634 RIVISTA POPOLARE Calcolate le spese reali di esercizio, il concessionario pensa alla futura perdita della proprietà dell'impianto e, con l'lguardo agli anni della concessione, determina la quota annua d'ammortizzo da aggiungere al costo di produzione come spesa vera, reele. Poi, il comune ha fatto una concessione del suolo pubblico - nel nostro caso -, che dà alla industria un carattere monopolistico: di questa speciale condizione di favore, la società se ne vale, la conteggia e il prezzo della cosa rmerciata aumenta perchè la libera concorrenza non interviene. Ma noi rimborsiamo gli utili senza detrazione di queste quote poichè la cifra che ci indica la legge è netta: dunque noi diamo al concessionario la rendita di questo valore capitalizzato. E diamo la rendita perchè non possiamo e non dobbiamo rimborsare il capitale cui detta rendita corrisvoude, in quanto la concessione del Comune à una durata fissa, men tre il capitale produrrebbe i suoi frutti per un tempo indeterminato - dato che non venga consumato. _ Questo ragionamento poi lo si fa in tntti i contratti privati di cessione di industrie. Che se si volesse adottare la liquidazione proposta dalla Società, si farebbe a quest' ultima la seguente considerazione: ver gii anni di riscatto essa ha un'annualità di L. 40,000 derivante da quella somma che rappresenta il rimbol'SO degli utili (comma C), più lo interesse del milione (di cui al comma A) - tasso legale - di altre lire 40000 e quindi un totale di lire 80,000 che sono gli utili che essa verifica ogni ann). Ma passati gli anni Jel riscatto la somma rimborsata come valore industriale non sarà consumata e la rendita di essa continnerà all'infinito. Perciò, dopo che la società ha potuto sia per gli anni già trascorsi come per quelli pei quali facciamo la rifusione degli utili ammortizzare d va.lare dei suoi impianti e ritrovare qnindi alla fine della concessione l'importo liquido dei beni, essa avrà ancora una rendita perpetua di lire 40.000. Ciò è in opposizione a giustizia e la consuetudine privata in materia di cessione di industrie non è questtt.. Pertanto rimane dimostrato che rimborsando alla Società gli utili corrispondenti agli anni di riscatto e una somma qualunque ul valore industriale dell' impianto, diamo al concessionario la rifusione di tutti gli utili che egli verificava e dai quali detraeva l'ammortizzo e una rendita perpetua sur di un capitale che abbiamo già rimborsato con g,li stessi utili. + Non poteva poi essere nell'animo del legislatore di risolvere con l'art. 25 tutti i casi che la pratica avrebbe fatto nascere. Sono norme generali , sono criteri non assoluti, da seguirsi nelle liquidazioni e il collegio degli arbitri deve distinguere caso per caso. Spirito della legge è la rifusione dei danni tutti -- concetto anche troppo largo - che deri ~ano ai concessio11ari dai riscatti e appunto perciò l'art. 25 ha voluto to~liere la possibilità di indennizzi comunque inadeguati. Nel caso che 10 ho indicato quale è la perdita effetti va cni va incontro il concessionario? Questa sola. deve essere rifusa e poicbè la proprietà dell' impianto e l'esercizio di esso passano al Comune dopo il periodo convenuto senza il rimborso di qualsiasi somma , se noi anticipiamo la fine del contratto togliamo al concessionario i soli utili che gli derivano dall'industria e che la media dei cinque anni fa supporre probabili a.ucbe per l'avvenire. Rifusi questi, calcolandoli sul valore attuale --:--per ragioni ovvie -, non deve la Società chiamarsi danneggiata dalla munici palizzi\.zione mentre il Comune à innanzi a sè un pauroso punto interrogativo. RAG. VITTORE GHF-DINI Dal II Bo/lottino talianodel/'Ufnciod /lavoro 11 (Mese di Novembre) Le unioni profes!iJionali riconosciute nel Belgio. - Da una recente relazione ufficiale sulle unioni profes - sionali riconosciute in base alla legge 3 1 marzo 1898 nel triennio 1901 904 risulta che il numt:ro di tait unioni è considerevolmente ~umentato in confronto col periodo precedente. Le unioni di agricoltori sono semµre le più numerose : tuttavia si nota anche un certo incr<!mento ;.el numero Jelle unioni operaie che ricercano il riconoscimento legale. Le unioni operaie riconosciute, malgrado l'incremento ac.::en-- nato, rappresentano tuttora una frazione minima del movimento operaio sindacale belga. Mentre gli inscritti alle unioni, operaie riconosciute erano 7 131 alla fine dell' anno 1904 , la Commissione sindacale belga valutava a 148,438 gli inscritti1 alle leghe di resistenza dei vari tipi a Ila fine del 1905 : ciò, prova quanto scarsamente sia apprezzata nel mondo operaio la tutela legale accordata dalla legge del 1898. Le unioni operaie riconosciute esistenti alla fine del 1904 erano distribuite nella maniera seguente st:condo l 'inJustria o la professione esercitata dagli assoc=at 1: 1 3 legno ( 1181 associati), 11 pelli (446), 9 te:;sili (2838), 8 vestiario (446) , 6 miniere (334), 6 edilizia (427), 5 metalli (802J, 4 libro (145), 2 trasporti (382), 2 alimentaziont: (53), 2 vimini (42), -i indust, ie artistiche (35). L'entrata .:omplessi ,•a delle unioni operaie è salita da franchi 51,612,61 nel 1902 a 59,276 140 nel 1903 e a 75.599,29 nt:l 1904; quella media per associato fu rispettivamente di franchi 12179, 10,36, 11,34; la frazione di entrata proveniente dalle quote ordinane degli assuciati effettivi è stata rispettivamente nei tre anni del 65, 61 e 54 °lo; le quote speciali per l' assicurazione contro la disoccupazione salirono rispettivamente a franchi 496,85 , 4068,99, 7960 191: nell'ultimo nnno le somme cumulatirnmente più rilevanti furono perc..:pite dalle unioni di lavoratori dei metalli ( franchi 2745,18) e del vestiario ( franchi 2638 194). I sussidi di autorità pubbliche hanno scarsa rilevanza ( nei tre anni fran chi 300, 1608, 2559,36 ). La spesa complessiva è stata di· franchi 45,101,77, 541481,71, 72,686 123. L'applicazione della legg·e sulle case popolari; in Italia nell'anno 1906. - Al 3 1 dic~mbre 1906 esistevano giuridicamerte in tutto il Regno 142 Società cooperative , 12 Società di mutuo soccorso, 1 o istituti autonomi, 10 istituzioni di beneficenza e 6 Aziende municipali, che provvedevano alle case popolari ; in tutto 180 Società ed Istituti, comprese 44 Società cooperative che non si sono uniformate alla legge del 3 1 maggio 1903, n. :2 54, ma che costruiscono case economiche secondo l'art. 10 dell'allegato C alla legge del 23 gennaio 1902, n. 25. Gl'Istituti e le Società per case popoh.ri esistono in 44 Provincie e 108 Comuni. ln confronto al 1905 1 si ha l'aumento delle quattro provincie di Benevento, Lucca, Napoli e Piacenza, e di 20 Comuni. Perciò rimangono ancora sprovviste di Istituti e Società per case popolari 25 provincie. Al 31 dicembre 1906 erano in corso atti per la costituzione di Istituti o Società in 5 provincie che prima ne erano prive così che il numero delle provincie in cui non si ~ ancora manifestato il movimento nelle forme previste dalla legge si riduce a 20,. fra cui tutte ,:iuelle della Basilicata, Calabria e Sardegna. La provincia che ha il maggior numero di Comuni prov · visti di Istituti o Società per case popolari è quella di Milano (con 13 Comuni); poi segue la provincia di Firenze (con 7 Comuni): quindi seguono le::due provincie di Genova e Ravenna.
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