Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XIII - n. 12 - 30 giugno 1907

328 RIVISTA POPOLARE nuove guerre, e ne riduca al m1mmo le sofferenze ed i dolori, se non è opera assolutamente pacifica è certamente opera umana: se sapranno compierlo, i delegati internazionali all' Aja, avranno bene meritato dalla umanità. Noc LaCassazione ~erNunzNioasi In Italia pochi credevano nella fierezza e nella indipendenza della Suprema Corte di Cassazione di Roma; poichè i magistrati, che la compongono, pur essendo i più alti in condizioni di potere essere impunemente fieri e indipendenti, più volte avevano dato prove di servilismo e di viltà. Basta ricordare le sentenze famose sui Tribunali di guerra del 1894 e dal 1898 o le altre sui processi Crispi e Giolitti perchè ogni dubbio e ogni sospetto sulle qualità morali della Cassazione di Roma fossero autorizzati. Ma mai la Cassazione era scesa tanto in basso quanto colla Sentenza colla quale proclama la incompetenza della magistratura ordinar:a a giudicare di quella figura di reato che per propria comodità, per potere funzionare perpetuamente da Pilato, essa ha creato: iì reatoministeriale. Ciò, come tutti comprendono, pel caso Nasi. Gli sciocchi e i maligni vanno insinuando - oggi. però, .con scarsa fortuna; poichè i fatti mi hanno dato ragione più di quanto sperassi e desiderassi - che io ce l'ho coi magistrati e che provo una morbosa voluttà nel denigrarli. Rinunzio perciò a commentare io stesso quest'ultima sentenza, ch'è mostruosa non tanto pel dispositivo - conforme a quello delle precedenti sentenze Crispi e Giolitti - quanto per i considerando e le motivazioni, che lo preçedono. Mi permetto, però, di riprodurre le osservazioni che su tale sentenza ha fatto un giornale monarchico, conservatore, mite, autorevole-Il Corriere della Sera. (N. 0 del 22 Luglio). Ecco le sue osservazioni: (1 Dunque abbiamo finalmente la sentenza della Corte di Cassazione nella causa Nasi. Il consigliere Vitelli, che aveva annunziato essergli necessarie lunghe settimane di meditazione per distillare la quintessenza del diritto , ha potuto maturare in più brevi termini il frutto delle sue dottrine molto dubbie e fiacche, come vedremo, e più somiglianti ali' ombra del fumo che a qualche cosa di consistente 11. 11 Cominc.erò dal dire l'impressione che molti deputati di ogni partito politico hanno ricevuto da questo prodotto della nostra Suprema Corte. L'impressione unanime in quanti ho nterrogati è di pietà: pietà p;r la dottrina giuridica che la sentenza espri:.ne, pietà per la logica che sdopera, e pietà perfino per la grammatica che, senza accorgersi dell'effetto che produce , si diletta di mostrarsi in pubblico con una gamba sola ... >) « Ma lasciamo stare le impressioni generiche, e fermiamoci un poco specificamente intorno agli arg~menti che la Cas ,azione ha formulati 1>. (( Tutti aspettavano che in una controversia così importante la Cassazione definisse e distinguesse in maniera « netta e precisa » il delitto politico e il delitto comune. Sentite invece come ragiona il consigliere Vitelli dopo aver promesso solen - nemente di essere netto e preciso 11: << La Cassazione , accogliendo il presente ricorso , afferma che l'autorità giudiziaria ordinaria è sempre incompetente a giudicare ed istruire in ordine a quei delitti che il ministro commette in danno dello Stato nell' esercizio delle sue funzioni di ministro; cioè in ordine a tutti quei fatti con i quali il .. ministro, violando il codice penale, viola altresì l' alto mandato affidatogli, e con esso la fiducia del Re e della Nazione 11, <( Che c.:osa manca a questa definizione? Proprio quello che occorreva, cioè la determinazione e la distinzione di ciò che un ministro può ·compiere in ordine alla sua azione politica, e per fini integralmente politici, e ciò che può compiere abusando della sua posizione di ministro in azioni non politiche. Il Vitelli non arriva a discernere queste due figure così divt rse di reato, e vien meno perciò al compito primo e fondamen tale che egli avrebbe dovuto proporsi ll. <( Data questa prima deficienza, irrimediabile perchè capi -tale, l' estensore della sentenza rimane disorientato in tutto il processo di quelle, che dovrebbero essere le sue argomenta - zioni. Ecco , infatti , in che modo verrebbe a sostenere che tutte le azioni di un ministro sono poliliche n: (( Innanzi tutto occorre tener presente che l' azione di eia scun ministro nel suo dicastero, per quanto autonoma e in• dipendente, è intimamente connessa con quella degli altri ministri e risponde, come mezzo affine , al programma politico amministrativo che il presidente del Consiglio, in conformità dei bisogni e delle aspirazioni del paese, pose a base del suo Governo dinanzi al Re e alle Camere legislative n. (( Se poniamo , un ministro si reca dalla ditta Ginori per acquistare bicchieri e bottiglie per conto proprio , facendole figurare però acquistate nel!' interesse del Ministero, egli com· pie un' azione che <( è intimamente connessa con quella degli altri ministri n, cioè è azione di Governo 1 La teoria non potrebbe essere più meravigliosa n. (< Andiamo innanzi. - 11 consigliere Vitelli si accinge a confutare un argomento della Sezione di accusa , e sentite in qual modo: 11 <( Erroneo del pari è il secondo argomento, che la Camera dei deputati avendo il diritto di accusare i ministri, abbia facoltà di non accusarli. È evidente : regula sit juris antiqui omnes licentiam habere iis, quae pro se indulta sunt ,·enunciare. Ma appunto per ciò, colui che ha un dirttto non può far cosa diversa da quella che, per effetto del suo diritto, ha potestà di fare. Altrimenti esce dalla sfera del diritto n. (( Non vale un Perù quella citazione latina fatta dopo una affermazione che la sentenza stessa riconosce evidente? Finora si ricorreva ali' autorità altrui quando si trattava di materia controversa non già di verità evidente. Ma l' este1;sore della sentenza vuole mostrare di essere dotto e, come vedete ci riesce ! Dotto e anche conseguenziario ! n u Ma appunto per cio >). <( Appunto, per che cosa? Appunto perchè colui il quale ha un diritto può non servirsene, <( appunto per ciò n - ragiona così il Vitelli - « colui che ha un diritto , non può fare cosa diversa da quella , che per effetto del suo diritto , ha podestà di fare n. Dove sia il legame logico fra quella premessa e questa conseguenza , nessuno sa. La premessa parla della facoltà dì esercitare o non esercitare un diritto ; la pretesa conseguenza invece parla di ciò che si ciò che si può desumere o non desumere da un diritto : il che è un' altra cosa >L <( Quell' <( appunto per ciò 1> fuori posto- cioè antilogicodel consigliere Vitelli , non vale dunque un secondo e più grande Perù ? n « Ma non basta. Guardiamo alla dottrina che si asconde sotto il velame delie frasi strane : << Colui che ha un diritto

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