Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno Xv - n. 8 - 30 aprile 1909

212 Kl V lSTA POPOLAKt Naturalmente intendiamo parlare della soia Chiesa cattolica. Quantunque le leggi contemplino i ministri di qualsiasi culto, nondimeno la quistione non ha importanza pratica rispetto a quelli acattolici; perchè in Italia sono pochissimi, e ciascuno dei culti acattolici, tranne un po' il valdese, non tiene una organizzazione gerarchica unica per tutto il Regno. Per la Chiesa Cattolica a questa unità gerarchica, e non esclusivamente per l'Italia ma per tutto il mondo, si unisce l'assolutismo. Unità, comé per il Governo dello Stato; ma, in più, assolutismo e non costituzionalismo, e dominio delle coscienze: ecco le tre molle principali della sua potenza, anche in materia elettorale. Il concetto fondamentale italiano in materia di reati elettorali commessi da ministri di culto è il seguente: che essi a questi effetti, non sono considerati come semplici cittadini, ma assimilati agl~ ufficiali pubblici, e quindi : che certi atti, i quali altrimenti non sarebbero considerati come reati, diventano tali: che certi altri, i quali costituiscono da per sè stessi reati, diventano reati qualificati. Le disposizioni fondamentali relative sono: legge elettorale politica, testo unico 28 marzo 1895, articolo 107; • Codice Penale, art. 184. L'assimilazione dei ministri dei culti ai pubblici ufficiali è una deroga al diritto comune. Si trova sancita anche agli effetti dell'interdizione dei pubblici uffici, che pei ministri dei culti si traduce secondo il Codice Penale, nella decadenza del beneficio; ma anche qnesta è un'eccezione. L'assimilazione agli effetti elettorali è giustificata pel tatto, sopra messo in rilievo, che la Chiesa, specialmente la Chiesa cattolica, ha un' organizzazione analoga a quella dello Stato, e magari più potente. La qualifica del reato, qualunque esso sia, commesso da un ministro del cul10, e non contemplato specialmente negli articoli 182 e 183 Codice Penale nè nella legge elettorale politica, nè nella legge comunale e provinciale, ma commesso dal ministro del. cu!to pro ul sic, si comprende per le m·edesime rag10m. ·Premesse queste nozioni generali , esamini amo ora i vari i reati elettorali, pei quali i mi nìstri del culto sono assimilati ai pubblici ufficiali. Sono: a) Vincolo del suffragio degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature. b) Indurre all'astensione. Esaminiamo ora politicamente questi vari mezzi. Le <e allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso ,>, un tempo erano frequentissime; ma non agli effetti elettorali (stante allora l'asténsionismo), sibbene in dispregio delle istituzioni (Cod. Pen. art. 182 e 183). Nei primi tempi, nei quali si tolse il non expedit am • ministrativo e si istituire no o si atforzarono le associazioni cattoliche con carattere più o meno politico, si continuarono a tenere tali allocuzioni o discorsi e tanto in luoghi desLinati al culto quanto in riunioni di carattere religioso, ed ora a scopo anche elettorale. In quei primi tempi tali associazioni avevano spesso la loro sede nelle Chiese o nelle sacristie. Sotto il Ministero Di Rndinì si chiarì, che siffatte riunioni non dovessero intendersi private. Sia per ciò., sia perchè le associazioni cattoliche intanto si andarono sempre più rafforzando, nacquero sedi nuovi·, estranee ai locali di culto. Così b circostanza topografica scomparisce. Che poi tali cc riunioni ,, siano cc di carattere reli~ioso >, non è esatto, e, quando mai, non sarebbe facile provarlo. Ciò in generale. Nondimeno ancora talvolta si verifica che ministri del culto cc in luoghi destinati al culto » pronunziino « allocuzioni o discorsi » per l'astensione ed a favore od in pregiudizio di determinate candidature. Si dice, che ciò sia avvenuto anche nelle ultime elezioni generali politiche. Sotto la precedente legislatura, in un'elezione parziale. a Catania, i giornali dettero ampi particolari di una riunione te:iuta dal Cardinale arcivescovo nei locali del Duomo, ove egli stesso ed altri a vrebbero pr.:-nunziati discorsi e vivaci a favore di un candidato e contro di un altro. Ma non si è neppure sognato di aprire processi. La prova non è facile; i testimoni sfuggono. E' vero. Ma tra difficile ed impossibile ci corre. Per i reati contro le istituzioni commessi analogamente da ministri del culto, specie cattolico, il Governo talvolta ha fatto procedere. Per quelli elettorali oggi non procede, perchè, stante la politica attuale, non gli interessa, anzi gli interessa che non si proceda Le <e promesse o minaccie spirituali » oggi in verità sono infinitamente meno effi_aci d'una volta. Anch.: prima che si fosse tolto il non expedit molti cattolici andavano a votare. Gli stessi ecclesiastici hanno paura non tanto delle « minaccie spirituali >>, quanto delle temponili .. La sospensione a divinis non è soltanto una minaccia spirituale, ma anche temporale, giacchè li priva della cosidelta elemosina della messa. Da questo punto di vista rientrerebbe nell'art. ro6 della • legge elettorale politica (privare di « una e, utilità») c_ombinato con l'art. 184 Cod. Pen., che rende quahficato tale reato se commesso da un ministro del culto. La sospensione a divinis è l'arma di cui serve comunemente la Chiesa per obbligare gli ecclesiastici ad astenersi od a votare come essa vuole. Nelle recenti elezioni generali ne abbiamo una prova legale per la diocesi di 0stuni. 11 Vescovo, i ntervistato da un pubblicista, ha risposto ne;ando di avere inflitto la sospensione a divinis, ma confermando di avere imposto l'astensione dalla celebrazione della messa per pochi giorni: se non è pane, è focaccia. Ad ogni modo c'è stata una mina~cia spirituale (o temporale), seguìta anzi dall' effetto , e tanto basta perchè si verifichi il reato. Un parroco della stessa diocesi pubblicò una lettera, nella quale ripete quanto il Vescovo intervistato aveva detto. Il caso delle istruzioni date alle persone da lo1·0 dipendenti in via gerarchica è frequentissimo, anzi forse addirittura normale. Non è necessario, agli etL tti del reato, che siano scritte. Ma, quando siano orali, la prova, al solito,. rìes-:e difficile. Prova legale di istruzioni scritte io ne conosco una sola, quella del caso di Girgenti 1907. Perchè sussista un taJe reato occorre: Che l'istruzione emani da un ministro del culto; che sia diramata « aHe persone da lui dipendenti in via gerarchica ». Quindi le circolari dei Presidenti delle Federazioni diocesane ai soci, alle casse rurali e simili, come nelle ultime elezioni generali, quella (stampata nei giornali) dal Presidente della Federazione diocesana di Piazza Armerina (Sicilia), non sono reati, per chè non emanate da un ministro del culto n è dirette alle persone da lui « dipendenti in via gerarchia ». Il fatto, che il Presidente sia un ecclesiastico (nel caso s.tiddetto di Piazza Armerina è un laico) non muta la posizione; giacchè i soci i , le casse rurali, e simili, pur dipendendo da lui in via gerarchica , ne dipendono nella qualità di Presidente e non in quella di ministro del culto. Il caso sopra citato di Girgenti sembra, ma non è identico, nè analogo. La circolare fu spedita pure

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