Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XIV - n. 12 - 30 giugno 1908

322 RIVISTA POPOLARE tratti quasi tutti daranno ragione all' on. Niccolini, per l'altro affare , ahimè, troverà dissenzienti tanto fra i padroni e i conservatori, che lo accuseran~o di suscitare o acuire artificialmente le distinzioni di classi dove queste non sono o non sono ancora molto coscienti ecc., quanto fra i proletari i , i quali , gelosi come sono della più assoluta indipendenza e autonomia e sdegnosi di ogni ingerenza dello Stato nelle organizzazioni, risponderanno di avere già belle e fatte le proprie leghe , le proprie federazioni e di non volere al tra forma di rappresentanza. Le controversie alle quali il disegno si riferisce , a giudicare dal complesso, mi sembra.no solo quelle che si dicono giuridiche, concernenti cioè i patti già convenuti. Non so come sia che altri non abbia avvertito questa delimitazione. L'art. 20 del d~segno non fa distinzioni, mentre le fa,, nel senso di stabilire l'accennata delimitazione, l'art. 28 della leg 6 e nelle risaie 16 giugno 1907, legge. a cui il disegno in non piccola parte s' ispira. Ma io sono indotto uella mia opinione anche dal considerare che la sanzione fondamentale, stabilita pei lavoratori , consiste nella perdita ecc. della ritenuta che il conduttore d' opere ha facoltà di fare sui sal-arii: sanzione - è chiaro - che non può effettuar~i se non con contrattì già stabiliti e in corso. Io non posso ora riaseiumere il disegno di legge, perchè andrei troppo per le lunghe. Presuppongo che il lettore, almeno nelle parti fondamentali, lo conosca. Basti rammentare: che dal locale Ufficio del lavoro promanano il comitato di conciliazione e il collegio arbitrale; che, in qualsiasi controversia, l' azione del1' ufficio può essere promossa o Jalle parti - biista anche una sola parte - o dall' antori tà prefettizia o dal sindaco; che per le controver::;ie di minore entità, se la conciliazion~ non riesce, il comitato di conciliazione giudica inappellabilmente e per le controversie :µiaggiori o per motivi di opportut1ità, qualora la con- -0iliazione fallisca, la questione è sottoposta al comitato arbitrale, che emette sentenze immediatamente esecutive, inappellabili e, in certi casi, anche òi applicazione retroattiva (al quale proposito vorrei sapere come .si applicherebbe la retroattività ..... negli orari, art. 31). È chiaro: coll'on. Niccolini non si scherza. L'obbligatorietà esiste sempre, sia neil' udire i due comitati ecc. sia nel rispettarne la sentenza. E un passo , diremo, innauzi per rispetto alla legge ultima sulle risaie, la quale dà alla ril:loluzione delle commissioni di conciliazione gli effetti delle sentenze arbitrali solo quando la risoluzione e è emessa coll' interven.to di tutti i commissarii e adottata all'unanimità • (art. 32). Ma il rigore dell' on. Niccolini non ci deve recare soverchio spavento se riflettiamo che il suo disegno riguarderebbe solo i patti convenuti: in questi una parte ha sempre il diritto di chiamare l'altra davanti all'autorità giudiziaria e di fare eseguire la sentenza. Così che non si tratterebbe che. li sostituire un organo giudicante specifico a quello comune. L'importante è invece questo: che gran parte delle ~ontroversie, a cui si riferisce il disegno di legge sono collettive e che perciò il disegno di legge dovrebbe darci, oltre che un organo specifico (co3a molto vecchia e facile a immaginarsi ) , un sistema specifico di garanzie per il rispetto delle disposizioni legislative disegnate , un sistema di garanzie , vale a dire , per quanto riflette l' obbligo di adire la conciliazione o l'arbitrato e l'obbligo di rispettare la formula di conciliazione e la sentenza arbitrale. Ci fornisce tali sanzioni il disegno di Niccolini? S' intende che alludiamo alle gara.nzie concernenti lo classi lavoratrici , giacchè la garanzia dei conduttori d'opere è nelle proprietà e nei beni da essi possednti. Facile la risposta. Le garanzie si riducono a queste: a) interdizione alla parte che si rifiuti di adire il comitato di conciliazione o quello arbitrale di far va- , lere le proprie ragioni davanti all'autorità giudiziaria; b) perdita, a cui sono sottoposti i lavoratori, di una ipotetica cauzione e delle ritenute fatte sopra i salarii. Si comprende snbito che queste sanzioni sono nominali o insufficienti e non ci danno quindi quei nnovi ed efficaci mezzi e istituti che noi ci saremmo aspettati considerando con quanto fervore il disegno di legge era proposto alla Camera e divulgato nel paese. Quanto alla prima garenzia, infatti, se i contadini dimostrano praticamente di non veler seguire le vie legali e conciliative, è evidente che cosi non vorranno seg11ire neppure quelle più intricate, lunghe e costose dei tribunali. Il comminare perciò quella interdizione ai contadini è come proibire ad uno che si è messo a correre spontaneamente di restare fermo. Quanto alla seconda sanzione si considerino le difficoltà di applicarla. regolarmente ed estesamente nelle campagne e alle conseguenze che ne potrebbero derivare a danno dei datori di lavoro. I salariati non si sottoporranno volentieri alla ritenuta. E'3si banno adattato il loro tenore di. vita al salario peréepito, Una riduzione li mortifica e perturba. D'onde lo spontaneo moto, a quanto si può presumere, per rialzare il salario alla misnra di prima. Ne deriverebbe l'effetto che i conduttori di fondi o dovrebbero rinunciare alla ritenuta o sarebbero costretti a subire il rialzo del salario e pagarsi così da sè medesimi la garanzia che teoricamente dovrebbe prevenire all'altro contraente . Mi viene il dubbio, a questo proposito, che l'onorevole Nicooliui, pur cosl pratico_ nella vita rurale e delle forze agenti negli scioperi, si sia lasciato prendere la mano, per così dire, ·dalla legge più volte citata sulle risaie. E' in questa legge, in -vero , che véngono fuori la ritenuta fino al ~9 per cento sul salario e la pena c0nsisten te nella perdita della somma formata con le ritenute. Ma non bisogna dimenticare che i risaiuoli costituiscono una classe con caratteri speciali, per modo che quanto· è possibile con essi o contro di essi non può valere sempre, a priori, per la generalità dei contadini. I risai uoli formano una. classe a sè, compiono lavori determinati e non promiscui, perdurano nel lavoro accennato per un determinato periodo di tempo e per •una o più epoche fisse çlell'anno. E' quindi possibile colpire il gruppo che così si forma; non c' è repugnanza di introdurre la clausola della ritenuta etc. in un contratto preciso e delimitato, è più difficile che, in periodi di lavoro brevi,

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