606 RIVISTA POPOLARE Lariceir~c~aiu~~ìzeil~olat~rnità na urale L'on. Orlando, ministro di Grazia e Giustizia, che è uomo Li' alto ingegno e di carattere fermo, ha fatto sorgere in quanti si occupano deJ grave problema la speranza legittima d'una sua prossima e definitiva soluzione. Dopo un cinquantennio di -vario e spesso acre dibattito, di voti ardenti e di proposte non sempre intonate alla severità del terna eminentemente sociale, sembra che anche i legislatori di Italia sentano maturi i tempi alla riforma dell'articolo r89 del codice civile patrio. Riforma umana e civile che soltanto il predominio dell' incompetenza e dell'idiotismo più bestiale nella politica italiana, dal 1865 fìno ai giorni nostri, ha saputo mantenere inattuabile ! Quanto cammino percorso, attraverso le difficoltà più tenaci e dolorose, malgrado la potente coalizione degli avversari e le apatie forse più temibili della massa inchiodata nel secolare letargo dell'incoscienza-, dai fautori della riforma l Invano, già nel 1864 - prima -:be fosse promulgato il nuovo Codice civile italiano - era sorto la voce di Carlo Francesco Gabba, glorioso pioniero, ad ammonire cbe il divieto delle indagini sulla paternità illegittima rappresentava un'ingiustizia sociale, un assurdo legislativo, e costituiva semplicemente un'imitazione servile dall'articolo 340 del codice napoleone non giustificata ed anzi contra· detta da tutte le tradizioni giuridiche nazionali : invano, invano. Lo stesso legislatore del 1865 confessava nella relazione al Re, che•· il divieto non era stato accolto senza contrasti, ed ammetteva che l' esperienza e l'opinione pubblica ben avrebbero potuto condannarlo imponendone un correttivo o l'abolizione completa. Studi giuridii..:i e statistici delle competenze più notevoli, suggerimenti di tilantropi e di istituti; deplorazioni d' un male che ripeteva le origini manifeste dalla balordaggine di un sistema legislativo modellato sul peggiore figuri no d'oltralpe; voti di congressi e proposte; discussioni parlamentari e risoluzioni pratiche della autorità giudiziaria ecc. - per lunga serie di anni avevano concorso a dimostrare la fatuità dei pretesti onde si tentò giusritìcare l'articolo 189. Che buon governo della moralità pubblica e privata l ~he preoccupazione per la pace delle famiglie, per 11 quieto vivere di uomini virtuo.d e timidi I Che argine alle manovre seduttrici e alle imprese ricattatorie di donne petulanti l Che scandalo e impossibilità di raggiungere la p~ova nei procedimenti per indagini sulla paterlll tà l oltre un quarantennio di osservazioni ed esperienze, le più nnmerose e varie, aveva dimostrato che il divieto non produsse alcuno dei benefici sperati peggiorando~ anzi, la situazione cui avrebbe dovuto portare rimedio nella mente ... lungimirante dei nuovi legislatori. , Ma il tutto invano sempre: il pregiudizio codificato, che non si discute nè si confuta in certe epoche della storia, resisteva eretto sulla base troppo formidabile dell'indifferenza popolare. La massa, nel suo moltiforme e multànimc comP!esso. di ~en~imenti e di affetti come di bisogni e d1 asp1raz10n1, non ancora intuiva la vitale impor- ~ ta112a del problema rimanendo assente dall'affannosa battaglia in cui si logoravano da anni le energie più nobili degli studiosi fìlantropi (1). ( r) Per la storia del movimento, come per le varie sue fa_si?si possono co~1s,ultarè i miei scritti : La ricerca in giu - d1.{10 della paternzta naturale (Riv. univ. di giurispr. e dottrina: Roma, 1908, XII, 12-17); id. (Divenire sociale: Roma, Ma, ormai, fata tralzunt. L'apatia tradizionale del popolo italiano si è scossa per gli effetti verame~te d_is~strosi, _del J.i~ie.t? , sancito nell' art. 189 codice civile. L 1mposs1bl11ta per una sterminata falange di Ggli della sventura e della colpa di costituirsi una famiglia naturale legalmente 'certa ; l'abbandono e la mancanza di ogni assistenza educativa cui sono condannati i così detti figli di nessuno, e l'aumento coucinuo d.el,a delinquenza fra i minorenni illegittimi -- · hanno aperto gli occhi anche ai ciec~i per proposito e fatto scorgere le con seguenze disastrose di una situazione prossima ormai, a divenire irrimediabile. Ciò che non ave~ano potuto insegnare le argomentazioni e gli scono-iuri degli studiosi - ciòè la necessità di orovvedi~enti solleciti e radicali - valsero ad imporre le cifre della statistica amministrativa e giudiziaria nell'e1' eloquenza impressionante del loro arido linguaggio (r). Dal nuovo movimento, di cui parlerò in se9uit?, è stato anche il potere costituito tratto a sene riflessioni sui propri doveri di tutela giuridico-sociale e sulla trascuranza loro in cui ha perseverato così a lungo con leggerezza inescusabile. Onde sorse la Commissione reale per la legisla 1_ione generale di diritto privato che svolgerà, forse, opera e influenza troppo inferiori ai bisogni complessi e seriissimi che fervono per entro la nostra vita sociale ma fu indubbiamente ispirata da un esatto criteri~ direttivo. La rifor1na speciale ctell' art. 189, nell' econo. mia del diritto positivo italiano, non potrà efficacemente riuscire che inquadrata nella riforma oraanic~ ~ell' i_ntero istituto deila famiglia, e d~ha fìgl1az10ne 111confronto di essa. Ciò ha benissimo compreso il ministro Orlando con l'affidare alla sotto commissione per la riforma d~Il~ disposizioni legislative sulla ricerca della paternzta. natura_le (Pres. Quarta, Bensa, Chironi, Filomus1-Guelfi, G~bba? M~~ca. Polacco, Scialoja, Viva~te .- Comm1s~ar~: P10la:-Cas_elli Segretario, Dallan, vice segr_etan?) 1~compito 11 studiare e proporre anche le mod1fìcaz10L11necessane alle norme vigenti sul 1·ieonoscimento della prole illegittima. Ora la Commissione speciale presenta il risultato concreto dei propri studi i~ una Relazione al ministro (2) eh~ at~es~a tutt_a l'incertezza, quà e là inesplicabile, d~1 pnm1 passi; mentre ha il pregio fondamentale d1 troncare in modo definitivo qualnnque discussione teorico-giuridica sulla possibilità e convenienza della ricerca di paternità illegittima. La Commissione dichiara solennemente che cc la ricerca di paternità è un vero bisogno giuridico e morale, intorno al quale non vi è ormai più dissenso, e che il Governo riconobbe implicitamente col fatto stesso di avere gennaio febbraio 1908); id. Relazione con ordine del giorno al Vi Congresso giuridico nazionale in Milano sett. 1906 (atti del congresso: Varese, Macchi 1907) ecc. ecc. Ad essi rila mando per brevità e la sintesi imposte dall' indole della Rivista. (1) Sul fenomeno ogni ora più inquietante dell'incremento continuo della delinquenza fra i minorenni - e sullo spaventoso contributo che vi apporta la classe degli illegittimi si consulti, oltre le opere classiche di Colajanni , Ferri , Ferri11ni Sergi, Lombroso ecc., l'ottimo volume di A. Guarnieri-Ventinl glia: <( La delinquen;:a e la co rerione dei minorenni (opera premiata al congresso giuridico nazionale) : 2a Ediz., Roma M·ongini, 1908. E' un libro compilato con seyero e genia!; metodo scientitìco e a<l. un tempo suggestivo alla lettura per calore di esposizione, e corretta eleganza di linguaggio; è il primo tentativo, felicemente riuscito, fra noi di uno studio completo e organico sulla vita delle classi giovanili misteriosa e sconfinata come l'oceano; ed è, sopra tutto, una bat - ragli .nagistralmente combattuta per una più civile preparazione dell'umanità sociale in cammino. (2) Roma - Stamperia Reale, D. R:ipamonti, 1908.
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