346 RIVISTA POPOLARE votanti e nei diversi gradi di giurisdizi0ne. Una vera scienza di dritto non c'è, perchè i metodi logici sono oramai sfatati, e l'esperienza prova che nella soluzione dei varii cr..si è la volontà che guida la ragione , e non viceversa. Si può scommettere cbt1 qualunque soluzione, già in precedenza voluta, si possa dopo, giustificare col ragionamento ed alla stregua delle noti regole di ermeneutica ...... li giudice però dev' essere colto ed illuminato, e possedere un' ampia ed e8atta conoscenza dei rapporti sociali ed economici , e poi proceda pure liberamente e senza pastoie nella ricerca del diritto, non solo quando la legislazione presenta realmente delle lacune, ma anche quando in generale si ritiene che il legislatore abbia espressamente provveduto giacchè non si sbaglia dicendo che tante sono 1~ lacune quante le parole della legge. Veramente dallt4 traduzione italiana. non pare che cosi esagerata sia la teoria di Gneo Flavio, fino al punto di ritenere che il libero dritto possa sovrapporsi sulla legge positiva e contraddirla. Ma il Prof. Coviello a pag. 19 in nota scrive: e L' esposizione da noi fatta è fedele ali' originale tedesco; nella traduzione da lui riveduta, ha mitigato alcune esagerazioni, tenendo conto delle critiche mossegli: cosi non solo ha soppresso il brano relativo alla motivazione delle sentenze, ma ha aggiunto il passo da pag. 137 a 140, che manca nel testo. > Certo è che, cosi come si presenta il lavoro di Kantorowicz, esso ha una constatazione di fatto, qnella che è la volontà dello interprete più che il lavoro logico sulle disposizioni testuali il commento delle le,l!gi; è un caso in cui avrebbe fortuna la metafisica della volontà di Scbopenhauer. È la volontà di pervenire ad una decisione anticipatamente certa quella che, in verità, guida la scelta dei passi della legge moti vanti la_-deci8ione medesima. Bartolo, il più celebre dei giuri8ti, ne è classico esempio, perocchè, narra la storia, egli prima formulava le decisioui e poi si faceva indicare dal suo amico Tigrinio i passi del Corpus J uris : che loro potevano adattarsi e giacchè egli aveva poca memoria. • Questa prevalenza della volontà nella interpretazione della legge scritta è una verità indiscutibile·: cosi si spiega perchè lo stesso articolo del codice è variamente interpretato secondo la scuola, e se abbia rapporti con la vita politica e ~ociale, secondo la parte politica cui si appartiene. A taluni sembra ardita la teoria di Kantorowicz del libero diritto. A noi pare invece che ridotta com'è nella traduzione italiana, eliminato il concetto che là •ove la legge è evidente possa alla _norma del diritto positivo costituirsi il libero diritto, il resto non presenta nulla di radicale ed è invece una necessità giuridica dei tempi nuovi, E qui tre quesiti : 1° Quid delle nuove necessità sociali, che impongono al magistrato anche di fronte alla codificazione odierna la missione di mitigare il rigido diritto colla luce dell'equità? 2. Quid del modo come debbano colmarsi le lacune della legge e regolarsi nuovi istituti, giudicare nuovi rapporti, che sorgono colle nuove evoluzioni economiche? 3. Quid delle leggi e degli istituti che rappresentano sopravvivenze rachitiche d'un momento giuridico sorpassato? Per quanto riguarda il primo quesito noi crediamo che molte sentenze del b11on presidente Magna.ud trovino la loro giustificazione nei po:itulati del diritto positivo e non rappresentano una ribellione alla legge positiva.-Un giovanotto lavoratore stanco d'un giorno di lavoro passando per un frutteto pigi ia un frutto e lo mangia. Ecco un ladro dirà un magistrato pedantema un giudice che ha mente e cuore, un Magnaud dirà: ma che furto -, dove è qui il lucri faciendi causa~ - E se un Giovanni Valjen infelice, dopo aver cercato lavoro e risorse inutilmente, accoppato dalla fame piglia un pane, - il magistrato non pedante nè disumano, assolvendolo, viola il diritto e non lo afferma in vece ritenendo quel disgrazi .:> non imputabile percbè determinato da urgente bisogno fisiologico, o ritenendo che il lucl'i causa è l'ingordigia e non l'impeto dell'uomo che si sfama ? E' l'elemento equità che rende il diritto più umano, è la vita vera non quella immaginata da un pedante scolastico, che feconda il diritto nella sua applicazione. E ciò non è giudicare confra legem, è vivificare con sentimenti dell'Umanità le formule tradizionali del diritto. La ricerca della paternità è vietata; ma la donna sedotta può agire pel risarcimento dei danni, - l'alimento e la educazione della prole nata dalla seduzione possono essere coefficienti del risarcimento. Il severo diritto vorrebbe negare tale diritto e Ma la giurisprudenza, dice il prof. Coviello, è concorde nel concedere tilulo indemnitatis anche gli alimenti pel figlio. E giustameute ! Lo scopo del divieto fu quello di impedire i processi scaudalosi e di ricatto tendenti ad affibbiare una paternità 8pesso immaginaria, ma quando la paternità rii:rnlti indirettamente da sentenza civile e penale il nostro Codice :10n attribuisce al fi. glio naturale uno status familiae, ma gli concede solo gli alimenti •. Comunque questa giurisprudenza è un trionfo della verità e del cuore sullo scolasticismo giuridico ed è llll sapiente responso la sentenza della Cassazione di Napoli 31 agosto 1906 estensore Fag~elli, nella quale l'illustre magistrato chiama ingiustificabile ed irragionevole il di vieto della ricerca della paternità e afferma. « Non è umano, nè compatibile, nel movimento della coscienza giuridica dei popoli moderni e con l'odierno indirizzo del diritto, fermarsi e raggirarsi in una formula restrittiva di i11terpretazione •. Ecco come scappa fuori dal cervello d' un sotto magistrato la necessità di adattarsi al mondo moderno e di rompere le storte del formalismo giuridico. E perchè non dirlo? Molte ricche formule giuridiche sono ispirate al privilegio delle classi fortunate ed alla sopraffazione degli umili. In fondo in fondo questi di - vieti di ricerche di paternità ..... non hanno altro intento che garentire la tranquillità di fortunati D. Giovanni che dopo avere sedotto una povera donna la lasciano misera e costretta anco a manteuere la prole , frutto degli infelici amori. Ebbene sia lode alla giurisprudenza che in quel la seduzione riscontra gli estrt,mi
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