Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XV - n. 1 - 15 gennaio 1909

10 RIVISTA POPOLARE vivere decorosamente ad una intera famiglia, spesso numerosa, in paese forestiero, son ben poca cosa, e nelle condizioni attuali non possono bastare. Solo il fitto della casa d'abitazione. in moltissimi luoghi, ne assorbe un buon terzo. E' vero che molti magistrati no.1 meritano di più; ma è vero pure che per questo anche nell'avvenire chiederanno di entrare in magi stra tura solo quelli che non meritano di più. In ogni caso, alla magistratura U(, n si è fatta alcuna agevolazione o distinzione, perché è stata messa appena alla stregua di tutti gli altri impiegati dello stato, ai quali sarebbe rimasta assai al di sotto coll'approvazione della legge sullo stato giuridico degli impiegati, se anche per la magistratura non fosse stato provveduto. La riforma del 1907 (è stato già da altri osservato: vedi Giornale d'Italia del 26 settembre 1908), « con la conseguente tabella degli stipe11di, fu studiata, elaborata e preparata in confronto alle generali condizioni in cui gli altri impiegati dello stato si trovavano in quel tempo, e così venne alla luce. Ma a brevissima distanza quelle condizioni degli altri impiegati governativi migliorarono sensibilmente per benefico effetto di un loro progetto di riforma, che incontrò piena fortuna; sicchè, frustrato il savio intendimento del nostro ministro, i magistrati rimasero ancora in una dolorosa condizione di inferiorità economica ». La carriera poi non è punto acceler:;tta per i buoni, e per i mediocri si chiuderà alla corte di appello. E' facile dimostrare che, per divenire consigliere di cassazione (lire 10 1000 di stipendio), occorreranno ai migliori, nelle migliori _condizioni, più èi 30 anni di carriera, e propriamente da 33 ~r 34 anni, e pressoche 60 anni di età. E dopo 30 anni di lavoro da facchino, quale è quello che s'impone ai magistrati, si diventa inutili ruderi per sè e per la giustizia che si amministra. . E questi sono già calcoli rosei. Infatti ho già altra volta avuto occasione di rilevare che un giudice può essere promosso per merito, mercè un concorso, al quale si può presentare soltanto chi sia giunto dalla seconda (di 1000) alla prima categoria (di 960 persone) e sia rimasto in questa alrneno 3 anni (art. 21 legge 14 luglio). E poichè, in media, dato il movimento possibile di 60 o 70 giudici promossi in ciascun anno, per giungere alla Ia categoria occorreranno circa 16 anni, un giudice non può essere consigliere di appello se non dopo 20 anni di grado e dopo 26 o 27 anni di carriera, nei casi più fortunati, ossia quando abbia vinto da giudice aggi unto il concorso di giudice (art. 17 e 20) e da giudiçc quello di consigliere di appello (art. 21) e siasi presentato subito ai detti concorsi. Non è però che io mi preoccupi troppo di questa condizione di cose. Forse è bene che nella carriera sieno delle soste e dei punti medi di fermata per la gran massa. Non ogni soldato può avere nel suo zaino il bastone di maresciallo. E forse la certezza nei molti di non poter progredire oltre un dato grado o di sostare un certo tempo in un altro, è condizione di tranquillità di spiri lo tanto necessaria in chi amministra giustizia. Quello che mi preoccupa invece è che a questa condizione di cose non risponde quel trattamento adeguato, e, diciamolo pure, decente, che la rende tollerabile e persino desiderabile. E mi preoccupa pure che, se la sosta appare necessaria e fatale nel grado di giudice, non è così in quello di consigliere di appello. Appena compiuti i 6 anni del grado, ogni consigliere, senza alcuna condizione o limitazione, può aspirare a passare in cassazione. Ed ognuno vi aspira. Quando sarà caduto la seconda volta nel concorso, che tra tanta folla di concorrenti non può essere mai rettamente giudicato, sarà un disilluso) un malcontento per sè, un degradato nella opinione degli altri. E che giustizia amministrerà? Che tutto ciò si a vero, si vedrà appena sia noto che nel primo concorso ora bandito concorrono (come ho letto nei giornali) ai pochi posti di cassazione più consiglieri di appello che non concorrano giudici ai molti posti di consigliere di appello, e che qualcuno dei concorrenti è giunto a presentare la bellezza di 200 sentenze da lui redatte. Come faranno i componenti del consiglio superiore? Se poi facessi la storia della grande disparità di trattamento circa il tempo mini mo per concorrere fatta ai giudici e ai consiglieri di appello, si vedrebbe come è che sono preparate le leggi tra noi. Voglio ricordare solo che nel progetto Orlando ai giudici era consentito di concorrere quando avessero raggiunto la prima categoria. Proposero che bisognava rimanere in essa almeno tre anni, tre magistrati, a nome di tutti i magistrati che in una data regione avevano aderito al famoso abortito congresso e che non avevano dato alcun mandato ai tre. E quei tre magistrati, i quali proposero pure che nel concorso si tenesse conto dei soli titoli di carriera, trovarono alcuni deputati locali pronti a servirli. E il progetto passò senz'altro, emendlto in così malo modo. Un deputato trovò giusto che non entrassero dei ragazzi in corte di appello. Ragazzi con circa 2 5 anni di carriera ! E si aggiunsero altri tre anni! Perchè mai quei magistrati non proposero che si allungasse anche il tempo necessario a concorrere ai posti di consigliere di cassazione? Interessi individuali elevati a ragione di leggi. Chi del resto si maraviglia più di simili cose ? Sono) per usare una frase parlamentare, all'ordine del giorno. E in magistratura accadono troppo spesso. Come se tutto ciò non bastasse, anche transitoriamente la legge è stata rovinata per i giovani , che sono poi, lo riconoscono tutti, assai migliori dei vecchi. Infatti la legge del 14 luglio 1907 entrata in vigore col gennaio 1908, limitatamente alle promozioni andrà però in vigore solo da[ 1 ° luglio 1909. Fino ad allora intanto i larghissimi vuoti fatti dal limite di età, esteso anche al pubblico ministero ed ai pretori ed abbassato rispetto ai magistrati di grado inferiore a consigliere di cassazione (art. 32 legge 14 luglio 1907), oltre che dalla facoltà eccezionale e transitoria del ministro di collocare a riposo i magistrati inidonej (art. 41 legge suddetta) e di dispensare dall'impiego i diffamati (art. 38 legge 24 luglio 1908), si sono colmati e si stanno colmando provvedendo alle promozioni secondo i vecchi criteri; ciò che ha fatto e farà vedere il grado superiore a tanti più o meno e notoriamente inetti che non se l'aspettavano, mentre la scelta anche tra l'elemento giovane non si è potuta fare per non raggiunta condizione minima di anzianità. Aumentati i posti e rimasti sempre quelli i candidati, avremo ancora per un ventennio vecchi ed inetti in corte di appello e in corte di cassazione: poi l' allungata carriera provvederà a non rendere possibile alcun miglioramento. E dire che simili leggi sono fucinate da un'apposita commissione legislativa che grava sul bilancio dello stato. E basti. A voler cominciare a spigolare nella legge non si Gnirebbe mai. Certe inconcruenze saltano agli occhi, p. es. quella di aver stabilito potersi applicare alle preture uditori solo con monca giurisdizione, aumenta 1 .1do poi enormemente nei grandi centri quei vicepretori onorari che dal 1890 si dice di dover abolire, perchè rispondono male alle esigenze della giustizia.

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