RIVISTA POPOLARE 657 punto informarsi a questi criterii e, c1oe, stabilire che quanào 1' autorità giudiziaria abbia motivo di procedere contro un Ministro per fatti inerenti al suo ufficio, debba sen~pre deferire _gli atti del processo alla Camera dei deputati ; se il Ministro è, o era, deputato sotto forma, se si vuole, di domanda d'autorizzazione a procedere, se no nella forma dirotta dell' interpellazione se intende la Camera, o meno, mettere in essere la prerogativa sua dell'art. 47; quando l'.A.ssem• blea elettiva decida affermativamente , l'autorità giudiziaria non ha più nulla da fare , quando decida negativamente è ovvio cha non può più nessun tribunale intrnttenersi sulla questione di competfrnza, altro che se questa verta, secondo le norme comuni , sulle fattispecie del reato e quindi su quale dei tribunali comuni debba giudicarlo. ::si può aggiungere che so il Ministro imputato appartiene al Sonato questa i_nt0rpellazione debba essere fatta dall'alta Assemblea e, per ~ssa, da'la sua Commissione istruttoria. E si potrebbe anche detP-rminare che solo quando dal processo sorgessero fatti nuovi o elementi che mutassero la natura del reato, in modo che si potesse ragionevolmente presumere che se la Camera ne fosse stata edotta avrebbe forse deciso in altro modo, possa l' autorità giudiziaria dichiarare di sospendere il suo giudizio fino ad un nuovo deliberato della Camera stessa. C'a11isco le obbiezioni di carattere formale e dottrinale eh~ si possono fare a una legge di tal sorta , ma credo che, solo abbandonando l'idea di impostare la legge sulla definizione del reato ministeriale , si possa dare una san.:. zione legislativa precisa alla responsabilità dei Ministri, che tolga Ji mezzo le eventualità di una ripetizione degli equi voci tra cui si aggira ora il processo Nasi. Questo almeno, fino a che non si rinnovi o , per meglio dire, si risani tanto la vita pubblica italiana da togliere, anche solo la possibilità, d' uu sospotto sulla rettitudine e la rispettabilità personale dei Ministri del Re. E giàcchè ho la penna di mano, mi permetta onorevole collega, che accenni ad alcune questioni attinenti a questo processo e che ora, o sono state, o debbono essere risolte. Anzitutto si è detto che l'art. 36 Rtabilisce che è necessario un decreto del Re perchè il Senato possa costituirsi in alta Corte per giudicare i Ministri. La questione è stata risoluta in senso contrario dai regolamento giudiziario del Senato stesso e da una deliberazione del!' alta Assemblea in online al processo Nasi, e secondo me è stata così risoluta bene. Il testo dell'art. 36 sembra esigere il decreto reale, ma ciò deriva da difetto di dizione che, se si confrontasse il testo italiano col testo francese, al pari del prim0 ufficiale , forse verrebbe tolto. Ma , anchl'l prescindendo dagli argomenti che dal confronto dei due testi del nostro Statuto si potrebbero trarre, a cui sarebbero da aggiungersi quelli risultanti da un altro confronto della nostra Carta costituzionale con quelle sullo quali fu modellata, basta il semplice buon senso a mostrare che l' interpretazione da noi "Ostenuta, e che è la prevalente, è la sola giusta. Per quanto si voglia, in un paese parlamentare, considerare il Re co111e ìstìtuzione e non come persona, ognuno vede come sia intimamente ripugnante il fatto che un decreto del Re sottoponga a un processo penale la persona di chi ha goduto la sua fiducia. E poi non bisogna dimenticare che tanto il Re che ognuna delle due Assemblee sono organi sovrani ed esplicano la loro sovranità in modo indipendente , per quanto non coutrario. E questo presupposto verrebbe a mancare quando la Camera vedesse messo in forse l'e~ercizio della prerogativa concessalc dall' art. 47 , pel rifiuto ùel Re a firmare il decreto di costituzione àell' alta Corte, e verrebbe anche a mancare, nei riguardi <4.eRl e, se questo si ritenesse obbligato a firmare , anche contro il suo convincimento, questo decreto. Inoltre, in un paese parlamentare, poichè la prerogativa regia si esplica tutta per mezzo dei Ministri in carica , l' esercizio, o meno, del diritto di accusa verrebbe subordin;ito all' arbitrario e discrezionale giudizio di questi. E poi, il diritto d'accusa contro un Ministro può svolgersi anche se esso è ancora in carica, anche se il gabinetto cui appartiene è ancùra al Governo , dato che l' acct~sato si sia dimesso, e allora? Potremmo svolgere maggiormente questo concetto , ma basta averlo accennato per mostrare tutta l' assurdità della tesi conti-aria a quella fortunatamente prevalsa. Un'altra questione si è fatta ed è la seguente. Si è detto che, in base al secondo comma dell' art. 36 , quando il Senato è costituito in alta Corte, non può mai sedere come Assemblea politica. Anche qui, fu adottata, e secondo noi a ragione , una risoluzionti contraria. Questa disposizione statutaria deve essere intesa ragionevolmente, e l'- unico modo per riuscire a ciò, è che essa non significhi già che il Senato, quando è investito della sua funzi >ne giudiziaria, cessi di essere corpo politico, ma che quando esercita questa funziono non possa contemporaneamente esercitare la politica o legislativa. Cioè quando il Senato è convocato in alta Corte, e siedo come tale, non può occuparsi d' àltro, ma non è escluso che possa essere adunato come Assemblea politica. Lo Statuto, a bella posta, usa la frase: non può occMpm·s1:se non degli affari per cui fu convocato, la quale non impedisce che il Senato possa essere con vocato per la· sua funzione legislati \Ta, beninteso sospendendo, mentre dura questa , la funzione giudiziaria. Non si può mai supporre che la logge abbia voluto l'impossibile, l' assurdo , e questa supposizione è tanto meno lecita quando si tratta di leggi fondamentali o statutarie , le quali sono passibili d' un' elasticità d' interpretazione molto maggiore delle ordinarie, dovendosi adattare a condizioni politiche e sociali di cui alcune possono essere state previste, ma altre, quando la legge fu fatta , erano addirittura imprevedibili. E ognuno vede come si andrebbe all'impossibile, all' assurdo adottando una diversa interpretazione. La funzione legislativa è contim;a e non può esplicarsi senza il concorso delle due Assemblee. Se una è impedita dall' esercitarla , tutta la vita dello Stati) è arrestata ; anche perchè, oltre all' impossibilità di fare leggi, non sarebbe possibile votare i bilanci. Un processo dinanzi all' alta Corte può durare pochi giorni, ma può durare molti mesi , anche degli anni ( in Inghilterra si sono avuti processi durati molti anni alla sbarra dei Lords), è possibile subordinare l'attività del Senato che è parte integrante della vita dello Stato, alla durata d'un processo? Ed è possibile, senza offendere o coartare la giustizia, subordinare il giudizio del processo alle esigenze legislative? Evidentemente le due funzioni del Senato debbono conciliarsi nel loro esercizio e l'unico modo perchè questo avvenga è quello adottato dal Senato stesso e che sembra il solo razionale . .A.l di fuori di esso non vi sono che cavilli. E una irrazionale e cavillosa interpreta zione era l' altra , di cui si tenne parola in qualche gior-
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