654 RIVISTA POPOLARE risponde nè alla mia teoria, nè alla mia pratica; nè al caso generale, nè a quello particolare. L'egregio direttore del Tempo non può dimenticare nel caso particolare dello sciopero di Milano, la responsabilità che spetta a lui ed agli altri deputati che firmarono il famoso telegramma pubblicato e non spedito a Giolitti e il manifesto della Camera del lavoro, riformista, che fu la parola di ordine dello sciopero. In generale poi - colla teoria e colla pratica - non mi sono mai sognato di consigliare chicchessia ad andare tranquillamente a dormire , a rendersi latitanti, a prepararsi un alibi. Consiglio e pratico la partecipazione attiva, nella misura deUe proprie forze, nello impedire tutti quegli atti che si credono ingiusti e dannosi. Detesto sopratutto gli alibi, specialmente se premeditati , e da recente perciò biasimai severamente l'alibi che l'amico Aroldi cercò di preparare ai suoi amici politici negli avnimenti di Puglia, affermando , contro la verità lampante , che negli scioperi della regione non aveva p3rte alcuna il partito socialista. Consiglio ed ho praticato, ripeto, l'opposizione attiva a tutti gli atti che reputo ingiusti e dannosi e credo fermamente che quando non si è riesciti ad impedirli ci sia senz'altro il dovere di condannarli senza attenuanti di sorta alcuna. La mezza partecipazione e la mezza opposizione dei riformisti di Milano ai due scioperi generali del 1904 e del 1907 si è prestata all'equivoco e sulle masse non ha potuto avere alcuna influenza educativa; l'azione più equivoca e, più incerta del 1907 poi ha dato occasione ai sindacalisti come Lazzari di fregarsi le mani e di poter dire : / socialisti nel I 907 non hanno saputo e potuto fare se non ciò che noi abbiamo fatto nel 1904. E sono stati nel vero. Queste sono le oscillazioni infauste, caro Bonomi, che paralizzano gli sforzi educativi. Con queste oscillazioni, il partito potrà non perdere numericamente, ma chi vi perde sicuramente è la causa suprema della educazione del proletariato. DorT. NAPOLEONE CoLAIANNI ( 1) Mentre correggo le bozze di stampa dal Giornale d' I talia (29 dicembre) apprendo che la Camera del lavoro di Milano ha diramato a tutti i soci una circolare nella quale si dice: « E' abitudine aprire vertenze con eccessiva fa.:ilità, presentando memoriali senza previa discussione con ·1a Commissione esecutiva, senza prepararsi i mezzi per sostenere la battaglia, senza aver predisposto favoNv-olmente l'opinione pubblica e senza ancora essersi bene assicurati delle condizion I di resistenza della parte avversaria, del momento, se favorevole o no agli operai, se o non buono pure nei rapporti dello svi luppo dell'industria. E' tempo quindi di rimettersi sulla strada della organizzazione seria e cosciente. La Commissione esecutiva ha ormai deciso di rifiutarsi di prendere impegni comunque siano di solidarietà ed a"sistenza per quei movimenti che si verificassero , senza che sia avvenuto un previo accordo colla Confederazione di mestiere e colla Camera del lavoro l>. Benissimo I La circolare arriva un poco tardi , ma sempre in tempo .•.. Essa giustifica pienamente l'opera mia ed il mio giudizio sulla educazione socialista. PUBBLICAZIONEPOPOLARE degli scritti di GIUSEPPE MAZZINI Il Comi"tato ka pubbl-lcato il 4.o volume di" 870 pagine, in elegante edizi"one , al prezzo di L. j,50 la copia. .11 d' imm1:nente pubbUcazione il 5. 0 volume, Le richieste, con l'importo, ali' Avv. RODOLFO RISPOLI, Via Bellini 67, NAPOLI. La responsabilitadei Ministri ' e i reati ministeriali Pisa IO dicembre 1907 Onorevole collega, Ella colla sua gentilissima lettera m' invita a esporle le mie idee intorno ad una legge da farsi sulla responsabilità ministeriale cui ho avuto c.,ccasione rJi accennare nel Giornale d' Italia del 24 p. p. novembre traendone motivo da quel fenomeno patologico ehe è il processo Nasi. Ed io, nel mentre la ri11graz;io, vengo a dirle ciò che penr-o, senz;a, natural mento, aver la protesa di trattare ex professo l'argomento in forma rigorosamente scientifica e in tutta la sua estensione. Esporrò solo quelle osservazioni in proposito che mi vèngono alla mente e mi sembrano le più importanti. In quel!' articolo del Giornale d' Italia io dicevo che la Corte di Cassazione coli' ormai fnmosa (direi quasi famigerata) sua sentenza venne a commettere una spocio di SO·· praffazione sulle Assemblee legislative dello Stato obbligando l' uoa ad accusare, l'altra a giudicare il Nasi e il complice suo Lombardo. Mi sl,iego. L'art. 47 dello Statuto dispone letteralmento eosì: La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli clinanxi all'Alta 001·:edi giust-ixia. Comunque si voglia interpretare tale articolo , non può cader dubbio su questo: che, cioè, la Camera ùei Deputati se ha il diritto , non ha iI dovere di mettere in istato di accusa i Ministri, cioé è indubitato ehe lo Statuto non ha voluto sottrarn, sempre, e in ogni caso, i Ministri alla competenza dell' autorità giudiziaria ordinari a , ma ha creato, laseiando arbitra la Camera di esercitarla quando o uomo crede, una competenza d'accusa a favore di questa, per cosi dire, concorrente alla comu11e.Da ciò deriv8 che quando un Ministro sia imputato d' un reato, la competenza, così ,i' accusa come di giudiz;io, è dell'autorib\ giudiziaria comune salvo che la Camera non i ntcrvenga a far valere la prerogativa esi,rossa nell' art. 47. L' autorifa giudiziaria ordinaria , non solo ha il diritto nrn ha il dovere di perseguire i reati ed i delinquenti , il Pubblico Ministero ba il dovere, aucbe se non vi è denunzia purchè ne abbia comunque notizia, d' iniziare l'azione penalel e il Tribunale, qualunque esso sia, non può rifiutarsi da giudicare in merito e in confronto del presunto reo. Dall' adempiere questo dovere l'autorità giudiziaria comune può essere esonerata solamente quando intervenga un fatto che o estingua l'azione penale o ne avochi la cognizione ad altra autorità, ed é questo appunto il caso dell'art. 47. Quindi , ragionando a rigore, il Ministro imputato d' un reato, è soggetto all'autorità giudiziaria comune (tanto nello stadio d'accusa che in quello di giudizio) fino a che non intervenga la Camera dei deputati ad avocarne a sè la cognizione. Ma, poiehè non può negarsi l' eccoz;ione d'incompetenza eh') è d' ,rdine pubblico e perciò può essere sollevata, oltre che dall' accusato, anche dal pubblico Ministero, così si ammette che nel caso del Ministro, tanto questo che il Ma~istrato d'accusa possano sollevarla , nel senso che , se la Camera non si sia pronunziata, si debbano ad essa ri11viare gli atti del processo, porchè veda se convenga mettere in essere la prerogativa di che all'art. 47. E il Tribunale può pronun-
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