Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XIII - n. 24 - 31 dicembre 1907

RIVISTA POPOLARE 655 zia.re tale rinvio. La Camera viene quindi come interpellata dal!' autorità giudiziaria comune. Essa può riconoscere che è il caso di applicare l'art. 47 e può riconoscere che non è il caso di ricorrervi, nella prima eventualità avoca a sè l' accusa e rinvia dinanzi all'alta Corte, nella seconda rin via all'autorità giudiziaria, dinanzi alla quale non può più sollevarsi l'eccezione di competenza. Nei casi Giolitti e Cdspi la Camera prese una terza via, che alla stregua dei pri ncipii non possiamo dichiarare perfettamente regolare , ma che non é oep!Jure veramente incostituzionaio e antigiuridica. Cioè la Camera non deliberò in un senso o nell'altro, ma rinviò agli archivi gli atti tutti e con ciò, senza mettere in essere la prnrogativa dell' a1t. 47, impedì all'autorità giudiz:aria comune di proseguire nel processi>. Questa decisione della Camera non è perfettamente regolare perchè si venne con essa a impedire lo svolgimento normale della giustizia, ma· non può dirsi neppure veranrnate incostituzionale ed _antigiuridica porchè la Camera esercitò cou ossa una sua potestà i usi ndacabi le (essendo i due i rn putati deputati) qual' è quella dell' art. 45 e inoltre perchè, implicitamente, venne a dichiarare che i fatti pei quali contro i due si era µroceduto, avevano vero carattern politico, cioè non avrebbero ma: potuto cadere sotto la cognizione della autorità giudiziaria comune, ma avrebbero richiesto l'appli0aziono dell'art. i7 quando avessero rivestito il carattoro di reati, il che, nella realtà, la Camera riconosceva che non era. E questo un ragionamento sottile, forse troppo, ma non è infondato; ad ogni modo convengo che poteva essere interpretato dagli ignoranti nel senso che quando l' autorita giudiziaria comune si di0hiarava incompetflnte e rinviava gli atti alla Camera, implicitam0nte veniva ad ammettere che quei fatti imputati non costituivano rt1ato e quindi il rinvi0 equivalesse nella pratica a una dichiarazione d' innocenza. Infatti così il popolo cli Trapani interpretò la sentenza della Cassazione nel caso Nasi e la festeggiò come la piena rivendicazione morale e materiale del suo idolo. Ma, pur prescindendo dal considerare che se la Camera si era contenuta in quel modo pei casi Giolitti e Crispi non era lecite ritenerù che così si contenesse in ogni cac;o di accusa ai Ministri, il fatto è che la posizione del Nasi era totalmente diversa· E cioè , per il Nasi la Camera non si era limitata a concedere l'autorizzazione a procedere contro di lui in base all'art. 45 come aYeva fatto pel Giolitti o pel Crispi, ma aveva, rifiutando l'ordine del giorno dell'onorevole Brnnialti, esplicitamente rinunziate a valersi dell'art. 41 e con ciò aveva, in tutto e per tutto, abbandonato il Nasi all'autorità giudiziaria comune. La quale non aveva più il diritto di dichiararsi incompetente, perchè è assurdo che la autorità giudiziaria 8i dichiari tale in materia di reati. Quindi la Cassazione, dichiarandosi tale e rinviando gli atti del processo Nasi alla Camera ha fatto nè più nè ' ' ' meno ch,3 un atto di denegata giustizia, cioè ha dichiarato che l' autorità giudiziaria si rifiuta di compiere il suo dovere, quello per adempiere il q aale è istituita. Se la Camera avesse voluto (come ora suo diritto) mostrinsi in tutto conseguente a sè stessa, se avesse voluto procedere a fil di logica, avrebbe potuto prender nota della sentenza della Cassazione come, appunto, implicante un atto di denegata giustizia e passar oltre. Ma la Camera ha sentito, ha capito che, procedendo in tal modo, avrebbe bensì tutelato la ragion logica delle cose e data una lezione meritata alla Cassazione, ma avrebbe anche offeso profondame11te il senso morale e giuridico del paeso e con ciò avrebbe ro cato l' ultimo, o forse letale, colpo alle istituzioni rappresentative, suscitando contro di esse l'opinione pubblica pitL illuminata e rotta. Perciò subì le sopraffaziono del potero giudiziario e mise in essere l'art. 47, a valersi del quale :wova già esplicitamente, o a rag:one, rinunciato. La Camera dei deputati non ha agito, accusando il Nasi o deferendolo all'alta Corte, logicamente , ma retta men te e onestamente e di ciò le va data lodEI. Ma non era nel potere della Camera t0gliere la eontraddizione intima delle cose e dei fatti. L'art. 47, manifestamente, ha di mira bensì azioni delittuose, ma non tali da potere essere classifi,;ate come reati comuni. E quelli imputati al asi sono reati comuni, appropri~zioni indebito, pe• culati, falsi ecc. e perciò dovevano es8ere sottoposti al giu dizio dei Tribunali comuni. L' .à.lta Corte è tribunale comune unicamente quando si tratta di giudicare i propri membri (e questo è un vero privilegio che non ba, nè può avero, alcuna giustificazione ora nei tempi nostri) ma è tribunale politico, essenzialmente, in tutti gli altri casi. special men te quando si tratta di giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei deputati. E per la materia stessa sottoposta al suo gi udizio e per il carattere intimo suo, questa non può adempiere l'ufficio ch'l le è stato affidato in modo del tutto nor male. Di questo tutti ormai, credo, siano persuasi, nè occone farne ampia dimostrazione. Con ciò non voglio dire che il Senato non farà giustizia, ma è certo che, almeno formalmente, il suo modo di pro cedere non è tl\le da accontentare tutti. Però è necessario che il giudizio si compia; l'accusato principale nùll'attualo processo ha esso invocato come giudice suo il Senato, si è sottratto alla giustizia dol Paese di cui è stato Ministro finchè non ha avuto la certezza di esser giudicato dal Senato, ora non può più sottrarsi a questo. Sarebbe ouorme che vi riuscisse. Ma, intanto, occorre prevedere per l' avvenire, cioè occorre provvedere : l. 0 a che l'autorità giudiziaria non possa, per rispetto ai Ministri accusati fare atti di denegata giustizia; 2. o a che la 'Camera non debba subire sopraffazioni da parte del potere giudiziario ; 3. 0 a che l'art. 47 sia applicato quando e come nell' ordinamento costituzianale rappresentativo, è logico che sia applicato ; 4. 0 a che l' Alta Corte non debba funzionare come un 'l'ribuoale comune, ma come un tribunale augm;to, supremo rappresentante la sovranità dello Stato , non esplicante la sola funzione giudiziaria di esso. E perciò, dico io, è necessaria una leggo La quale non certo io verrò a dire come debba essere formulata. Come ho già scritto nel Giorna?e d' Italia , l' attuale Ministro guardasigilli, onor. Orlando, è particolarmente indicato per ciò, essendo egli competentissimo pei suoi studi e pel suo ingegno in tale materia. Ed egli può rivolgersi , quando gliene manchi il tempo, per consiglio od aiuto a tutti i principali giureconsulti che risponderanno volenterosi al suo ap· pello. Massime i cultori del diritto pubblico, cl.te in lui, anche se di scuola differente , riconoscono un maestro non si rifiuterebbero certo di coadiuvarlo, anche perchè sicuri della rettitudine dei suoi intendimenti.

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