Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XIV - n. 13 - 15 luglio 1908

RIVISTA POPOLARE 347 dell'art. 1151 C. C. e ricorda all'amorale satiro i suoi doveri colla coercizione giuridica del risarcimento dei danni. La legge non punisce il furto commesso dal figlio in danno del padre, - anzi non punisce tutti i reati contro la proprietà eommessi da. un parente o affine in linea ascendente o discendente. E se un figlio adulterino provato tale da documenti ruba il padre suo? La nostra giurisprudenza ha ritenuto punibile il furto in tale rincontro deplorando la dwra lex. [I giudice Majetti nellla nota al libro di Kaotarowicz, pag. 98, osserva che l'analogia stessa in base p. es. al solo articolo 48 C. C. consenti va l'applicazione contraria. Io voglio aggiungere che le nozioni più elementari doveano in quel rincontro escludere la punibilità del furto. Tra padre e figlio non può esserci furto punibile perchè non può esserci mio e tuo, -· i vincoli della paternità sono tali da rendere immorale una persecuzione giudiziaria ed il diritto non p11ò sanzionare immoralità. Ma la paternità non è solo quella iscritta nei registri dello Stato civile ad il cuore dell' uomo non vuol sapere se il figlio nasca ex damnato vel nefario coitu ed è ipocrisia e non moralità q 11ellache distingue fra paternità da giuste nozze e paternità naturale e magari adulterina. Il cuore non distingue e non deve neanco distinguere una moralità, che spoglia di pr;. giudizii; dee imporre gli obblighi della paternità sempre sieno gli amori leciti od illeciti. E nel secondo caso, quello in cui ci sieno lacune? E quante lacune I... Noi abbiamo un codice civile che ' salvo talune modifiche, riproduce il sistema del Codice N apoleone,-codice che riproduce la visione del mondo economico di quei tempi. La rivoluzione avea distrutto le corporazioni di arte e mestieri, - aveva proclamato la libertà del lavoro, - il lasciate fare ed il lasciate passare, -:- la concorrenza più illimitata. E quel Codice è ispirato da queste idee che in quel momento rappre senta1unv il trionfo della ci viltà e che fecero la fortuna della borghesia. Ma questa fortuna creò il capit.alismo invadente, - la grande industria, - le grandi società anonime, - diviso i produttori in capitalisti e sa'lariati, - creò una struttura economica per la quale si fe·ce sì.ridente la lotta di classe,-nacq ue iI bisogno delle organizzazioni operaie, leghe di resistenza, sindacati. Quel Codice partigiano del più illuminato individualismo avea bandito qualsias1 comunione agevolando le divisioni, la nuova struttura economica sente il bisogno di nuove proprietà collettiva e nazionalizza, municipalizm, ed a questi cellettivismi aggiunge il cooperativismo. E nasce una fioritura Ji leggi sociali, che sono uno strappo ed una stridente contraddizione con quel Codice, il quale cosi nei rapporti econ m1ici è rimasto nna scorza senza contenuto. Come volete che quei pochi artico! i sulla locazione d'opera governino i rapporti dei produttori d' un grande opificio, - le relazioni fra salariato e capitalisti, - gli stridenti urli fra sindacati e padroni, - i contratti collettivi delle leghe, - le conseguenze degli scioperi e del boicottaggio .......... Come volete che gli articoli 1151, 1152 e 1153 contemplino tutte le responsabilità ?-La legge sugli infortuni ·hanno fatto una sovrapposizione aggiungendo la rPsponsabilità senza colpa e creando le assicurazioni ..... Ma ancora non basta!... Il gran gi ornale moderno ha creato rapporti nuovi, - fra proprietari e redattori e corrispondenti e agenzie delle pubblicità ..... E nei rapporti della proprietà privata, la elettricità, il gaz, i sistemi di riscaldamento, - t,ntti questi metodi collettivi; onde la civiltà dal nuovo confort alla vita creano nuove relazioni, - nuovi casi giuridici e uon è possibile che le norme del Codice civile sulle servitù sieno suff:ieienti, regolino i casi 1rnovi. Ebbene che farà l'interprete di fronte a queste lacune e meglio di fronte a q nesta nuova vita, che non trova norme nella vecchia legge ! Il libro del nuovo Gneo Filavio rileva con molta geuialità come alle lacune non possa ripararsi nè con 1 'analogia, - nè colle funzioni giuridiche. - nè colla 1·atio leg1s. - E noi diciamo: sia pure in qualche caso questi mezzi possono soccorrere, - ma in certi altri è i:upossibile. Nella mia pratica professionale ho dovuto discutere un caso di appropriazione di gaz. Era mio contradditore un vecchio ed erudito magistrato, il 'l uale si 1:,cervellnva a trovare nel digesto la soluzione del caso sicchè io ho dovuto dirgli: Ma smetta q uest,o faticoso compito, - i romani non previdero la illnminazione a gaz !!... La vita nuova ha bisogno di nuove norme giuridiche e queste non possono venire che da un lavorio fecondo, sapiente della giurisprudenza. Noi non vorremmo che sempre l'opera 1egislati va regolasse guesti nuovi rapporti, - vorremmo che prima la coscienza giuridica costituisse questa nuova formazione - che la giurisprudenza libera nei suoi movimenti trovasse queste nuove norme, - costituisse senza a priori, questo nuovo diritto colle indagini dei diversi casi. Ma perchè ciò si renda possibile occorre che sia rinnovata la cui tura del ~iurista, - c·he egli studii questo soffio della vita moderna e misoneista impenitente non si chiuda nelle formule del sno vacuo scolasticis:no. Bisogna capire che oramai non si può essere discreti civilisti senza studii completi d-i scienze economiche e non può farsi il penalista senza una cult·1ra ampia di antropologia e di Pòicologia, Ernesto Haeckel nel suo splendido lavoro « Gli Enimmi dell' Uuiverso > cosi scriveva: e Nessuno pretenderà che lo stato attuale (dell'amministrazione della Giustizia) sia in armonia colla nostra conoscenza avanzata dall'uomo e dal mondo. Non vi è una settimana che passi senza che non si leggano sentenze, che provocano da parte del buon senso umano una imp;·essione significativa: molte decisioni emanate dai nostri tribunali superiori e ordinarii sembrano quasi i ncredibili. G. •••••• Molti di questi errori si spiegano per una insufficiente preparazione. Senza dubbio l'opinione corrente è che i g;uristi sono precisamente gli uomini che hanno la più alta cultura, e si è per questo che sono scelti per occupare i più alti impieghi. Ma questa cultura giuridica tanto vantata è qnasi sempre formale, per nulla reale. I nostri giuristi non apprendono a conoscere che superficialmente l'obbietto proprio ed

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