Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XIV - n. 18 - 30 settembre 1908

RIVISTA POPOLARE 495 E880 è di diritto collettivo, che, abbandonato all'u8o individuale, porta a conseguenze patologiche. Per restituirgli il suo carattere organico o normale è necessario rhe il suo esercizio sia collettivo, che divenga d'uso esclusivamente collettivo. Tutte le collettività sono sottoposte ad una regola superiore, fuor della quale non v'è sicurezza alcuna, perchè è la maggioranza che fa la legge. Questa legge delle maggioranze regge e domina la collettività sociale, di cui essa è - si può dire - sotto la Repubblica., l'unica legge, madre di tutte le altre. E' la maggioranza del la nazione, che per mezzo del suffraggio universale diventa sovranità naz.ionale e decida di tutto. - E' su questa volontd dei più, obbligatoria pei meno ch'è fondato ciò che si chiama ordme alla fine del secolo XIX. Non v'è differenza tra le collettività e Je società finanziarie, industriali o commerciali; la maggioranza degli azionisti quà, la maggioranza degli amministratori là, fa la legge, quella legge, davanti alla quale tutti devono inchinarsi e contro la quale non havvi ricorso. Ciò che è buono per gli uni, dev'essere buono pure per gli 11.ltri.Non bisogna avere due leggi. sopratutto in una società c!.e nega le classi: una per la classe abbiente e l'altra per la classe_ diseredata; l'una allorquando si tratta di utili d'amministrare e da difendere; l'altra, allorchè trattasi di salari. Il suffragio dev'essere esteso alle associazioni operaie e deve regolare la loro azione collettiva. Esso dev'essere specialmente applicato ali' esercizio del diritto di sciopero. Perciò, dice la relazione, noi proponiamo che allorquando scoppia un conflitto tra gli operai e le operaie d' un' officina, d' una miniera, d' un cantiere e i loro conduttori, una riunione generale abbia luogo di questi ossociati di' fatto nel lavoro e nella miseria - lavoro comune, miseria comune richiedono una difesa comune - ; proponiamo che il caso loro sia preso in con siderazione, e che dopo la deliberazione, se lo sciopero viene dichiarato, votato a scheda segreta, di venga, esso come legge di maggioranza, obbligatorio per tutti. Immediatamente, senza più violenze, l'ordine materiale sarà garantito, creato a priori e definitivamente. Convinti della loro indispensabile solidarietà e del• l'impotenza dei pugni e delle bastonate, gl'interessati qualunque possano essere le loro divergenze, non pen- ... eeranno più - perchè altra soluzione non vi sarà - che a convertirsi reciprocamente. Sarà la volontà, regolare e pacifica, del numero sostituente l'uso o l'abuso anarchico della forza individuale; sarà lo stato sociale succeduto allo stato di natm·a. D'altra parte, nessun motivo, nessun pretesto alFintervenuto della forza pubblica, rispettosa del la libera decisione intervenuta, che essa non potrebbe essere chiamata che a riconoscere nel caso - certamente inverosimile - in cui i padroni, rimasti soli, pensassero di creare il disordine, dove regna l'ordine. Dissipato cosi verrebbe l'incubo del saniue francese versato da· mani francesi, il quale peea oggi sul no8tro esercito, divenuto finalmente nazionale, cioè consacrato esclusivamente alla difesa della nazione. La continuazione dello sciopero, del conflitto, ormai pacifico_ sarà regolato, come la sua fine, nello stesso modo, con lo stesso processo organico: la volontà della maggioranza chiesto per mezzo di scrutinio e salvaguardante sempre l'interesse generale perchè sono gli interessi che ne discuteranno e che decidereranno dei loro destini, Progetto di legge Art. 1. 0 I lavoratori dei due sessi sono considerati come costit11enti, in riguardo del loro impiego, delle Società operaie per ogni officina , o stabilimento o mm10ra, Art. 2.0 Queste Società operaie sono parificate, in quanto alla gestione degl' interessi dei loro membri, alle Società capitalistiche per azioni. Le deliberazioni prese in assemblea generale, dietro avviso personale fatto a tutti i soci, sono valide ed esecutorie per tutti. Art. 3.0 In caso di constatazioni o di conflitti tra gli operai e le operaie ed i loro conduttori, la questione sarà portata dinnanzi ali' assemblea generale, che delibererà in proposito, pronunziando la decisione cou votazione fatta , a scrutinio segreto, in busta chi11sa. A1·t. 4.0 Se, a maggioranza di voti, l'assemblea decide d'usare Jel diritto di sciopero, la sospensione del lavoro sarà generale ed obbligatoria, fino a che un'altra assemblea, riunita a richiesta d' un quarto degli operai o delle operaie interessati, non abbia, ugualmente a maggioranza, deciso altrimenti. A1 t. 5.0 La Commissione esecntiva, nominata in assemblea generale e fonzionante da Consiglio d'amministrazione, potrà sempre, quando lo giudicherà conveniente, prendere l'iniziativa d' una nuova riunioneplenaria. Art. 6. 0 Essendovi delle proposte fatte dagli intra• prenditori o se, valendosi del diritto che gli conferisce la legge del 27 dicembre 1892 il giudice di pace intervenga per proporre l'arbitrato, la Commissione esecutiva dovrà, entro tre giorni, riunire l' assemblea generale per sottometterle la nuova situazione. Art. 7.o Ogni impiegato che, per manovre, promessa o minacce, avrà tentato di far venire meno ai propri doveri uno o 1,iù operai o operaie obbligati a rispettare la decisione dell' asseroblea generale, sarà passibile d'un'ammenda da 50 a 100 franchi e del carcere da 5 giorni a un mese. In caso di recidiva, l'ammenda potrà essere portata a 5 mila franchi ed il carcere ad nn anno. A questo schema certamente s'inspiro l' on. Sacchi nel 1904, dopo lo Sciopero generale, quando propose il diritto della maggioranza degli operai ad imporre lo sciopero alla minoranza.. Successivamente l' on. Bissolati presentò un altro progetto in cui il concetto dell' m·bitrato era accoppiato ali' altro del diritto degli operai a proclamare lo

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