212 l{lVISTA POPOLARE b) opportunità di ammettere rappresentanti d'industriali nel consiglio superiore della Cassa Nazionale per gl'infortunii. o almeno mettere gl'industriali obbligati ad assicnrare i loro operai col detto istituto ; e) responsabilità civile degli industriali limitandola con la definizione restrittiva del preposto, che debba servire a non fare risalire responsabilità alcuna alJ'industriale per colpe di sorveglianti o di persone in genere cbe pure soprassiedendo ai lavori dell' industria non siano rivestite del mandato costantP- e generale di rappresentante dell'industriale nel iuogo ove si S'\Lolgonoi lavori; d) definizione dell'infortunio che si ritiene necessaria ai fini stessi della prevenzione delle frodi degli operai; e) opportunità. di intnidurre nella legge una disposizione che già formava l'art. 95 delio schema di regolamento 1--erl'applicazione della legge 1898, mercè la quale tendevasi a stabilire che nella valutazione delle conseguenze anatomiche e funzio1.ali dell'infortunio si tenesse conto di lesioni o vizii preesistenti facendo detrazione dalla condizione d'inabilità permanente al lavoro accertata in seguito all'infortunio e solo in parte conseguenza di esso; f) convenienza di definirne la cond.izione del 1Jivere a carico modificando l'art. 10 della legge vigente anche per all).mattere il diritto all'indennità nelle figlie oltre 18 anni quando non lavorino ma siano solo dedite alle facende domestiche e per esclndere i figli maschi di_ età inferiore agli anni 18 quando lavorino e percepiscono salario sufficiente al proprio mantenimento; g) necessità di limitare ad una sola la revisione di giudizio nel caso di operai per i quali si sia già liquidato una indennità; h) convenienza di sospendere ogni ritorma della leg.g;e in ordine alla definizione delle controversie, limitando le nuove disposizioni all'arbitrato medico, render.do obbligatoria la funzione facoltativa indicata. all'art. 115 del regolamento 13 Marzo 1904 n. 51. Il Congresso inoltre nelle sue ultime sedute si oc cupò dello esame del disegno di legge presentato a.Ila Camera e già sotto -esame della Commissione parlamentare. Sulla prima parte relativa alla giurisdizione ed al procedimento per le controversie riferl l' avv. Persico sostenendo a nome della maggioranza di una commissione della quale fa.cevano parte molti dei relatori del Congresso: 1.0 che le commissioni provinciali giu_diziarie debbano essere presiedute da un giudice nominato anno per anno dal Ministro di Grazia e Giustizia e che debbano essere giudici due medici scelti fra quelli indica.ti dal Consiglio dell'ordine dei medici; 2.0 che le commissioni possano giudicare di tutte le controversie qua.lunq ue ne sia l'entità; che le sentenze debbono essere motivate in fattto e in diritto e possano gravarsi d'appellò; S.0 che per l' appello debba.si seguire la procedura ordinaria. Sulle disposizioni generali (art. 22 a 82) riferl il direttore del e sindacato obbligatorio siciliano per gli infortunii sul lavoro di zolfo nelle miniere di zolfo > • a nome della stessa maggioranza della Commissione e riferl in massima favorevolmente a quasi tutte le disposizioni con le quali si tende a disciplinare l'obbligo dell'operaio ed assoggettarsi ad osservazioni e cure e l' accertamento del tialario base del!' indennità; a stabilire il diritto dell' istituto assicuratore a ritenere sull'indennità le spese litigiose cui l'-operaio sia stato condannato quando ancora debba riscuotere indennità. non controversa; ad impedire le cessioni larvate delle indennità che a·vvengono a mezzo del mandato ad esigere; a punire severamente i medici compiacenti ed i quotalitarii. In ordine a queste disposizioni il relatore propose lievi emendamenti che il Congresso votò con l' accogli inento di tutta la seconda parte del disegno di legge del Governo. Mentre gl'industriali e gli assicuratori formulavano i loro voti contro la legge attuale e sullo schema di riforma presentato dal Ministro di agricoltura e commercio, a Milano alla loro volta si riunivano i tre Consigli direttivi della Confederazione generale del lavoro, della Lega nazionale delle cooperative e della Federazione italiana delle società di Mutuo soccorso. In questa Triplice alleanza dei lavoratori, come venne chiamata, discussero seriamente uomini competenti come Maffi, Ca.brini, Abbiate, Garibotti, Beltrami, Rejna e formularono voti in senso opposto , in generale , a quelli dei primi. I voti furono preceduti dalla seguente mozione; e Nei numerosi congressi locali e nazionali tenuti in quest'ultimo decennio dalle organizz~zioni della mutualità della cooperazione e della resistenza, le classi lavoratrici italiane hanno chiesto con insistenza una riforma radicale della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, da fondarsi sopra i seguenti caposaldi: I.- Estensione dell'assicurazione obbligatoria a tutte le categorie di lavoratori; II. - Estensione del beneficio della legge alle malattie professionali come avviamento alla assicurazione obbligatoria per le malattie comunque causate; III. - Elevamento delle quote di indennità dovute agli infortu~ati; IV. - Creazione di una magistratura speciale per la risoluzione delle controversie riferentisi agli infortuni del lavoro. La Tripli'ce dei la1Joratori criticò il progetto di riforma par i seguenti motivi: I. - la riforma non accoglie alcuno dei voti sovraccennati; II. - la. riforma. stessa, mentre :finge di rendere omaggio allo spirito che anima la richiesta. di una speciale magistratura nell'interesse della. classe lavoratrice, al contrario non deroga al diritto comune se non in danno dei lavoratori e ciò per _i seguenti principaii motivi; a) incompetenza dei membri componenti le Com-
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