Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XIV - n. 10 - 31 maggio 1908

270 RIVISTA POPOLARE od intimidiscono, od adescano, per deviarli dalla strada maestra dell'applicazione della legge. Importante dunque e notevole il progetto che il ministro chiamò e< di ordine costituzionale », perchè tende a regolare l'eserciz.io di uno dei poteri dello stato ed a completare, illustrare, ed esplicare alcune norme de~la carta statutaria. Nelle due parti della disciplina e delle guarentigie, è unico il principio sovrano e regolatore : la magistratura costituisce il personale di un e servi1 io pubblico •, - il primo è più importante dei servizi pubblici - quindi ogni norma relativa deve essere ispirata all'interesse generale, ed a qu'esto deve subordinarsi ogni disposizione che regoli la condotta dei magistrati, la vigilanza, la responsabilità; i diritti ed i doveri, in generale, dei giudici. Siccome la loro correttezza e la loro capacità sono di supremo interesse sociale, così la nazione ha il diritto di pretendere ch'esse siano assicurate nella persona di tutti i magistrati;. che •gli inetti e gli incapaci siano rimossi dall' ufficio; che un organo permanente venga costituito pu questa funzione importantissima di vigilare, di esaminare, di rinnovare. « I giudici dei giudici »; che costituiscano il freno salutare, il monito perenne, la guarentigia della società di fronte alla magistratura, ch'essa ha eletta depositaria dell'onore, della libertà, del pa~rimonio dei cìttadini; ed ha il diritto sacrosanto d1 sapere all'altezza del suo compito difficile eJ elevato. Quindi, utile ed efficace rimedio ai malanni giudiziarii, questo progetto di legge può rite~e~s~ il coronamento di un'opera lunga, faticosa e d1fh~1le, alla quale con memorabile tenacia si sono consacrati in Italia spiriti liberi ed onesti; e non vi è alcuno che non riconosca l'efficacia dell'apostolato del direttore di questa rivista, che del rinnovamento giùdiziario aveva, con tenace proposito, costituito il suo. « delenda Cartago », nelle periodiche battaglie parlamentari. • Fu così svegliato in altri il desiderio di associare la propria voce e la propria attività; e, modestamente anch'io, portai il mio contributo perchè divenisse generale la convinzione•che il dovere di rinnovare la magistratura , e costituirla capace ed onesta , fosse pregiudiziale ad ogni altra riforma legislativa·: Che valgono infatti le buone leggi, se sono malamente interpetrate ed applicate, da quelli che non vogliono, ~on sanno, o non po~sono tradurle in una sana e valida amministrazione della giustizia? ♦ Occorrono magistrati capaci ed onesti; che esercitino l' ufficio godendo la stima 'C la tìducia dei cittadini ; senza vincoli con professionisti che ne rendano sospetta l'opera; senza pericoli di imposizioni che scendano dall' alto; cioè perfettamente garentita nella sua funzione-resa valida dalle capacjtà e dall'onestà - contro l'affarismo politico e professionale. Così gl' infermi , i deboli di mente, e gli inett~ vengono dispensati dall'impiego (art. 2); quelli che hanno stretti congiunti, esercenti professione di· avvocato e di procuratore, nel territorio della loro giurisdizione, vengono allontana ti (art. 3); tutti i magistrati non possono accettare incarichi ed uffici estranei , nè tar parte di arbitrati (art. 5 e 6); - debbono rispettare il segreto di ufficio (art. 7); - non possono ricevere private informazioni (art. 8); non contrarre debiti indecorosi ( irt. 9)- non sollecitare raccomandazioni (art. 1 o). Alcune tra queste proibizioni erano già nelle leggi esistenti ; mancava però la sanzione utile ed - o - efficace; ed il progetto stabilisce, una serie ~di sanzioni, dallo avvertimento, alla destitu 1 ione (art. 12); ed un magistrato permanente per l'applicazione di queste sanzioni. Questo magistrato competente a conoscere le colpe, gli abusi , le deficienze e, non molto rara~ mente, anche i misfatti dei giudicanti, è diviso in due Collegi. . « I giudici dei giudici ,,, costituiscono un Colle: gio - per i conciliatori , gli uditori . i giudici .aggiunti ed i giudici-che si chiama Consiglio disciplinare, e funziona presso ogni- Corte d'Appello;- ed una e< Suprema Corte disciplinare », che siede presso ii ministro guardasigilli, è composta di sei magistrati e di sei senatori ed ha giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado superiore a giudice (art. 17), e su quelli di grado inferiore ·ove siavi appello del pt imo pronunziato del .Consiglio disciplinare ( art. 27). • Il progetto, notevolissimo, avrebbe dovuto venir. segnalato ed illustrato nei giornali , nelle riviste giuridiche e nelle riviste ·pol•itiche e sociali. Nei primi quello che ho già scritto.sarebbe for~e anche troppo, per dare al gran pubblico una sommaria .:iotizia di una importante innovazione legislativa; nelle riviste giuridiche il già detto sarebbe troppo poco per esplicare l'idea isp.iratrice della riforma, i- suoi principii generali, i criterii diret-. tivi, la portata delle principali innovazioni, l'esten-, sione di alcune norme e di alcune garenzie ......; - ma, in questa sede, dove ogni riforma vuol essere valutata rispetto alla condizione di ,cose che mod-jfica, ed in confronto alle innovazioni già i-ntroi.. dotte i11 altri paesi , o proposte dagli studiosi , ed anche di fronte ai supremi pr-incip1i dell'interesse sociale , occorre, soltanto, rispondere a questa domanda: Vi sono nel progetto difetti e .lacune; e, nel!' affermativa, quando e còme .e. mendabili e ri-. parabili? + Prescindendo da quello che nor'l vi è, rri.1'avrebbe potuto esservi, due sono a f arer mio le più notèvoli mende in quanto il progetto contie11.e -~ di.-: 1 spone. • • • • La prima è nell' art. 20, il· quale t_estualmente stabilisce: <e L'a 1ione disciplinare è pron{ossd dalpùb « ~fico ministero per ordine del. ministro· della 'gi~- « stiria ». . • - , •••• Questa disposizione, attribueùdo àl solo guardà.:.' sigilli la facoltà _di promuovere il procedimdn,tò disciplinare, vi•ene quasi aJ annullare, per la gran_d~ maggioranza dei casi, il beneficio della ri"parazìç>ne alle colpe dei magistrati: Quando si dic'e guàrdasigilli non bisogna fermare l'attenzione alla sol~rt,e e benefica attività di un uomò, ma risalfre. ai predecessori, con la memoria; preyedere i successori con l'immaginazione ...... e ditemi clie cosa ne tate· di tutta la ben coordinata , simmetrica e geriìal~ costituzione e funzione dèi Collègi, di fronte all~ riluttanza istintiva di alcuni uomini politici à dè.:.. ferirvi magistrati, a permettere inchieste, promuovendo scandali e turbando la così cara ·quiete dell~ vita parlamentare. • ' • • E tutte le ignorate vittime degli otlorriila comunelli d' Italia, per le qua!i i! guardasigilli nori si sa se sia un'istituzione od un uomo; un mito od una realtà; e che sgomenta soltanto a pensarlo - egli; capo di tutta la magistratura italiana - quando µn semplice giudice di istruzione ha potuto ·f~lsare uri processo, rovinare un uomo, e distruggete· u·na fa, miglia, impunemente I • • - Ed è possibile· prescindere nell' azione di un guardasigilli, eh' è necessariam·ente un uomo· politico, dalla efficacia e d&l valore d'ella: ràccomanda..;

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