390 RIVISTA POPOLARE numero medio di lavorato- anno italiani eguale a 70-80 mila ( cifra piuttosto inferiore che superiore al vero) e dato un contributo medio di r3-r4 M. per lavoratore anno, la somma che i nostri emigranti versano annualmente per l'assicurazione contro l'invalidità si può calcolare non inferiore ad un milione di marchi. Dì questa somma, almeno metà è versata da persone che , per la temporaneità del soggiorno in Germania, non possono ,perarne alcun vantaggio (essendo per la maggior parte giovani e vigorosi e quindi soggetti ad una probabilità minima d1 divenire invalidi); e un altro quarto, forse anzi un terzo , è versato da persone che si potranno avvantaggiare solo p!lrzialmente della pensione, in quanto, divenuti invalidi, preferiranno rimpatriare definitivamente, perdendo così del tutto la rendita , o nella miglior ipotesi ricevendo come ele mosina dall'istituto assicuratore quell'indennizzo del triplo che esso può a suo arbitrio concedere e negare. Con la nuova legge , come ho detto , la condizione degl italiani sarebbe resa peggiore. L'aggravio che su\:,iscono per l'assicurazione crescerebbe di circa un quarto, ma la somma da loro regalata alla nazione tedesca aumenterebbe in proporzione molto maggiore; si può infatti ritenere che all'aumento di contributo (250 a 350,000 M. ali' anno), che, in seguito all'assicurazione dei superstiti verrebbe a gravare sugli italiani, non si contrapporrebbe alcun vantaggio , essen io rarissimi i casi nei quali le loro vedove o gli orfani si troverebbero in condizione di poter ottenere pensioni o sussidi. Al Bundesrat sarebbe lasciata facoltà di escludere dall'applicazione delle norme intorno alla sospensione delle rendite nel caso ài dimora all'estero, ella tacilazione mediante inden• nizzo del titolare della pensiot"e nel caso di trasferimento del domicilio all'estero, e delle altre accennate rrlative alle pensioni e sussidi ai superstiti, gli operai di quegli stati esteri, la cui legis1azione garantisce ai tedeschi ed ai loro superstiti condizioni e vantaggi corrispondenti a quelli conseguiti me - diante l'assicurazione germanica (§§ 1340, r381). Ma l'ftalia, la quale è alla coda delle nazioni civili , non può certo preenJere tale esenzione. Nè sarebbe lecito garantire ai soli •edeschi , in Italia, un trattamento più favorevole di quello che è fatto agli operai italiani; :1è d'altra parte tal singolare concessione assicurerebbe la completa assiro; !azione dl:!i nostri operai ai nazionali , in Germania. Considererebbe infatti il Bundesra t eh, I'industria tedesca dal peso delle assicurazioni sociali è reso meno agile nella concorrenza internazionale ; e che la concessione dianzi supposta non basterebbe affatto ad eguagliare, da quest'aspetto, la condizione dell'industria italiana alla tedesca. Accessoriamerte considerebbe che , nonostante l' apparente reciprocità, l'Italia conseguirebbe la parte del leone , essendo scorso il numero dei lavoratori tede:ichi occupati nel bel paese. Sarebbe più conveniente che il nostro governo si adoperasse ad ottener•~ in altro modo un compenso all' inutile aggravio degli emigranti , dimostrando al governo alleato come il solo fatto della temporaneità del loro soggiorno faccia entrare nelle casse degli istituti assicuratori molto danaro italiano che nun potrà mai uscirne a vantaggio di chi ebbe a versarlo. Sarebbero quindi da sostituire le norme intorno alle pensioni di invalidità con altre, le quali stabilissero il diritto dell'invalido italiano a percepire, anche quando rimpatriasse, la pensione, diminuita - com'è equo - de: contributo del governo germa. nico. Se non si riuscisse ad ottener tanto, sì potrebbe almeno stabilire che all'invalido il quale trasferisse il proprio domicilio in Italia do11essero (e non potessero, ad arbitrio dell'istituto assicuratore) venir corrispcste, a sua richiesta, tre annate di pensione (da portare a cinque se l'invalido avesse meno di cinquant' anni , e, magari, da diminuire a due se ne avesse più di sessant'lcinque, allo sc,')po di evitare, in quest' ultimo caso, speculazioni da parte dei parenti). Quanto al maggior contributo che gli opera·i italiani non domiciliati in Germania dovrebbero versare per le pensioni e sussidi ai superstiti , si potrebbe stabilire che to.nto questi aumenti di contributo, quanto quelli corriapondenti ed eguali d~i padroni, venissero trasmessi alla nostra cassa nazionale di previdenza , la quale dovrebbe erogarli a favore delle vedove e degli orfani di operai italiani morti in Germania, per cousa diversa dall' infortunio nel lavoro ( giacchè nel caso di morte per infortunio sarebbero indennizzati). Oppure anche, con disposizione di ordine generale, potrebbe venir stabÙito che I' intero contributo degii operai italiani e quello corrispondente dei padroni (l'intero contributo, si badi, e non soltanto , come nella precedente proposta ; il maggior contributo imposto con la nuova legge) venisse versato settimanalmente, a richil!Sta dell'operaio, alla cassa nazionale di previdenza , la quale dal canto proprio dovrebbe garantire a lui e alla sua famiglia un trattamento corrisp0ndente a quello stabilito per i tedeschi nella legge germanica , a condizioni corrispondenti. Il co'lcorso della cassa potrebbe sostituire il concors') del governo imperiale. S'intende che simili concessioni potranno ottenersi soltanto per mezzo di speciale trattato. Se non una delle precedenti , potrà adottarsi qualche altra soluzione atta a salvaguardare l' iote resse dei nostri orerai; ma sopratutto importa che il governo italiano sia conscio della grave jattura che ad essi sovrasta e si adoperi a scongiurarla. ;·urtroppo di tale consapevolezza tornisce scarso affidamento la risposta data dal! 'onorevole Tìttoni ad un 'interpellanza del deputato Cabrini (seduta del 3 r maggio 1909); giacchè il ministro trattò molto leggermente l'argomento, mostrando di crdere che la nuova legge valga a migliorare la condizione degli stranieri. Largamente invece si Jiffuse il ministro a discutere un altro punto dei progetto , che aveva suscitato vivissimi Rllarmi. Il § 707 stabilisce che se l'svente diritto (a rendita per it1fortunio) non ha domicilio nell' impero germanico , il sodalizio professionale (assicuratore) può tacitarlo con un capitale cor. rispondente . Si ritrnne in Italia che l'interessat0 potesse, in base a tale disposizione, venir tacitato mediante un congruo capitale; che cioè ul sodalizio assicuratore fosse lasciato pieno arbitrio nella determinazione dell'indennizzo; onde si levarono alte proteste. Ma è da avvertire che entsprechende Kapital non significa capitale congruo, berisì capitale corrispondente. Corrispondente a che? Alla rendita - si deve intendere - come è logico. L' arbitrio dei sodalizi assicuratori è poi ridott~ al minimo· mediante altre norme. È quindi poco fondato il timore di gravi soperchierie nella liquidazione dell' indennizzo. Tuttavia la facoltà lasciata ai sodalizi professionali costituisce una disposizione sfavorevole al lavoratore straniero, il quale può essere trascinato da urgente bisogno di denaro e dall'attra-done di un gruzzoletto ad accettare una somma inferiore a quella che gli dovrebbe spettare in base a una egua capitalizzazione. Anche qui si cela una picrnìa insidia; onde non sarebbe male che il parere del Versiclierungsamt sulla somma dell' indennizzo venisse richiesto anche quando non v'è dissenso tra le parti; oppure che il consenso dell' interessato venisi:e dichiarato condizione sine qua non per la ammissibilità della trasformazione della rendita in capitale. Anche per l'assicurazione conti o la malattia, la condizione dello straniero verrebbe peggiorata. Infatti il diritto a percepire il sussidio sarebbe sospeso mentre l' aminalato risiedesse all'estero (§ 247). Però lo straniero ordinariamente residente in Germania, che si ammalasse ali' estero , avrebbe diritto, finchè fosse in tale stato da non potersi recare in Germania, a pe~cepire il sussidio ali' estero.
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