Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XIII - n. 23 - 15 dicembre 1907

632 KIVlSTA POPOLARE Riscattodei pubbliciservizi Ci) Il Comune di Monza à manifestato la intenzione di procedere al riscatto della officina del Gas. Le trattative prime - semplice pour parler - con la Società che esercisce l'industria, ànno mostrato un dissenso profondo nella interpretazione dell'art. 25 della legge sulla Municipalizzazione dei pubblici servizi. Si farà forse ricorso ai collegi arbitrali, e, poichè si deve ammettere la grande importanza che avrebbe una sentenza in questa materia in rapporto ad altri Comuni, non esito interessarne la opinione pu bbl1ca con questo articolo. Riporto solo la parte dell'art. 25 che dà luogo alla questione: Quando i Comuni procedono al riscatto, debbono pagare ai concessionari un'equa indennitL uella qun-le si tenga conto dei seguenti termini: a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile e immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano contenute circa la proprietà. di detto materia.le, allo spirare della concessione medesima.; b) rimborso anticipazioni, sussidi comunali e rifusione sptse di contratto ; e) profitto che al concessionario viene a manrare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità. eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio, quanti sono gli anni pei quali dovrebbe ancora durare la concessione, purchè un tale uumero di anni non superi mai quello di venti. L'importo di tali annualità si calcola sulla medie dei redditi netti accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dell'ultimo quinquennio, tolti dal medesime l'anno di maggiore e di minor profitto e depurato dt l'interesse del capi-tale, rappresentato da ciò che si co: risponde al concessionario per titoli di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo. + Ammettiamo ora il segnent,o caso: un Municipio à fatto, trent' anni sono, concessione ad un Società del1' industda del Gas e, quale corrispettivo pel diritto accordato dell'occupazione del suolo pub !ico, si è riservata la proprietà di tutto l'impianto e l'esercizio di esso allo spirare del contratto. Questo conterrà le solite condizioni relative alla manutenzione del materiale all'obbligo di conservare qualsiasi aggiunta venga fatta e lo altre normali. Passati quindici anni e intervenuta la legge sulla Municipalizzazione dei pubblici servizi , il Comune ( 1) La qulsuone grave discussa in questo articolo non riguarda il solo Comune di Monza; essa può sorgere in tutti i Comuni che vogliono municipalizzare un servizio. D' o nde il suo carattere generale constatato dall'egregio autore. N. d. R. pensa di valersene e procede al riscatto. Stabilito l'ammontare annuo degli utili in L. 80.000; come risulta d~lle dichiarazioni fatte dalla Società agli effetti della imposta di ricchezza mobile, il Comune fa il computo degli indennizzi da pagarsi, p1endendo in considerazione la sola lettera e) dell'art. 25.; calcola quindi il valore attuale delle rimanenti quindici annualità, al tasso del 4 °lo e precisamente L. 889,471.98. E prende in considerazione il solo elemento di cui alla lettera e) in quanto sembra al Comune di non dover rifondere che gli utili netti dell' esercizio, senza tener conto alcuno di qnanto la Società. crede opportuno dedicare ali' ammortizzo. Per il valore industriale nega ogni compenso, perchè ritiene che questo debba essere l'effetto della clausola contenuta nel contratto, circa la. proprietà del materiale, proprietà a lui conferita al termine della conce1:1sioneed inoltre perchè una interpretazione different~ del comma a) gli sembra illogica e quindi illegale. La Società concessionaria invece pretende questa seconda liquidazione: capitalizza gli utili di L. 80.000 al taE1sodel 4 °/ 0 e trova il val re industriale dell'i m..,; pianto in L. 2.000.000 e, poichè il Comune acquista l'intera proprietà, proprietà piena, di tutto l'impianto al solo termine della conven·,; ne, stabilisce il seguente rapporto: e cioè valore ind11striale X anni di riscatto a. di concessfone 2.000.000 X I 5 = I .000.000 30 Infine, calcola l'interesse legale nell'importo del valore industriale e lo toglie dal totale degli utili fl.nnui e precisamente L. 80. 000 - 40.000 == 40.000 (2° paragrafo comma e); di questa somma, trova poi il valore attuaale, all'interesse legale e per gli anni di riscatto, in un ammontare di L. 444,735:99. Il Comune deve quindi sborsare: L. 1.000.000: - (valore industriale comma a) « 444.735:99 (ammontare utili 1t. e) « i .444.735:99 (Totale La differenza fra le due somme, che abbiamo calcolate con le due interpretazioni della legge, quale rifusione al concessionario, è di L. 555.204;01. Vediamo intanto come si svolgerà l'esercizio industriale del Comune, a seconda che si consideri o l'una o l'altra delle soluzìoni sopra esposte. Io voglio ammettere e credo di non aver oppositori che, stante le migliorie che il Comune porterà nell'esercizio dell'industria, sia r le nnove spese di personale, di sua assicurazione e pensione, che pei riattamenti da farsi ad impianto dianzi sfruttato con la maggiere economia di spese di manutezione, poichè la proprietà finiva nelle mani di un terzo, l'esercizio comunale possa produrre lo stesso utile che ne ritrae la Società, senza aumenti ma anche aenza perdite. Però, data la prima soluzione il Comune à già anticipato l'utile che rea.lizza; non gli rimane nulla e il suo. bilancio dell'industria sarà in perfetto pareggio. Data in vece la seconda soluzione- la quale , come noi abbiamo visto precedenteme.1te, ci fa sborsare ,

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