658 RIVISTA POPOLARE nale, per la quale si pretendeva contrario allo Statuto che sedesse la Camera dei dep.utati mentre il Senato era in alta Corte e ciò perchè non poteva questo esercitare la sua funzione legislati.va. L'art. 48 dello Statuto prescrive che ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione è illegale, ma non diùe che nel tempo della sessione debbano stare sempre riunite ambedue; quindi si può discutere, se, in mancanza d'una legge esplicativa, la chiusura della sessione possa aver l' effetto di sospendere anche la funzio~e giudiziaria del Senato, come certo oe sospende la funzione legislativa, non si può dall' art. 48 trarre la conseguenza cho mentre il Senato, nel tompo della sessione, esplica la sua funzione giudiziaria , la Camera dei deputnti non può adunarsi. Sulla durata della funzione giudiziaria do! Senato anche quando la sessione è chiusa, parecchie osservazioni si potrebbero fare a dimostrarla, porfettamente legale , ma la via lunga ne sospingue e quindi le ometto completamente. E vengo all'ultima questione. Si dice, l'arresto del Nasi fu illegale, percbè la Camera non ·10 aveva espressamente autorizzato. Altri aggiungo: la Camera non poteva , anche aves:;e voluto, autorizzarlo ostandovi l'art. 45. Vediamo il primo punto. Dico subito che io credo possa Ìà Camera dare l' autorizzazione a procedere senza autorìzz~re· l' arresto, ma quando il reato per cui il deputato è inquisito, porta con sè necessariamente l'arresto preventivo, la Camera, se vuole l'imputato a piede libero, dovo espress~mente dirlo. Se non lo dice, l' autorizzazion~· a tradurre in giudixio porta con sè tutte le conseguenze previste dalla legge comune. Tra i reati imputati ali' ex-ministro è il peC?lato; e questo reato è pu.nito, secondo l'art. 168 del ·codice Penale, coll'interdixione perpetua dei pubblici ufficii con la reclus~onc dai tre ai dieci anni e con la multa n_on inferiore alle liJre trecen~o. ~ra qualunque studente di legge sa che nei reati che importano la reclusione dai tre ai dieci anni l'autorità giudiziaria ba il diritto di procaderè all' arresto dell' imputato. E questo certo sapeva il Nasi quando .si sottrasse colla fuga alla even_tualità dell'. arresto e del carcere preventivo. L' .A.ltaCorte non poteYa esimersi dal fare quello che avrebbe I fatto l'autorità giudiziaria comuno, e perciò l'arresto del Nasi é da ritenersi perfettamente legale, molto più cha, oltre che la Camera non aveva proibito espressamente l'arresto, aveva anche pronunciato il rinvio a giudizio a tutti gli effetti di le,gge. Inoltre bisogna considerare che l' alta Corte è un Tribunale sui generis, massime quando è chiamata a giudicare i Ministri; essa nell'esercizio del suo mandato giudiziario si conforma (troppo secondo me) alle norme del diritto comune, ma può anche ritenersi investita d'un potere dis0rezionale. Quindi , anche che l' arresto preventivo non fosse stato stabilito dal Codice di procedura , essa ( e per lei chi la rappresenta nella fase del processo anteriore al dibattimento ) potova ordinarlo come mezzo necessario a séoprire la verità, impedendo intrighi diretti a nasconderla. E chi ha tenuto dietro al dibattimento s' è accorto come l'arresto fosse pienamente, anche per questo rispetto, giustificato. Ma di ciò non voglio dire più oltre. Concludo su questo punto che la Camera non può , in alcun modo, ora, annullare l'arresto e la detenzione ordinata dall'alta Corte; e ciò perchè essa non ha competenza giudiziaria d'alcun genere, all'infuori di quelle dell'art. 45 e dell'art. 47. In un paese dove il senti monto ginridico fosse· molto sviìuppato una deliberazione della Camera che disapprovasse l' arresto dal Nasi , oltre che destare la rivolta della coscienza popolare, (il che è sperabile avverrebbe anch~ in Italia) resterebbe pienamente inefficace, ( il che non tf sperabile che avvenga nel caso in Italia). Ma si aggiunge: l'arresto del Nasi è illegale porchè un deputato no! tempo della sessione non può essere mai arrestato . neppure la Camera può 01:dinare cbe lo· sia. Si rifa, insomma. o si tenta di rifare , a profitto del Nasi , la così detta qnistione delle virgole. L' art. 45 dispone: Nessun depiitato piiò essere arrestato fuori del caso di 'flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminctle senxa il previo consenso della Camera. Se noi, si dice, come si riscontra in qualche edizione dello Statuto, tra le parole delitto e nel togliamo la vìrgola che le divide abbiamo di,·iso l' art. 45 in due parti delle quali la ptima proibisce l'arresto in modo a ·sofuto e la seconda deter.mina l' autorizzazione a procedere. Ognuno vede l' enormità delle conseguenze. Un deputato, magari sottoposto a processo per un delitto punito coli' ergastolo, potrebbe, tra una seduta e l'altra della Corte d' .A.s· sisi , frequentare la Came·ra , e, dopo la condanna, fino a· che non piacesse al Re di chiudere · la sessione potrebbe passeggia.re indisturbato pel bel paese e votare e parlare a Montecitorio. Per quanto suffragata da sottilissime argomentazioni di P. S. :Mancini ( il quale voleva anche che nel1' art. '45 dopo la parola sessione vi fosse, non una virgola, ma un· punto e virgola) e dalla g1:ande autorità parlamentaré dell' on. Sacchi , quest' interpretazione dell' art. 45 è contr~ria alla giurisprudenza della Camera , la quale , uua volta ·sola e con una votaziona di s0rpresa, mentre· 1' aula era spopolata cteliberò, senza discutere, nel senso sopra detto. Supporre che chi ha fatto lo Statuto abbia voluto stabilire un' ·enormità di tal genere è assurdo, e inoltre l'enormità sarebbe stata anche una novità sbalorditoia, 0011 ave11do riscontro in alcuna costituzione rappresentativa. · Mi sono occupato alha volta di questa questione e di tutte le altre attinenti all'art. 45 e non è qui dove desidero ripetermi. Mi b0asti addurre un_'argomento che taglia, come ;i dice . la · testa al toro e che fu addotto , per la prima volta, credo, dal compianto prof. Racioppi. Egli obbe l'idea di confrontare il testo italiano dell'art. 45 col testo francese (nel Regno· di Sardegna, paese bilingue, ufficiale anch'esso) e· tro-rò che l' art. 45 é così concepito: Pendant le cours de la séssion aucun deputé ne peut étre arrété ecc. ecc. Se P. S. Mancini, l' on. Sacchi e gli altri avessero avuto sott' occhio tale testo si sarebbero risparmiati tanti sottili ragionamenti per far dire allo Statuto ciò che era assurdo supporre avesse voluto dire. E con ciò, pongo fine a questa troppo lunga lettera, nella quale non ho inteso trattare ex-professo le questioni d'ordine costituzionale che si connettono al processo Nasi, ma solo esprimere la mia opinione in proposito. E perciò, a bello studio, mi sono astenuto da confronti colle costituzioni straniere e colle consuetudini costituzionali inglesi. Ho voluto, insomma, lasciar parlare il buon senso, non appellarmi ai sussidi i dell'erudizione e della legislazione e della giurisprudenza comparate. Del resto , a modo di conclusione , posso dire che nè
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