Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XIII - n. 24 - 31 dicembre 1907

656 RIVISTA POPOLARE Io credo, se debbo esprimere le mie idee in proposito, che sia più conforme alla tradizioue italiana, e più facilo, formn lare la legge senza ricorrere alla definizione del reato mi11istoriale. Ogni definizione è pericolosa massime in questa mar.eria dove il diritto s' intreccia e si mescola alla poli t:ica, nè ò possibile evitare, per quanta buona voloutà ci si motta, i contati frn l' uno e l' altra. Crodo, ancho, che in un paese retto a sistoma parlamentaro, dove, cioè, la Camera è arbitra del Governo, il reato ministeriale, vero e proprio, difficilmente può esser passibile di azione penale. Se il Ministero con una politica pazza trae il paese a rovina, se suscita una guerra disastrosa, se la condt1ce male, certamente commette reati varamento min istoriali e potrebbe essere accusato dalla Camera. E questo accadeva in Inghilterra prima che sorgesse e si formasse il Governo di Gabinetto ossia il sistema parlamentare. La Camera dei Comuni ha molto spesso tradotti i M1 nistri del Re nlla sbarra della Camera dei Lorde:;. Ma quando la sorte dei Ministri ha cominciato a dipendure dalla C::tmera dei Comuni, quando il Minh,tero, per reggersi, ha avuto bisogno dell'appoggio della maggioranza di questa Camera, è evidente che tra il Ministero e la Camera si è creata, diremo così, una specie di complicità, per la quale la responsabilità s' è divisa tra i due ; il gabinetto non avrebbe governato male, non avrebbe rovinato il paese se non avesse avuto la maggioranza della Camera per sè, se questa avesse fatto bene il suo ufficio <lisindacato, d'ispezione ecc., e il Ministero, o i ~ii nistri, possono sempre allegare a· loro scusa che sono stati incoraggiati a proseguire, in quella linea di condotta disastrosa, dai voti , dagli applausi , dal consenso della Camera. Perciò, dopo formato il Governo di Gabinetto, in Inghilghilterra il diritto di accusa della Camera dei Comuni è stato riposto, per così. dire, nell'arsenale della Costituzione tra le armi fuori d' uso, che non si rinuncia a usare, ma che si sa che difficilmente verrà l' occasione di mettere in opera. E quello che è suceesso in Inghilterra, è successo in tutti i paesi dove si o svolto i I sistema rappresentativo in senso parlamentare. Il processo stesso dei Ministri di Carlo X fu potuto fare. perché era avvenuta una rivoluzione, ed ebbe, benchè si osservassero tutte le forme legali, carattere di provvedimento rivoluzionario; so non fossero intervenute le barricatA di luglio, i Ministri di Carlo X, benchè traditori e fedifraghi, da una Camera dei deputati sarebbero stati bensì rovesciati dal potere, ma non messi in istato d' accusa. Insomma, in un paese retto a sistema parlamentare , il reato veramente ministeriale può bensì esistere teoricamente, ma è molto difficile possa avern una sanzione penale. La responsabilità solamente politica ha, se non ucciso, certo messa nell' ombra la responsabilità, penale e politica insieme, dei Ministri. Di qui, secondo me, l'inopportunità di definire il reato ministeriale. Per quanto si fosse scrupolosi non si eviterebbe mai il pericolo che una Corte di cassazione, ragio_ nando sottilmente (usiamo questa frase) facesse quello che ha fatto ora la Cassazione di Roma. In vece i reati cho possono essere com messi dai Mini stri, sono precisamente del genere di questi imputati al deputato di Trapani o del genere di quelli che furono imputat.i agli onor. Giolitti e Crispi, cioè reati ~he rientrano nella figura dei reati comuni e che acquistano un carattere politico , o per meglio dire un' apparenza politica, unìcamento percbè sono stati commessi da un individuo mentre era ~iinistro, e perchè era Ministro. In questo caso si dove vodoro se il movente politico sopravanza, se ba un predominio talo da dovere osuluJere il dvlo penale. Se sì, può la Carnera sottrarre il Ministro alla giurisdizione ordinaria e deferirlo alla Alta Corte o dichiarare (come per gli onor. Giolitti e Crisµij ehe non è il caso di procedore ; so no deve essere lasciato libero il corso della giustizia ordinaria. Ma ognu1:o vedo come sia enormù la difficoltà di giungorn a fissa_re i11 una legge questo criterio. Quindi a 1110 paro sia da tenero altra strada. Il ministro può essere deputato o senatore o nè ,~eputato nè senatore. Quando è deputato il diritto di accusa spettante alla Camera si complica colla garanzia dell'art. 45, quando è senatore bisogna studiarlo in riguardo al privi logio di foro sancito dall'art. 37 , quando non è nè senatore, nè deputato, evidentemente, il diritto di accusa della Camera si svolgo solamente in confronto dell' autorità giudiziaria. Ora il punto più complicato è il primo; il secondo può essere assimilato al terzo, essendo il Senato, nel giu - dizio dei suoi membri , nè più, nè meno d' un tribunale comune. E evidente che quando il Ministro è deputato, la Camera, deliberando se concedere o no l'autorizzazione a procedere, dichiara implicitameotll sempre, e puo dichiarare esplicitamonre (come nel caso Nasi) se intende mettere in essere o no la prerogativa dell'art. 4 7. Per me credo che quando la Camera ha concesso l'autorizzazione a procedere contro un deputato, per fatti da luì commessi come ministro, si debba ritenere abbia rinunziato ad usare l'art. 4 7. Quindi l'autorità giudiziaria è investita della corupetenza a conoscere e giudicare del reato, nò può in alcun modo rinunziarvi, a meno che i fatti, che costituiscono materia d' imputazione, non assumano aspetto nuovo , risultino noi moventi e nelle modalità totalmente diversi da quelli che erano apparsi alla Camera ; nel qual caso è evidente che l' eccezione d' incompetenza può sempre sorgere, ma unicamente per questo cambiamento, uon per altra ragione. Nel caso che si trattasse d' uno imputato di reati commessi mentre era bensì ministro, ma non apparteneva alla Camera dei deputati, è evidente che questa, o promuoverà di per sè, quando lo creda opportuno, l' accusa dinanzi al1' A.lta Corte, oppure l' autorità giudiziaria comune , prima d' iniziare il giudizio, quando ha raccolto gli elementi necessari ad accertare l' in genere del reato, dovrà rivolgersi alla Camera dei deputati interpellandola se intende essa o no esercitare il suo diritto di accusa. Secondo la deliberazione della Camera, si applicherà l'articolo 47, o invece si procederà secondo le norme comuni. Con questo, però, che se l'imputato appartenesse al Senato, è evidente che in omaggio all'art. 37 la Camera dovrà essere interpellata dalla Commissione d' istruttoria dell' A.lta Assemblea. Nè si dica che, in questo cas,,, e 1lent_ieo il Tribunale, è inutile questa interpeluzivut: perchè altro è 11 Senato quando esercita una sua funzione giudiziaria ordinaria, qua!' è quella di giudicare i suoi membri, altro quando, costituito in Alta Corte di Giustizia, giudica i Ministri del Re. A noi pare che una legge sulla responsabilità ministe• 1·iale, per servire alle contingenze pratiche, dovrebbe apl '

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