Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XIII - n. 23 - 15 dicembre 1907

RIVISTA POPOLARE 633 L. 555264.01 in più della prima; tenn.to presente che gli utili dell'esercizio comunale saranno uguali a quelli rimborsati alla Società - e il percbè lo abbiamo esposto - mentre la prima liquidazione comprende appunto i soli utili, noi avremo con questo secondo sistema una perdita sicura preventivabile in quella. differenza di L. 555264.01, trovata dianzi. Vediamo ora quale sia lo spirito e quale il criterio logico che inspirarono le disposizioni dell'art. 25. + Dalle relazioni sulla legge della municipalizzazione presentate alle due Camere, dalle discussioni parlamentari che ne sono arguite, è apparso chiaro come il legislatore fosse im;pirato dalla volontà di favorire i Comuni nell'assunzione dei pubblici servizi. Non era. suo unico scopo q nello di concedere il diritto nuovo, per i nostri codici, di rescissione di contratti di questo genere, innanzi tempo, ma si preocupava anche della questione finanziaria, nel sense di rendere possibile vantaggiosamente l' esercizio industriale del Comune, altrimenti, non risolvendo le difficoltà di ordine finanziario, sarabbero state frustraneP, le disposizioni facoltizzanti il riscatto. E l'art. 10 della nuova legge stabilisce l'obbligo ne Comune di unire un progetto tecnico e finanziario e di indicare i mezzi coi quali si deve far fronte alla gestione; quindi il legislatore, col pretendere dal Comune la dimostrazione della convenienza finanziaria dell'esercizio e con l'imporre le approvazioni di autorità e collegi superiori alle delibere di assunzione dei servizi , à volute garantire il bilancio del Comune, contro il pericolo di eventuali passività. Che la teorica riguardante le municipalizzazioni come fonti importanti di guadagni pei Comuni sia errata, poichè in fondo i consumatori sono gli stessi cittsdini proprietari dell'azienda e non si tratterebbe quindi che di un giro inutile del guadagno, è una verità che si può ammettere; ma dall'ammettere questo all'approvare l' assunzione passiva da parte di un Comune di un servizio pel solo scopo di migliorarne il suo funzionamento, molto ci corre. Questa passività nuova del bilancio avrebbe bisogno di essere cancellata n·egli effetti della finanza comunale e l'utile che il cittadino· può aver risentito nel miglioramento del servizio, dovrebbe basarlo sotto forma di tassa. Concludendo, q11ando un municipio acquista la proprietà e l'esercizio di un impianto allo scadere del! a convenzione, non deve, nell'ipotesi di un riscatto anticipato, sborsare somma alcuna in corrispettivo del valore industriale, perchè in tal guisa il suo ingresso nell'azienda diventa passivo, ciò che non vuole la legge nell'art. 10. Se cosi non fosse l' art. 10, il quale prescrive il piano finanziario dell' assunzione, sarebbe in contraddizione con l'art. 25, che - interpretato come vuole la società - determina una sicura perdita e quest0 non è giusto asserirlo quando si tratta di interpreta_ zione di leggi mancanti anche di giurisprudenza. Infine non è possibile che una lt>gge creata con l' intento di disciplinare in senso favorevole ai comuni una materia tanto discussa, vada, in questo suo m• tento, a dar di cozzo nella logica, poichè non si può dire logica una disposizione che trova la sua condanna uell' impossibile attuabilità· + Ma ai concessionari sembra invece logico e legale avere un compenso per la cessione anticipata della. proprietà (!?) Epi:,ure ciò non è nè logico, nè lagale. Riportiamoci pnre alle parole dell' art. 25 : si parla di valore industriale ma non se ne dà la definizione, non si indicano gli elementi pei quali si arriverà a determinarlo. Ebbene, concediamo pure che il sistema della capitalizzazione a seconda della capacità di guadagno degli impianti, sia esatto; neppure però vorrà disconoscere che questa cifra co1.itiene in sè un altro valore, determinato dall'ammontare del capitale investito nel!' impresa. Cioè essa e formata dalla spesa vera, effettiva. di costo dei beni, aumentata-mettiamo ne sia il caso - dalla capitalizzazione di quel maggior reddito che l' industria rende, oltre l' interesse legale sulla prima somma. Questa distinzione ho fatto perchè mi prometto dimostrare che la clausola contrattuale sulla proprietà del]' impianto, permette al Comune di non rimborsare nulla per il primo elemE1nto, mentre il secondo è contenuto nella cifra dei redditi netti annui, che si rifondono alla Società. Infatti, anche giuridicamente, un contratto il quale concede lo sfruttamento di un' industria e come compenso al committente gli riserva la proprieta all' impianto, al ter1uine di un periodo convenuto, deve interpretarsi in questo senso. L'impianto non può essere che sfruttato e non se 110 possono alterare Je linee caratteristiche, ne procedere a varianti che diminuiscono il vaore della cosa o c_hene cambino la sostanza. Cioè, nel momento stesso in cui si stipula la convenzione, la nuda proprietà passa immediata al committente, mentre al concessionario ne resta l' esercizio mediante il possesso. Non vi è diritto d'ipoteca, di rendita, di permuta., nè alcuna azione di terzo puè affermarsi su quei beni; dunque non si verifica la figura giuridica dell'art. 436 del Codice Civile che dà la definizione del diritto di proprietà, ma una figura giuridica diversa la quale non lascia al concessionario la qualità di proprietario. Essa risiede nel Comune sino da.I momento della sottoscrizione del contratto ed è un assurdo giuridico pretendere che egli paghi quello che è già suo. Perciò, nessun rimborso per la spesa incontrata dal concessionario sullo acquisto dello impianto. Per quanto poi riguarda il valore-capitalizzato - del maggior reddito industriale, in confronto all'interesse legale sulla somma effettivamente spesa nello impianto, è necessaria qualche premessa. L' elemento di cui è cenno nella lettera C dell' articolo 25, è i'utile dichiarato agli effetti della imposta di ricchezza mobile e non deve essere diminuito di alcuna spesa figurativa, come l'ammortamento, l' interesse sul capitale, etc. Esso è la differenza fra il ricavato dalla vendita e le spese effettive; cerchiamo pertanto di fissare i criteri che la società ha seguito nel determinare i suoi prezzi di vendita. ..

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==