RlVISTA POPOLARE 217 liazione, nelle sedi minori) e giustizia amministrata, in via normale, sul luogo, specialmente per le udienze, ecco quel che desiderano, e con ragione, le popolazioni; non importa loro che ciò avvenga mediante trasferte periodiche, e che il pretore non dorma ogni notte tra loro. E se in qualche pretura non occorra, e in altra, anche di minore importanza giudiziaria, si rende necessario il magistrato permanente, nessuno è disposto a muoverne lamento, e :molto meno a darsi perciò l'incomodo di consultare le statistiche. L'errore fond~mentale della legge 30 marzo 1890 fu, secondo noi, l'aver voluto ridurre il numero, non dei pretori, ma delle innocue preture, il cui servizio, almeno per quanto riguarda i pretori, ammette d'ordinario una periodicità a più o meno larghi intervalli, quali non sarebbere possibili, ad es., per istituti che avessero per fine d'impartire l'istruzione, specialmente se elementare o media. La soppressione tanto più conveniva evitarla in quanto i nostri costumi politici poco ne affidavano la giusta, intiera e logica attuazione, pur essendo in prevedibile che dell'istituto delle sezioni volute dalla legge come un temperamento alla sua durezza dovevasi, per non applicarlo, far un titolo di salvezza per 56 preture, in danno di altre· 7 che erano state proposte per lo stesso trattamento e di tant'altre che lo meritavano! Non meglio della soppressione e della conversione in sezioni, comprendo perchè oggi si voglia ogni pretura « coperta normalmente dal suo titolare >>. Sembra che porre il problema delle minori pre ... ture, con l'alternativa tra il sopprimerle e il provvederle del personale al quale han diritto, sia arbitrar io, e involva una petizion di principio, in quanto presuppoue cotesto diritto, eh' è per lo meno discutibile. Per quanto· amicissimi della giustizia locale, non sapremmo davvero ammetterlo, nella stessa estensione, per quelle preture il cui povero titolare ha troppo poco e quasi nulla da tare, e, se non nel giuoco, nella caccia e in simili ese1cizi e nei pettegolezzi locali, dovrà passare in tutt' altre occupazioni che in quelle mancanti del suo ufficio quel tempo che, con più giustizia distributiva, potrebb'esser utilizzato nelle cure di altro vicino ufficio. Nè ci allarmeremmo se, come proponeva un valoroso magistrato in questa stessa Rivista, (r) si sopprimessero da 400 a 500 posti di pretore, purchè non si toccassero le giurisdizioni mandamentali. Hiteniamo invece un errore voler abrogare la legge 18 luglio 1904, in quanto stabiliva il principio, per noi giusto e pratico, eh' un pretore potesse stare a capo di più d' una pretura. E' stato rilevato, senza dimostrarlo eh' esigen 1e di servi 1 io hanno ostacolato l'applicazione di quel principio, e che perciò la legge è venuta meno al suo fine (2). Quali possano essere coteste esigen 1e di servizio che hanno impedito ai pretori di amministrar giustizia anche nelle vicine preture con meno di 100 sentenze all' anno, non è facile capire , a meno che non si tratti di esigenze transitorie , non meglio spiegabili se generali, e che in ogni caso, appunto perchè transitorie, non dovrebbero contare. Lungi dall'abrogare il principio sancito da quella legge, (3) noi siamo invece fermamente convinti (1) Il problema giudi 1 iario per x. y. in Riv. Pop. del 15 maggio. 1905. (2) V. la relaz. sul Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia dell'anno scorso, relat. l' on. Fani. (3) La cosa pare tanto meno opportuna in guanto si è riche la soluzione del problema delle preture consista nel farne una sistematica e larga applicazione, rimovendo il limite delle cento sentenze, per non lasciarne altro che quello della possibilità di fatto, da valut:usi caso per caso, non toccando le attuali preture, e reintegrando per stretta giusti.zia e senza vane e indegne preoccupazioni finanziarie, quelle soppresse. Così, evitati gl'ingiusti accentramenti e le odiose supremazie, la giustizia pretoriale troverebbe, per così dire, quasi da se la sua distribuzione e il vero e normale assetto, con poche e semplici· disposizioni all' uopo occorrenti. Ho voluto parlare su ciò con diversi egregi magistrati, e li ho trovati dello stesso parere. Con piacere ho poi constatato che la superior2 soluzione, per guanto riguarda le minori preture in generale, concorda coi voti recentemente espressi all'onorevole Orlando dalla Commissione dei magistrati, voti,. che per questa parte, non mi sembrano davvero meritevoli di certe critiche cui sono stati fatti segno. + Noi ci auguriamo che le riforme progettate con tanto amore e coraggio dal Guardasigilli così inaspettatamente scomparso nel pieno vigore della sua alta e operosa intelligenza, abbiano, coi possibili miglioramenti, a giungere in porto al più presto, almeno nella parte più universalmente accettata. Ma dobbiamo riconoscere poco confortante l'avei: incluso nel progetto di modificazioni all' ordinamento giudiziario l'istituzione delle sezioni di pretura, che meglio crediamo, avrebbe continuato a formar oggetto di una legge a parte , come s' è . tante volte infelicemente tentato, e giusta la lettera del ricordato articolo I o della legge 18 luglio {904, che aveva all'uopo stabilito il termine di sei mesi. L' adempimento, già troppo ritardato d' un dovere di giustizia, divenuto oramai promessa e obbligo legislativo per riparare torti cagionati in nome della legge a determinate popolazioni., offesa al diritto d' eguaglian 1a, dovrà d' ora innanzi dipendere dalle vicende d' altre contrastate, per quanto importanti, riforme non aventi certamente una simile finalità? RosARlO D1 GREGORIO tenuto (V. cit. relaz. al dis. di legge sul riord. delle giursd.) che il numero di seicento sentenze non potrebbe cons'.derarst c.:ome eccedente la potenlialità di un pretore, e d'altra parte si calcola che, con I' estensione della competenza pretoriale da lire 50 a 3000, avremmo 252 preture che pronuncerebbero sino a 100 sentenze all' anno, 445 ne pronuncerebbero da 100 a 200 all'anno, 199 da 300 a 400, mentre 176 pre. ture ne darebbero da 400 a 600 , e sole 170 .supererebbero le 600 sentenze ali' anno. (V. cit. alleg. 2 ). Gli studenti poveri (continua,ione e fine) III Ma, più che in altri paesi, esiste in Russia una categoria di persone in cui il proletariato operaio e l'accademico si affratellano per un comune ardente desiderio di sapere, si fondono per una comune aspirazione di libertà: e lo studente, che si adatta ai più rudi lavori per vivere, e l'operaio, che strappa al riposo, al sonno un'ora per domandare alla scienza la
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