Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XIII - n. 8 - 30 aprile 1907

214 RIVISTA POPOLARE stir_ia ambulante, ,·oba da medio evo, fece poi restar lettera morta il sopra riportato 3ft. 3 della legge che facultava l'istituzione delle sezioni mediante il sistema delle trasferte periodiche, e che pur doveva aiutar molto il Governo nell'esecuzione della legge. « Eppure lo stesso guardasigilli Zanardelli, certamente non sospetto di volgare positivismo giudiziario, aveva difeso il sistema, dimostrando come potesse dare il vantaggio di una giusti zia vicina e al tempo stesso sottratta a ogni influenza di troppo angusti ambienti locali. · « Egli aveva inoltre citato l'ottima prova che fa presso di noi, specialmente per le corti d'assise e l' esempio della Francia che l'aveva proposto nei più recenti disegni di legge per la riduzione delle sedi e decisivo l'esempio dell'Inghilterra dove 59 giudici di contea rendono giustizia in modo ammirato e ammirando in 500 distrerti >> (1). In contrario « fu osservato che le ser_ioni invece di agevolare, sarebbero riescite d'impaccio all'amministrazione della giustizia massime nelle materie civili, e cagione di spese per trasferta, uffici e locali, oltrechè d'incomodo personale pei funzionari di pretura (2). « Però nessuna di èoteste ragioni aveva consistenza la separazione degli affari del Comune aggregato da quelli del capoluogo, lungi dal nuocere, conferiva invece alla più spedita e più comoda trattazione degli uni e degli altri, tanto che , in taluue preture essa si ,.,dovette poi introdurre spontaneamente per la forza stessa delle cos'è, destinandosi speciali udienze agli affari del Comune aggregato. / « Ora il trasporto di tali udienze nel luogo del fatto e del domicilio delle persone che vi han parte evidentem;)nte non può che, giovare alla giustizia, per le maggiori agevolezze che la soppressione della distanza e del dispendio mette a disposizione del giudice sulla ricerca della verità. « La spesa degli uffici e dei locali sarebbe stata sostenuta dai Corimni, e, quanto a quella per le trasferte periodiche, se, fosse lecito sce1idere a mes<.bini calcoli di lire e centesimi in materia di giustizia, specialmente di fronte ai vantaggi succennati, diremmo ch'essa veniva compensata da quelle spese che l' udienza ~ml luogo faceva risparmiare ... « E. al postutto, nei casi di spareggio era miglior partito mettere la differenza a carico dei com uni interessati. · « Riguardoall'incomodo personale bisognava ignorare quanto volentieri i nostri benemeriti funzionari di pretura vadano in tr.,sferta, e non certo per la tenue indennità, talvolta persino insuHìcicnte alla spesa, ma per quel pò di moto e di svago che consente, e di cui tanto sentono il bisogno, specialmente se giovani, coloro che accudiscono a funzioni sì gravi e sedentarie ». (3) Così la legge anche per questa parte, venne meno al suo fine, la stessa ristrettezza della sua applicazione non potè dirsi prudente moderazione innovativa e l'unico notevole effetto fu d' aver gettato scandalo e malcontento dove era tanto necessaria l'opera di rigenerazione morale! + Non e' è bisogno dell'esperienza· personale per comprendere i vantaggi della giustizia locale, in particolar modo sè è quella del pretore, e le deli- (1) Senza alcun bisogno di soppressione , si potrebbe aggiungere. (2) V. Memoriale del guardasigilli Ferraris del 23 dicembre 1891. (3) V. Giornale L'Ora, del 1G marzo 1905, n. 0 75, articolo intitolato: Per le se,tioni di pretura in Sicilia firmato X. ziose conseguenze della soppressione, specialmente per le popolazioni sic i liane colpitene. Sono intuitive le difficoltà che la distanza cagiona alla buona amministrazione della giustizia e all' esperimento dei propri diritti, dalla ritrosia di chi sacrifica i suoi e gli altrui interessi per non aver che fare con una giustizia più o meno lontana, al mercimonio dei testimoni attratti dalle indennità di trasferta, per non dire degl'incomodi, de' dispendi, dello spostamento di tanti legittimi interessi. Vuolsi a questo proposito ricordare la legge 2 I dicembre 1902 N. 528 sugli uffìziali giudiziarii, in quanto dispose con l'annessa tariffa, che gli uffiziali giudiziari dei pretori abbiano diritto a tante indennità di trasferta, nella ragione di L. o,5ò per km. quanti gli atti da essi eseguiti a distanza maggiore di un chilometro dall~ sede dell'ufficio a cui appartengono, anche se tali atti avvengano nello stesso giorno e luogo, e che solo quando facciano più atti nella stessa gita, nello stesso giorno, a richiesta della stessa parte, non possano esigere che una sola tassa di trasferta, la quale va ripartita su tutti detti atti. Questa disposizione dettata dal fine giustissimo, che informa la legge , di migliorare le condizioni già troppo trascurate degli uffìziali giudiziari, importa in danno delle popolazioni delle ex preture un nuovo aggravio nelle spese giudiziarie, non indifferente pei poveri litiganti, e tanto più esoso quanto più ingiusta fu la soppressione della pretura. Un simile soprappiù di costo, è comune, si capisce, anche a tutti gli atti dei pretori e dei cancellieri, per cui detti funzionari abbiano a trasferirsi negli .ex-mandamenti dipendenti, o gli abitanti di questi debbano recarsi nella sede della pretura. Ma ho voluto particolarmente rilevare la tasrn di trasferta degli uffìziali giudiziari per la sua indole e come esempio delle conseguenze cui un'ingiustizia può dar luogo nell'avvenire, specialmente pel sopraggiungere di nuove leggi, conseguenze capaci d'influire più o meno a renderne difficile la riparazione; e, d'altra parte, concorre a dimostrare quanto sia ingiusto sopprimere senr_'altro una pretura in considerazione della vicinanza con altra. Per le conseguenze della mancata istituzione delle sezioni in ispecie, credo opportuno riportare quanto ne trovo scritto nello stesso anonimo articolo da cui bo tolto le parole sopra virgolate: <e Il principio di non doversi ottenere con venti o con trenta ciò che puossi, - e meglio - con due o con tre, è cosa semplicemente naturale ma forse non parve perciò un sostrato giuridico · alla sua volta accettabile per l' istituto delle sezioni già accettato ctalla legge. <e E così è avvenuto che i più importanti dei com~ni colpiti hanno assistito e assistono tuttavia all'esilarante spettacolo di avere il pretore frequentemente tra loro, per diversi incombenti , e più specialmente per le istruttorie penali, senza poter mai sperare di vedersi tenuta un'udienza. « Perchè l'utilità della trasferta del magistrato si è riconosciuta nelle istruttorie penali , per cui fuori dei casi d'urgenza, viene, di regola, autorizzata ed eseguita semprechè la spesa ne sia compensata dall'economia dell'indennità che altrimenti dovrebbero pagarsi; ma non si è del pari ammessa per le udienze, per cui non è meno evidente. cc Ond' è una specie di supplizio di Tantalo di nuovo genere, che per giunta s'è fatto e si fa tutta via provare a tante buone e patriottiche popolazioni, e che, in certe contingen1e, pare uno scherno crudele. Tale è, ad esempio, il caso - avvenuto e

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