ante Rrticolo ciel llOStroDirettore che pubblicheremo nel prossimo numero. PERIL CORRETTOFUNZIONAMENTO del''& legge sagli infotttoni In Italia i magistrati, quando 5Ì tratta di giudicare delle frodi degli operai nelle quali spesso sono complici i medici di loro fiducia, si mostrano incerti nell'applicazione delie disposizioni del Codice Penale (art. 413) riguardante la truffa te!!tata o consumata; e assolvono spesso, arzigongolando sulla insufficiente idoneità del mezzo sol perchè sia riuscito all'Istituto Assicuratore di accertare o la simulazione di un infortunio o l' aggravamento doloso di una lesione. Per tale incertezza sull'analogia fra la truffa tipica o la truffa che consumasi da operai delle industrie, si era sentito il bisogno di provvedere con aggiunte alle legge vigente sugli infortuni, ed i ministri competenti avevano fatto credere alla decisione presa di far approvare dalle Camere legislative analoghe pruposte presentate il 13 marzo 1908, tendenti anche a colpire la complicità dei medici e degli avvocati, ma il Ministero si ritirasse spaventato, dal mal passo, col pretesto delle opposizioni che sorsero alla Camera unicamente contro le disposizioni riguardanti il procedimento nelle controversie giudiziarie, il magistrato giudicante e la proposta soppressione dell' appello. Ma noi pensiamo che possano le frodi colpirsi con le sanzioni della legge comune; ed il Tribunale di Caltanissetta ci ha provato con parecchi esemplari giudicati che siamo nel vero; mentre talune sentenze dovute a magistrati eccentrici giustificherebbero una campagna in favore delle ripresentazione alle Camere legislative di quelle disposizioni della seconda parte del disegno di legge abbandonato dal Governo e, ormai, forse anche dimenticato! Sono indubbiamente degne di essere ricordate quelle degli art. 29 e 30 e noi le trascriviamo a lode del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio dove furono elaborate. E lode indiretta meritano quei funzionari dotati di senso pratico, di senso morale e di fine senso giuridico che studiarono quelle disposizioni di repressione delle frocti, dei quali sappiamo quale scoraggiamento provano quando vedono cadere un disegno di legge che è costato lavoro del cervello e della mano, e che poi perdono la lena a rifare la strada, a cambiarla prendendo accorciatoie pericolose o varianti troppo lunghe. Riportiamo intanto dal disegno di legge sopraricordato: L'Art. 29 « Salvo le maggiori pene comminate dal Codice penale, l'operaio perde il diritto alle indennità stabilite dalla legge ( testo unico) 31 Gennaio 1904, N. 51: « 1 ° quando abbia simulato o doiorosamante aggravato od esé1gerato le conseguenze dell'infortunio; « 2° quando sia ritornato al lavoro mentre tutt'ora percepiva l'indennità giornaliera a titolo di inabilità temporanea assoluta; << 3° quando abbia, dando false indicazioni, tratto in inganno sulla propria indentità il capo o esercente dell'impresa o industria, o le persone da lui preposte alla direzione o sorveglianza del lavoro, o l'Istituto assicuratore. L'Art. 30 « Sono nulle di diritto le obbligazioni contratte per rimunerazione dei loro servigi, verso intermediari che, mediante compensi prestabiliti, si siano incaricati di fare ottenere agli operai o ai loro aventi diritti la liquidazione e il pagamento delle indennità stabilite dalla legge. « Sono puniti con ammenda non minore di 20 lire ed estensibile a 300, ed in caso di recidiva con ammenda non minore di 300 lire ed estensibile a 2,000 ; a) gl'intermediari che spontaneamente abbiano offerta agli operai o ai loro aventi diritto l' opera loro o di altri, anche indipendentemente da qual-
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