R I V I S T A PO P O L A R E 219 Ma del proposto rimedio non si è in molti casi nelle discussioni politiche avvertite la precisa portata, e non sempre alla parola si è attribuito un significato determinato e rigoroso. Si è trattato talvolta del decentramento istitu 1 ionale, cic,è di una soppressione di attribuzioni ora esercì tate dallo Stato per lasciarle alla libera iniziativa degli individui e drgli enti privati. La distinzione dei sistemi di decentramento può limir&rsi a due principali : il decentramento autarchico e il decentramento burocratico o gerarchico o amministrativo in stretto senso : il ·passaggio cioè di attribuzion: del Governo centra 1e sgli enti autarchici, che pur fanno ,...arte dello Stato nd suo complt:sso, sebbene spesso si contrappono Stato ed enti locali autonomi, o più precisamente autarchici, e il passaggio di attribuzioni dall'amministrazione centrale agli uffici provinciali o locali. I partiti politici sostenendo il decentramento mirano di consueto al decentramento autarchico, all'aumento di indipendenza e di attribuzioni degli enti locali, non direttamente dipendenti dal Governo centrale. Ma anche qui i partiti democratici si si sono perduti dietro un' illusione, un sogno, e la lotta e stata più formale che reale. La logica ferrea delle cuse ha vinto le vani discussioni ed affermazioni teoriche: l' autarch:a così pomposamente reclamata, perde ogni giorno un po' della sua importanza, poichè nel fatto la grande maggioranza degli enti locali italiani ha dimostrato di non aver la forza e la capacità di amministrare le proprie sostanze e di adiempiere ai propri còmpiti senza l'aiuto e la vigilanza del Governo. L'eccessivo sminuzzamento delle circoscrizioni amministrative, l'irrazionalità di una legisl1zione che tratta alla stessa stregua e sottopone allo stesso regime amministrativo il Comune di Roma o di Milano o di Torino, ed il più piccolo Comunello di montag!la, la scarsa educazione politica delle nùstre classi dirigenti e medie, inadatte, in parte ed in alcune regioni specialmente, all'esercizio di pubbliche funzioni onorarie, ed incampaci di instaurare un vero autogoverno, la conseguente creazione di una nuova burocrazia provinciale e comunale, la quale per vizio di origine e perchè peggio pagata e meno ga rantita,ha maggiori difetti e minori pregi della burocrazia go - vernativa, non soltanto hanno resi ormai pericoloso qualunque maggiore decentramente autarchio, ma in alcune condizioni speciali di cose, come nelle più desolate resioni del Mezzogiorno d'Italia, fanno desiderar~ una diminuzioni per gli enti locali e l'avocazione di esse allo Stato centsa e. Il decentramento gerarchico, invece, se ha incontrato minore popolarità e minor favore tra i partiti politici, è stato giustamente indicato dagli seri ttori come uno dei mezzi 'più efficaci per rendere più spedita, più utile e più libera da ogni impaccio e da ogni condannevole influenza l'azione dell' Amministrazione. Sono ormai notissimi nella letteratura giuridica gli argomenti a favore del decentramento bu,·ocratico o ge. rarchico. Si governa bene da lontano; ma si amministra me~lio da vicino. Meglio i negozi sbrigati subito e meno male, che tardi ed ottimamente. Tenendo lontano •dall' Amministrazione l'amministrato, si eHeode il formalismo precedurale, e si diminuisce la speditezza, rendendo più difficile l' iniziativa individuale. Il decentramento: gerarchico rende possibile di regolare l•azione del Governo e dell'Amministrazione a seconda delle condizioni topografiche, geologiche, demografiche, tradizionali, commerciali ed industriali proprie di ciascuna regione, rom - pendo quella dannosissima uniformità che domina tutto il nostro sistema legislativo ed amministrativo. Esso infi:ie servirebbe a ricoudurre l' Amministrazione centrale, e per conseguenza il Gabinetto, a quella funzionne di controllo e di vigilanza che è la sua vera funzione specifica, attuando quanto c'è di sostanzialmente buono e corretto nella teoria della divisione dei poteri. D'altro lato sono indi~cutibili i danni dell'accentramento per il ritardo e l'intralcio nella trattazione degli affari, in una società dove principio direttivo di qualunque progresso è la iOlledtudine ed il risparmio di tempo. Nessuno ignora il lungo giro necessario per l'effettuazione di qualunque pagamento da parte dell' Amministrazione pubblica, e non è difficile immaginare quali gravi pertubazioni negli interessi privati siano causate da tali ritardi, ed a quali espedienti, spesso non leciti , essi costringano colooo che devono attendere la riscossione di un mandato per affrettarne il corso. Purtuttavia le proposte di riforme decentratrici sono state rare e sono rimaste generalmente prive di effetto. Una prima riforma nel senso del decentramente amministrativo fu proposta dal Minghetti con i quattro progetti 13 marzo 1861 sull'ordinamento -emministrativo. Base di essa era la ripartizione del Regno in regioni, con un governatore ed un Consiglio di governo per ciascuna. Ma i progetti dd Minghetti furono ritirati dal Ricasoli nella seduta dd 3 gennaio 1862, ed il decentramento regionale, che allora suscitava timori forse giustificati, fu abbandonato. A tendenze di decentramento amministrativo era pure ispirato il progetto -presentato al Senato il 7 aprile 1897 dall' onorevole Rudinì. Esso istituiva presso ogni Prefettura un Consiglio composto dei capi dei diversi uffici amministrativi, cd affidava al Prefetto, coadiuvato da questo Consiglio, alcune attribuzidni ora di competenza dell' amministrazione centrale. Ma il progetto, ispirato da un ottimo principio, decadde come tanti altri e non fu più presentato. Data la complessità della nostra organizzazione amministrativa, difficilmente un vero e proprio decentramento gerarchico potrà attuarsi per via di provvedimenti di indole generale ed estesi di un tratto a tutto il territorio nazionale. Non si cambiano di un colpo sistemi da tanti anni instaurati, tradizioni che rimontano alle antiche amministrazioni, consuetudini ormai fortemente radicate in tutta la nostra vita politica e burocratica. Quindi alla organizzazi:me del decentramento in modo generale ed uniforme doveva praticamente preferirsi la creazione di organismi prov vìsorio limitati ad un determinato ttrritorio, che attuassero il decentramento con metodo sperimentale. Il decentramento nella legislazione positiva e nella legge per la Basilicata. - Dall'applicazione di tale criterio ta nostra legislazione offre ora alcuni esempi tipici. Il primo per origine di tempo ed anche per vastità di inten · dimenti è il Commissariato civile per la Sicilia, istiiuito con la legge 30 luglìo 1896, n.. 345; ma esso esorbi~c1 dai confini di un semplice decentramento gerarchico o amministrativo. Il Commissariato civile di Sicilia, era anche investito di poteri politici ed amministrativi. Si trattava evidentemente di una delega di poteri eccezionali, anche legislativi, e l'istituzione ebbe necessariamente un carattere transitorio, come la legge stessa prevedeva, stabilendo il termine di un anno. Ma giustamente ed acutamente osserva l'Hauriou che un vero decentramento non può ottenersi che per mezzo di organi speciali i quali siano fuori dell'attività politica generale, perchè ogni attivita politica è necessaria· mente accentratrice. Tuttavia il Commissariato per la Sicilia, liberato di alcune funzioni d' indole legislativa e privato della dignità ministeriale, potrebbe anche servir:> di esempio, ~come avvertono il Romano ed il Ferraris, a istituzioni analoghe. Tre importanti tipi di decentramento burocratico per funzioni dell'amministrazione così detta sociale offre la nostra legislazione, col? tre istituti speciali, i quali hanno fra loro notevoli anologie e sembrano ispirati ad uno stesso concetto organico, per quanto con modalità e forme essenzialmente diverse. Questi istituti sono, in ordine di tempo e di creazione, il Consorzio autonomo per il porto di .Genova, il Commissa-
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