RIVISTA POPOLARE 161 Surieat~i i~anne~~iamento insar~e~na Nella seduta del 15 corrente, gli on. Paisi Abozzi e Pinna, svolsero alla Camera dei Deputa ti, una interpellanza diretta ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sui reati di da.1Jneggiamento del bestiame, che in Sardegna sono diventati uua dolorosa cons11e· tudine, e sulla necessità dell' interv_ento del Governo per prevenirli e reprimerli iu maniera assai più rigorosa di quanto non avvenga attualmente per la mitezza dellti pene comminate dal cod. penale. Rispose l' on. Sottosegretario agli interni che, ottemperando alJe conclnsioni presentate da un fum.:ionario appositamente inviato nell'Isola, il Governo avea accresciuto il personale di P. S. e dei Carabinieri per fare opera più oculata di prevenzione e di punizioue di tali reati - e quello di grazia e giustizia si levò a dichiarare che per eliminare la forma di reato lamentata bastasse ' da ora in poi una più attiva ed energica vigilanza da parte dei funzionari di polizia giudiziaria: entrambi poi si trovarono d'accordo nello esci ndere il bisogno d'un provvedimento eccezionale reclamato dagli interpellanti, sebbene, i I secondo, l' on. Pozzo, convenisse sull'inasprimento delle peno. Sicchè in sostanza le cose continueranno per la loro chiua chi sa per quanto tempo se il funzionario mandato nell'Isola non muterà d'opinione - se rimarrà ancora inascoltata la voce dei nostri rappresentanti che facendosi eco di un sentimento generale diffuso nell'Isola fra I' unanimità dei buoni, domandano un provvedimento energico, eccezionale, già reclamato del resto varia volte dai capi della Magistratura, che faccia cessare da noi questa figura di i·eato, la cui consumazione desta fra le ropolazioni apprensione vivissima e prodnce terrore e sgomento quasi pari all'omicidio, di certo superiore al furto il più audace. Si pensi difatti .che ordinariamente l'autore è un individuo il quale ha qualche min~ma ragione di 1·aucore contro un suo compaesano, disgraziato proprietario cii parecchi o pochi capi di bestiame grosso, e che non potendogli nuocere altrimenti, o non avendone il coraggio, prende di mira quel suo bestiame: e profittando del fatto che esso paHcola incustodito nelle nostre campagne spopolate, in una notte di solito oscura, lo rinchiude in un re• .cinto e lo uccide o lo rende inservibile recidendoali E, i tendini e le articolazioni che presiedono &.lmovimflnto. Cos) se la morte non avviene subito, è· certo che gli animali morranno in pochi giorni fra gli spasimi più tremendi a cagione del tetano che sopravverrà ed il disgraziato proprietario, in un solo momento, si troverà finanziaramente ridotto?all'impotenza e si guarderà bene anzi di far palesi alla giustizia i suoi sospetti e per paura di peggio e perchè sopra tutto, la pena prescritta dal Codice si limiterebbe a sei mesi di detenzione e a poche centinaia di lire di multa. Ora avea ragione 1'0n. Pais nel replicare ai rappresentanti del governo che tale sconcio deve cessare e se dal 90 in qua i mezzi comuni di difesa sociale si sono rivelati inidonei, non vi èj motivo di non adottarne dei più opportuni per distruggere codesta manifestazioue di barbarie indegna di tempi civili. Non capisco diffatti come si possa sentire quasi della tenerezza per degli autori d.i simili nefandezze, i quali per decidersi a commetterle devono essere muniti di un istinto tanto brutale da avere oscurata completamente ogni voce della coscienza , ogni stimolo della pietà. Dico tenerezza JJerchè il Codice non contemplò la figura del delitto in tutta la sua atrocità, limitandosi a punirle nella forma più mite, quasi come raso di uccisione o maltrattamento imprudente, epperciò comminò pe11e mitissime. Ma se queste garantiscono le condizioni delle cose sul continente ove il reato è sconosciuto, uon altrettanto· si deve dire nell'Isola, dove esso, per fortuna estraneo alla nostra tradizione classica, tristameute è nato, si è mantenuto e si riproduce con frequenza deplorevole. Quindi ad estirparlo un provvedimento di rigore, è necessario: basta che, contrariamente àl Cod. si comminino, con legge speciale, pene superiori ed adeguate alla gravità del danno materiale e sociale che questi danneggiamenti producono, perturbando l'economia. privata, scontendo la tranquillità d'intere regioni e fiaccando qualsiasi lodevole iniziat:vc:1.in materia di miglioramenti agricoli. Ma nè da.I Governo, nè dall'ottimo ed illust-re amico mio on Pala, si vogliono provvedimenti eccezionali. ~ sotto certi riguardi possiamo essere d' accordo, se si dà a questa designazione il suo giusto valore. Sicuro: i provvedimenti eccezionali sono storicamente condannabili; essi fecero un brn tto sevizio prima ai popoli, poi ai governi. Quando il Gabinetto Pelloux osò con un decreto ministeriale, toccare al.cune disposizioni del Cod, pen. i ricordi storici ne affrettarono la caduta che avvenne fra lo sde~no quasi generale. Sicuro: Oar lo primo d' Inghilterra con misure di eccezione avea sciolto tre parlamenti, poi levò tasse illegali perseguitò coloro che non voleano sottoporsi ai prevvedimenti ed in compenso dal Parlamento gli fu levata la vita. In Francia più recentemente e cioè nel 1830 Carlo X incoraggiato da!Pimpresa d'Algeri, avea fatto pubblicare dal famoso ministero Polignac, 4 ordinanze con cui, sospesa la libertà di stampa e sciolta la Camera, istituivasi un nuovo sistema elettorale e si convocavano i collegi per l'elezione dei nuovi deputati; e questi arbitrii gli fecero perdere il trono coll' avvento alla monarchia di luglio. Alla sua volta il nuovo governo lodevole per tanti riguardi e benemerito, fu travolto, perchè con misura di eccezione il ministero Guizot, oppose -il divieto ad un banchetto liberale! Ma la storia invochiamola a dovere: là si t1attava di attentati alle pubbliche e private libertà, a quei diritti fondamentali, sanza cui non è possibile alcuna. manifestazione dell' umana attività nell' ambito delle· lotte per )e conquiste civili. Nel caso nostro non è così: nè alcun diritto essenziale o secondario risentirebbe pericolo se un delinquente pagasse in più giusta misura il suo torto - nè puossi invocare, anche indirettamente, a favore di_ gente dedita al mal fare, il pregiudizio di uon taccar ·mai con provvedimenti d'occasione, neppure per volontà del potere che le ha vo-
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