Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XIV - n. 2 - 31 gennaio 1908

38 RIVISTA POP OLA RE L'indennitàdi .riscatto delleconcessionirelativea serviziipubblici(1 ) Il ragioniere Vittore Ghedini ha sollevato nol n. 0 33 della Rivista Popolare la questione della determinazione della indennità don ta dal Comune che riscatti un servizio pubblico, del cui impianto ed esércizio avesse fatto la concessione ad un privato intraprenditore, a proposito di una controversia vertente fra il comune di Monza e la società del Gas di quel comune. La differenza fra i due sistemi di valutazione non è di lieve momento: secondo i criteri adottati dalla Scciet.1. l' indennità nel caso sudetto amm')nterebbe a lire 1,444, 735,99; secondo i criteri del Comune a lire 889,471,98. Per non rendere troppo lungo questo articolo non credo di esporre qui ciò in cui consiste la diversità dei critiirii che le due parti n·e1 caso su indicato intendono applicare. Mi sembra invece necessario riprodurre qui quelle disposizioni dell' art. 25 della legge , che occorre tener presenti per risolvere la questione. e Quando i Comuni procedono al riscatto , debbono pagare ai concessionari un' equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti termini: a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile , tenuto conto del tempo trascorso dall' effettivo cominciamento dell' esercizio e degli eventuali ripristini avvenuti nell' impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà di detto materiale allo spirare della concessione medesima; b) anticipazioni o sussidii dati dai comuni nonchè importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente pagati ai comuni concedenti , sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera precedente. e) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che ' avrebbero nel giorno del riscatto stesso al saggio dell' interesse legale tanlo annualità eguali alla media dei profitti industriali dell' ultimo quinquennio, quanti sono gli anni per i quali dovrebb<' ancora durare la concessione, purchè un tal numero di anni non superi rr,ai quello di venti. e L'importo di tali annualih. si calcola sulla media dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchelza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesimo l'anno di maggiore e di minor profitto e depurato dall' ioterosse del capitale, rappresentato da ciò cho si corrisponde al conces sionario per i titoli a) e b) di questo articolo >. La divergenza fondamentalo di vedute fra il Comune di Monza e la Società consiste in ciò : il Comune crede si possa prendere a base di calcolo solo l' ultimo degli clementi di cui parla l' art. 25; la Società inveco crede che non si possa prescindere da alcune delle tre categorie di elementi di cui parla l' articolo i purchè però - questo si sottintende - ir, fatto se ne riscontri la sussistenza. A me (1) Crediamo assai utile pubblicare questo articolo per la importanza della quistione in sè e perchè trattato da uno dei più valorosi cultori del Diritto amministrativo. La Reda,rione pare che la lettera della logge non consenta di accogliero la tesi propugnata dal C'omune. Dall' u II canto la legge usa una frase imperativa « si tenga conto dei seguenti termini >; dall' altro canto la legge indica il modo in cui si deve calcolare il profitto e cioè detraendo dal reùdito notto accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile gl' intlèlressi sul capitale dovuto al concessionario per gli elementi, di cui alle lottere a) e b) dell'articolo. Perciò , in quanto Comune e concessionari) non siano d'accordo sulla determinazione della indennità di riscatto e debba ricorrersi al giudizio arbitralo, le commissioni arbitrali non potranno prescinùere da tutti tre « i termini > di cui l'art. 25 parlà, in quanto sussistano in fatto. Su ciò mi pare non possa cadere dubbio. Però mi pare che la Società erri fondamentalmente circa i criterii con cui deesi determinare il e valore inùustriale dell' impianto e del relativo materiale mobile ed immobile >, secondo impone la lettera a) dell'articolo in esame. La Società cioè vuol prendere a base il reddito industriale accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile, capitalizzarlo sulla base dell' in teresse legale i 11 materia civile (4 °/ 0 ) ed il valore capitale oosl ottenuto dividerlo per gli anni per cui la concessione fu fatta, moltiplicando il quoziente per il numero degli anni , per cui la concessione continuerebbe ad aver vigore qualora non si procedesse al riscatto. Ma questo sistema di valutazione contrasta con la lettera e con lo spirito della legge. Devesi invece prncedere ad una valutazione delle varie cose mobili ed immobili costituenti l'impianto sulla base del costo di produzione dell'impianto. Può discutersi - perchè la legge tace su questo punto - se deve accortarsi quello che effettivamente è stato il costo di costruzione dell'impianto, o se viceversa si deve accertare quello che sarebbe il costo di costruzione dell'impianto stesso se lo si costruisse al momento in cui aniene il riscatto ' tenendo però conto , oltre cho degli altri elementi , del doprezzamento che l'impianto ha subito per l'uso più o meno lungo che ne è stato fatto; ma, a prescindere da questa questione che, data l'età di alcuni impianti e date le n~olte e sensibili variazioni avvenute noi prezzi dei materiali ' dello aree e nei salarii , può avere conseguenze pratiche importantissime , mi pare certo che la legge proscrive il sistema di valutazione sintetica ed indirntta in base al red•· dito ed impone invece quello diretto> ed analitico sulla base del costo di costruzione. L' asattezza della mia interpetrazione è confermata dagli articoli 208 e 210 del reg0lamento, i quali parlano di un verbale di consistenza da redigersi dall' amministrazione comuoalo in contradittorio del concessionario per accertare la consistenza e dell' impianto e di tutto il relativo materiale mobile ed immobile , nonchè degli eventuali diritti inerenti all' impianto o ali' esercizio > ed aggiungono che e il detto verbale .... deve servire di base per determinare l'ammontare dell'indennità>. Vero è che l'interpetrazione di una disposizione legislativa fatta con disposizioni regolamentari non è autentica è quindi non vincola l' autorità giudiziaria, nè coloro, i quali non sono stretti con vincolo gerarchico con l'autorità da cui il regolamento emana; ma certo non può disconoscersi un'autorità e morale• all'io• terpe_trazione data col regolamento. D'altronde gli argomenti d'indole esegetico che si desamono dal testo della disposizione legislativa, sono per davvo1·0 inconfutabili. L'art. 26

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