40 RIVISTA POPOLARE siooario il valore industriale dell'impianto e pagargli anche il valore capitale dei sussidii che l'amministrazione concedente si obbligò a corrispondere al concessionario , sarebbe pagargli due volte la stessa cosa, tanto più che il legislatore ha voluto indennizzare il concessionario, almeno parzialmento, anche del profitto. D'altro canto la legge parla unicamente di e tener conto >, il che implica soltanto che la partita deve prendersi in considerazione per esaminare se in base alle clausole contrattuali deve farsi entrare in linea di conto per determinare l'indennitli, . .iltro grave dubbio è quello che riflette le quote di ammortamento. A me pare che il dubbio non abbia ragione d' essere nel caso di cui parla il signor Ghedini nel suo a1ticolo, purchè pero si parta dal principio ohe la determinazione del!' intlennita non può farsi in base ad un solo degli elementi , ma deve farsi invece in base a tutti tre gli elementi di cui parla l'art. 25. E sono proprio le disposizioni di cui aìle lettere a) e b) di detto articolo che impo1:gono di tener conto della quota d'ammortamento, in quanto nel determinare il valore industriale dell'impianto, nonchè le speso per tasse di registro ed i premi, la leggo impone di tener conto delle e clausole che nel contratto di concessione siano contonute circa la proprietà di detto materiale > etc. D'altro canto, per quanto sia grande lo spirito fiscale della nostra amministrazione , esse non colpisce - a quanto io mi so - le quote di utili che le imprese industriali destinano, non già ad accrescere il capitale, ma sibbeno ad ammortizzare perdite o diminuzioni del capitale d' impianto. Se così non fosse non sarebbero colpiti d'imposta gl' interessi del capitale , ma il consmno stesso del capitalo. Perciò i redditi netti accertati agli effetti dell'imposta di ricchozza mobile, che devono vrendersi a base del calcolo per determinare il profitto , non sono costituiti dal totale degli utili, che il concessionario fa, ma sibbene dagli utili depurati dalla quota di ammortamento. Naturalmente il concessionario non ammortizza il valore capitale corrispouden te al " profitto > vero o proprio , ma ammortizza soltanto il capitale d' impianto. Infatti in tutte le imprese di questo genere , quaodo sono costituite sotto la forma di società anonime si divide, idealmente almeno, il dividendo spettante alle azioni in due parti : un interesse di cui si determina preventivamente la misura, eJ il dividendo vero e proprio. Gli utili netti annuali si destinano prima al pagamento dell'interesse - nella nostra legislazione, cbo non ammette , di regola , dividendo sulle azioni , si parlerebbe più esattamente di primo dù:idendo - E:' poscia se vi è un supero alla distribuzione di uno sopradividendo. Ogni anno per via di estrazione a sorte si determinano le azioni da rimborsare e che veagono effettivamente rimborsato; ma ai portatòri di esse si danno azioni di godimento, lo quali non partecipano più alla distribuzione del primo divìdendo, ma, semplicemente al sopradividendo, se vi è. Così, ad ammortamento. espletato , tutto il capitale azionario ::;i trova rimborsato. Ora la questione, che il ragioniere Ghedini fa, potrebbe praticamente sollevarsi nel caso in cui il concessionario non ammortizzasse, malgrado la temporaneità della concessione, il capitale d'impianto e per di più lasciasse colpire dal Fisco con l'imposta di ricchezza mobile oon solo quella parte del reddito, che è vero e proprio utile , ma anche quella parte che è mancata ammortizzazJone del capitale o perciò consumo di esso. Il caso sarà abbastanza raro a verificarsi. Ma viceversa non sarà raro a verificarsi il 0aso di un concessionario , che accantonando uei primi anni di esercizio molta parte degli utili e trattand')si di concessioni molto redditizie ba a'1ticipatamente ammortizzato tutto il suo capitale d' impianto, o una parte di essa superiore a quello che avrebbe dovuto ammortizzare data la durata della concessione. In questo caso io credo che il Comune dovrebbe prendere a calcolo la integralità del reddito accertato agli effetti doll' imposta di ricchezza mobile. Data l' antioipata ammodizzazione del capitale, tutto il reddito è effettivamente reddito cioè iuteresse del capitale e profitto, non vi è, neanche in parte, un roddito prodotto da un parziale consumo di capitale. Quindi seoondo la lettera e secondo lo spirito della leggo l' vhbligo @i prendere a base del calcolo tutto il reddito accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile. Viceversa noll' altro caso, in cui il ccncessionario non faccia gli ammortizzamenti , che per buona amministrazione, dovrobbe fare , io credo che il Comune potrebbe diffalcare la quota di ammortamento dal reddito accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile. L'indennità deve commisurarsi al capitale d'impianto od a parte del profitto capitalizzato : ma non è nè interesse di capitale, nè profitto il consumo di capitale che un intraprendHore faccia non ammortizzando il proprio capitale d' impianto. Se così non fosse il Comune pagherebbe due volte una parte del capitale d' impianto. Ma il caso sarà abbastanza raro a verificarsi in pratica. Queste considerazioni ci aprono la via all' esame di un altro caso, che non infreq·uentemente potrà verificarai in pratica nelle concessioni che abbiano durata molto lunga. Si può immaginare il caso di un impianto ridotto in tali condizioni , che dovrebbe essere io tutto o in parte rifatto se il concessionario dovesse continuare nell' o:;ercizio fino alla scadenza della concessione; per es: i binari di una tramvia , la rete di canalizzazione del gas etc. In questi casi il concessionario avra di regola ammortizzato tutto il capitale speso per la costruzione dell' impianto che dovrà essere rifatto , e molto probabilments si troverà ad avere accantonate le somme necessario per rifare l' impianto. Se non si cercasse quello, che è il vero e proprio profitto del concessionario, il Comune riscattanto rischierebbe di pagare quello che non riceve, se non in limitatissima misura, vale a dire il valore industriale dell'impianto. Ed invero, se l' impianto è in tali condizioni da dover •essere completamente o quasi completamente rifatto a brevissima scadenza, la somma, che il Comune riscattante dovrebbe pagare per il termine , di cui alla lettera a), sarebbe bassissima. In conseguenza gl' interessi su questa ·somma rappresenterebbero una cifra molto limitata, onde più elevato sarebbe il profitto da capitalizzare in base alla •disposizione, di cui alla lettera e) dell' articolo. Viceversa ·i redditi netti accertati ai fini della ìmposta di ricchezza mobile sarebbero molto elevati perchè comprenderebbero non soltanto gli utili della gestione, vale a dire l'interesse ·sul capitale d' impianto ed il profitto vero e proprio , ma anche gl' interessi sulle somme accantonate risultanti dal l'ammortizzazione del capitale speso per la costruzione del1'impianto, che sta per essero rinnovato. Avremmo quindi un minuendo molto elevato. un diminutore molto basso, e l'assurdo per cui men re il concessionario conserverebbe il
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==