Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XV - n. 1 - 15 gennaio 1909

RIVISTA POPOLARE 9 gli scrittori del Giornale degli Economisti, dai quali è andato a scuola il Trevisonno, che polemizzando con me in nome dell'apoftegma: le merci si scambiano colle merci mi dettero <lell' asino perchè osai dubitare dell'assoluto suo valore e m' insegnarono burbanzosamente che l'eccedenza delle importazioni dell' Inghilterra costituiva uno dei segni della sua ricchezza. Come mai, oggi nel Giornale degli Economisti si accorda importanza alla bilancia commerciale e si scorge nella eccedenza delle importazioni, non un segno di prosperità, ma un indice di prossima e grnve crisi per l'Italia ? Misteri allegri e contraddizioni del liberismo! Dorr. NAPOLEONE CoLAJANNI La ijU~sti~~e ~ellama~istratura inItalia dopo le riforme del 1907 <1 > Le nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario sono state sostanzialmente concretate nelle leggi del 14 luglio 1907 e del 24 luglio 1908. Non posso fare a meno di notare che esse non raggiungono affatto lo scopo che si sono proposte , mentre costituiscono per di più un grave documento di debolezza governativa. Solo la debolezza infatti può spiegare disposizioni che altri-nenti sarebbero davvero strane. Basti per es. ricordare gli art. 3 ed 8 della legge 24 luglio. Il primo stabilisce le incompatibilità di parentela, fino al punto da vietare agli stessi magistrati parenti tra di loro di far parte di uno stesso collegio, mentre più giustamente l'ordinamento del 1865 (art. 15) parlava soltanto della stessa sezione; il secondo, dopo aver ripetuto il di vieto delle informazioni private, che era sancito nell'articolo 233 del reg. gen. giudiziario del 1865, ne specifica due nuovi, e cioè quello di ricorrere ad altri per la com pilazione delle sentenze ed ordinanze, e l'altro di prestare opera retribuita negli affari giudiziari od esercitarvi influenza con sollecitazioni o raccomandazioni. A queste disposi,,ioni si é giunti a cagione di gravi inconvenienti, che si sono venuti deplorando negli ultimi anni. Ma non si può negare, da un lato che questi inconvenienti si sono avverati relativamente a pochi luoghi e a poche persone, i quali ogni pratico degli ambienti giudiziari sa anche di nome, e dall'altro che nella vecchia legislazione v'erano sufficienti disposizioni atte ad autorizzare i provvedimenti opportuni. Perchè invece si è preferito scrivere un divieto espresso, o ripepeterlo soltanto se v'era, lasciando poi, con le disposizioni transitorie (art. 31 ), inattuata la legge proprio in riguardo ai colpevoli, <..heavevano indotto ad essa il legislatore? La risposta non é difficile. Ma quanto sarebbe meglio se non si dovesse fare la domanda. Ed almeno le nuove leggi raggiungessero per altro verso lo scopo di migliorare la magistratura e di renderla più degna dell'alta funzione che esercita. Recenti dibattiti, anteriori alle dette leggi, avevano fin troppo additato le piaghe: i nuovi dibattiti posteriori, che hanno avuto tanta eco in tutto il paese, attraverso gli stessi giornali politici, specie il Giornale d'Italia (anno 1908, passim), hanno dimostrato (1) Vedi in questa Rivista, anno 1907, n. 19 il mio articolo : Il problema della magisfratura nell'ora presente cui questo fa seguito. ' che le piaghe non sono state punto curate (1). Certo buone disposizioni sono state tratte dai tanti studi e progetti fatti dal 1890 in poi. Ma la magistratura resta quale era, perchè non ne sono state sollevate realmente nè le condizioni economiche, né quelle morali. Gli stipendi sostanzialmenre sono gli stessi. E' vero che i giudici e i consiglieri di appello possono raggiungere lo stipendio di 5000 e 8000 lire; ma gli anni, che occorreranno per raggiungere tali stipendi, sono qualcosa di più di quelli che occorrevano prima per raggiungere il grado superiore, che porta va tali stipendi o anche maggiori. Il mutamento è stato nei nomi, perché prima divenivano consiglieri di appello o di cassazione, con lo stipendio da 5 a 9 mila lire, quelli che ora, con uno stipendio o uguale o inferiore, ma non certo superiore, rimarranno tuttavia giudici o consiglieri di appello. E il conto è presto fatto. Poniamo un caso, togliendolo dai primi gradini della carriera , quelli che si è bandito essere stati assai migiiorati. Prima si poteva divenire, da molti, pretori a 3000 lire, dopo 4 anni di carriera, due di uditore e due di aggiunto giudiziario. Oggi l'uditorato (di 500 indi ·idui), che è gratuito, si è allungato di fatto, almeno ad un triennio, come calcolò lo stesso ministro nella discussione parlamentare, che precedette la legge 14 luglio 1907. E non esagerò: anche attualmente vi sono moltissimi uditori, che aspettano la promozione da oltre tre anni. Ciò, sebbene come minimo l'uditorato ora sia di un solo anno, non più di 18 mesi come prima. I giudici aggiunti a 2000 lire (cioè lire 5 al giorno nette) sono s1liti a 380 (ossia 350 secondo la legge 14 luglio 1907, più altri 30 aumentati per la legge 28 giugno 1908); assai più di prima, quindi, giacchè fino al 1904 erano 220, e con la legge Ronchetti del 1 ° luglio r 904 erano stati aumentati di 65. Le 3000 lire, quelle famose 3000 lire (ossia meno di 8 lire al giorno nette), che sono parse un così lauto compenso a tanti uomini autorevoli, i quali si sono occupati delle cose della magistratura, si potranno vedere almeno dopo 6 anni (e v' ha chi calcola, forse più esattamente, dopo 8). Ecco poi uno specchio molto eloquente, che tolgo dal Giornale d'Italia del 4 ottobre 1908, dal quale risulta che, dopo la legge 14 luglio 1907, più che aumentare gli stipendi di una larga categoria di magistrati (proprio i più giovani che inneggiarono tanto al progetto della legge medesima), lo stato risparmia ben lire 30,000, che paga in meno. Infatti: Prima della legge 14 luglìo1907 .. .. Per n. 500 uditori n. 3 15 aggiunti n. 720 pretori Compenso O per ciasc. 2000 3000 Spesa complessiva 630,000 2,160,000 Totale 1530 magistrati: spesa complessiva 2,790,000 Dopo la legge14 luglio 1907 Per n. 500 uditori n. 280 giud. agg. di 2a cat. 2000 n. 100 giud. agg. di 2 4 cat. 2500 n. 650 giud. agg. di 1 11 cat. 3000 560,000 230,000 1,950,000 Totale 1530 magistrati: spesa complessiva 2,760,000 Ma le stesse 5000 lire dei giudici di prima categoria, ossia poco più di lire 12 al giorno nette, le quali sono tutto quanto si guadagna dal magistrato dopo una lunga serie di anni dì carriera, e lo vedremo ora (ogni altro provento è escluso rigorosamente dalla vigente legge delle incompa.tibilità), per dare da ( 1) Vedi in questa Rivista l' articolo del prof. Colajannl, Dai concorsi giudi 1 iari agli esami universitari, anno 1908, n. 22, con le lettere del Mortara e del Fadda.

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