Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XIII - n. 10 - 31 maggio 1907

RIVISTA POPOLARE 273 ceso, e che facilmente si avrebbe potuto, con un soffio di buona volontà, spegner0. 11 sangue non è balsamo per lo ferite dell' anima, e i cosi detti oro i di delìtti d'amore, tanto infiammabili da dimenticare questa· verità così semplice, e inconfutabile, sarao no dei disgraziati per la soverchia loro eccitabilita nervosa, ma ciò esclude non siP.no alla loro volta una immane disgrazia per la societa, che ha qui11di duopo di essere da siffatta gente difesa. • • On pò di storia dell'adulterio. e Se alcuuo commetta adultel'io con la moglie di un altro, con la moglie del suo prossimo, facciansi morire l'adultero e l'adultera • . Così Mosè nel Levitico. (XXI. 10) Ma Mosò, non occorre dirlo, era un ter.rorista, e oessu no vonà invocare la sµietata severità delle sue loggi, per giustificare le privato crndcltà che si consuma110 a' giorni nostri. La pena di mode ora da lui stabilita per cose e trascorsi di lieve momento, e perfino risibili. Religione, morale, igiene erano da lui amalgamate col diritto. Niente meno che la lapidazioae era fissata per gli inosservanti del riposo festivo in onore di Jehovah. Greci, Goti, Visigoti, Borgognoni, e molti altri popoli ammettevano la impunità dell'omicidio: jus gladii, per chi avesse colta in flagrante adulterio la moglie o la figlia. I romani antichi invece davane la terribile facoltà soltanto al padre : « Pcitri datur ius occidendi adulterum cum fìlia, quam in potestatem habet :. . Ma bisognava che la donna fosse colta in 1:psa t11rpitudvne. in ipsis 1·ebus vene riis, .sola cum solo in lecto » e che abitasse ella nella stessa casa paterna, dovo l' adulterio si compieva e fosse soggetta alla patria petestà di chi, in tali circostanze, aveva ùi ritto di ucciderla. E la legge esigeva ancora drn scendere inesorato sulla donna o lo stesso colpo avesse a sul complico : e debet p•rope uno ictu et imo irnpetit utrumgue occidcre. Si supponeva che l'omicidio non avesse potuto compiersi che nel prime impJto della indignazione, quando la collera non avesse permesso al padre di distinguere l'ano dall' altra colpevole, e non poteva egli . perdonare alla figlia ed ammazzare il drudo soltanto, perchè in tal caso sarebbe incorso nelle pene sancite per gli omiciui secondo la legge Cornelia. La terribile vendetta accordata al µadre era però 11egata al marito. e Patri, non marito: mulierem per 111-issurenst occidere. ~ E Pai-,ioiano 11e S!Jiega la ragione della differenza nel fatto che l'amor paterno doveva pnr sempre vrgliare sulla fìgli_uola, e poteva la legge mantenere nelle mani di lui quel privilegio, se,nza tema 30 ne fos-o da Jni abusato, mentre il marito, dico, avrebbe troppo impetuosamente cedutò al suo risentimento. Tuttaria neppure dai romn11i I' uxoricidio per adulterio esponeva il marito alle pone ordinarie. « Non utique legis corneliae de sicariis paenas .. ultvmum suplicium rem#ti potest ... suffeeit, si humilis loci sit, in opus perpetuum eum tradi, si qi,i honestior, in insula relegari : ,. - non pena capitalo, ma lavori forzati, o esilio condo le condizioni del colpavole. Dalle epoche remote de' barbari e dei in un' isola, seromani ad oggi, nella umanità qunnte tempeste non rumoi'eggiarooo, quanta acqua e qaanto sa11g11e, e quanti frantumi di imperi e di istituzioni minanti non sono passati di sotto i ponti, sgretolanti pur essi, benché sembrassero di macigno incrollabili! Ma, ai riguardi delle scusanti pei mariti sangui nari, non sai-,piamo se con l'art. 377 del codice patrio, siasifattoun passo avanti o indietro dalla legislazione romana, perchè all' osilio, o ai lavori a vita, è sostituita la detenzione -- non la reclusione -' la detenzione, come per i roati di imprudenza, o io misura i ufcriore ad un sesto di quella com minata per l'omicidio 0011:une, misura che potrà quindi essere anche di pochi, magari di tre giorni", al coniuge offeso, equiparandosi poi l'ascendente, il fratello e la sorella nell atto che sor~reudano ùi fiagranti 3dulterio, o illegit- ' timo concubito e commettevano l'omicidio in confronto della discendente, d,1lla sorella, o del correo, o di entrambi. Heu pudor ! Si è truoementJ inflessibili , con chi cade in peccato d'amore, e molto indulgente invece con chi se ne vendioa col sangue e con la r,trage. • • Ma i giurati non usano di consueto soltanto indulgenza con gli uccisori delle donne, sieno desse state infeueli , o no, ma ne impartiscono, tagliando c..:orto,le più ampie, inaspettate e, diciam0lo pure, sc,111dalose a::;soluzioni , moutre se una donna uccide l'uomo, allora si 111ostrnno tremendamemo severi, e contro la sciagurata si scaglia. anche la folla inf1ducata e invereconda µopolante lo aule delle Assise, che soltanto allora sa trcrnrc l' aµplauso per i so~tenitori della accusa, e i lnzzi , i fischi , Jo villaniè por la colpevole - una vera gazzarra indecer,to, biasimevol_issima. E perchè ciò ? Perché il maschio, che gìudica di una donna trucidata da un altre maschio, sente che anch'egli imbevuto dì malsani principi di supremazia e ui egoismo, potrebbe, chi sa mai, all'evenienza venire punto dalla brama ed avere la capacità di imitarlo, e perchè nessun pericolo a lui uomo sovrasta che se all'uccisore di una donna, al quale si ridoni la liborta, saltasse il ticchio di ripetere la prova, o ad altri balenasse l'insano ghiribizzo di seguirne l' esempio pernicioso e fare altrettanto. E' lo stesso caso di quello, tanto ripetuto e lamentato dell' appioppamento di anni ed anni di reclusione a chi tolga la .roba altrui, o dalla più che paterna e più che evangelica misericordia, per chi a randellate, cdtellate, o schioppettate, se non finisca, riduca in fin di vita il prossimo suo. 1 cittadini giurati, i quali da noi buona-prova non hanno fafto dì sicuro, e i quali, per i reati comuui, sarebbe me glio venissero lasciati alle loro caso, alle loro terre, ai loro negozii, - i giurati - come i legislatori del resto - sono brava gente, che ha la sua campagnuola al :;ole, e, talvolta sorniona, sa, destreggiandosi, e Dio noi voglia, taluno volpeggiando, fare il fatto suo, anàando però a casa la sera di buon'ora, foori d'ogni pericolo. Nessuna paura di losiont~ incombe sulla loro persona, meutre la loro proprietà è di continuo esposta alle insidie de' · ladri, che fanno di notte giorno, e che bisogna per ciò pu

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