208 RIVISTA POPOLARE nodo della questione e la ragione della resistenza ad oltranza delle parti contendenti sta qui. Tutto il resto è contorno. Colla prima interpretazione, che pareva quella sostenuta , almeno dapprima dai rappresentanti delle organizzazioni operaie, si veniva evidentemente a legare il proprietario anche nel sistema di conduzione, come già prima questi si era legato nella scelta della mano d'opera e relativamente al sistema a terziaria, col surriferito concordato. · Colla seconda interpretazione - che era quella dei proprietari-si veniva evidentemente a togliere ogni efficacia all' articolo primo del concordato perchè sarebbe bastato che un proprietario avesse detto che egli non intendeva di coltivare le sue terre col sistema a terziaria, per mettersi in una posizione giuridicamente e moralmente fondata. Venne, così, il bisogno del giudizio dell'arbitro contemplato nel capoverso ciell' articolo : arbitro che fu nominato dal signor Prefetto di Ferrara nella persona del signor Conte Roberto Giglioli, deputato provinciale - se non erriamo - e certo proprietario di vasti tenimenti nel e fuori dal ferrarese. Ed il Conte Giglioli, nel suo lodo in data 19 gennaio u. s. giudicava testualmente: « Doversi interpretare il patto primo del conco::-dato, nel senso che tutte le terre destinate a coltivazione (escluse quelle a prato artificiale e naturale) debbano essere dai proprietarì e conduttori denunziate all'ufGcio di distribuzione allo scopo che le medesime siano da queste egualmente ripartite fra i..lavoratori del luogo ed abituali, in conformità del patto stesso>>. Manco dirlo, un simile lodo suscitò giustamente 'le sorprese dei proprietar'i e crediamo degli stessi lavoratori. Il lodo Giglioli, di fatti , avrebbe dovuto logicamente ed esplicitamente, per non lasciare motivi di litigi, ammettere che non potevano essere comprese tra le terre da darsi a terziaria -- non solo i prati naturali cd artificiali - ma anche quelle terre che il proprietario conduce o intende condurre a boaria od a mezzadria, altrimenti l'arbitro avrebbe violati gli articoli 2° e 3° del concordato stesso, i quali contemplano il mantenimento dei sunnominati due siste mi di conduzione, e che furono appunto sanciti all'intento di assicurare migliorie anche ai boari ed ai mez,.,adri, e per le quali migliorie questi ultimi si erano resi solidali, nello sciopero dell'ottobre colla classe degli avventizi. Ed il ragionamento è tanto logico che una interpretazione così estensiva data all'articolo del concordato e quale appare leggendo il dispositivo del lodo, non gli è stata data neppure dai più autorevoli rappresentanti dei lavoratori ; nomino l'onorevole Agnini. Non solo; ma lo stesso arbitro; da mc direttamente interpellato, mi ba testualmente risposto: cc che il mantenimento integrale dei patti 2. 0 e 3.0 del concordalo (e quindi l'esclusione anche delle terre coltivate da boari o da mezz:idri, oltre i prati ùaturali ed artificiali) è un sottinteso incondizionato, altrimenti egli avrebbe giudicato ultra petita ed il lodo sarebbe nulìo >>. Ed allora, commentiamo noi, non era facile sopra questo punto importantissimo un'intesa? Intesa che tanto più facilmente si sarebbe veriGcata qualora una od entrambe delle parti avessero provocato ulteriori schiarimenti dall' arbitro ; o se questi (che in fin dei con ti non è un magistrato cu1 ùon è lecito scendere a fare dichiarazioni extra-giudiziali intorno a' suoi responsi) li avesse spontaneamente cd in qualche maniera dati. · Certo il dispostivo del .lodo poteva e doveva essere ben diverso, se l'intenzione sua era quale la manifestò. Anche se fosse stato chiarissimo, e' erano dì mezzo le passioni di parte e gli interessi materiali. c) Nuove diwrgenze - Gli escomi: motivo reale della seconda proclamazione di sciopero per parte delle organiz.z.azioni operaie, e motivo appa1·ente di resisistenza ad oltranza per parte dei proprietari. Comunque, il lodo Giglioli non ci pare sia stato la causd vera della attuale resistenza ad oltranza dei proprietari in confronto _dei lavoratori, e vic_eve:sa: Il motivo vero della resistenza per parte dei pnm1 trova la sua ragion d' esser nel disgraziato articolo primo del concordato che sancisce il principio importantissimo della distribuzione delle terre. . Tutto il resto era contorno accomodabile, se l'una o l'altra parte si fosse intesa o avesse ceduto su questo benedetto ufficio. A questo punto il nostro compito diviene s~mpre più delicato perchè si tratta di vedere quali d_ell_e due parti in contesa tenti maggiormente schermirsi' fare, quel che si può dire, dell' ostruzionismo, sottrarsi agli impegni assunti, usare - in una parola - lealtà e fede discutibile. Intanto pare che il famoso articolo primo del concordato come non piaceva ai proprietarii pel principio che sanciva e riguardante la distribuzio~e delle terre ai lavoratori dell'Argentano, non soddisfacesse completamente questi ultimi per ~'aggiur~ta << ed abituali >>che poteva ed avr~bb_e !~sciato adit~ ai proprietari di continuare a d1stnbmre terre agl~ operai romagnoli. E questo è bene accennare perche può spiegare tante cose, e c~rte condotte c~e ~on ci sembrano logiche, sotto il_ loro punto di vista, tenute dalle organizzazioni operaie; quale, per esempio, l'insistenza nella questione meno importante degli escomi di cui diremo_. , . . . , . Ma a favore degli operai, e gmst1zia pero nconosc~re che anche dopo la comunicazione ufficiale del lodo Giglioli, i p1:oprietari, a mezzo dei loro rappresentanti legittimi, prendono parte alla Commissione arbitrale che a termini dell'art.. 2° e 3° del concordato doveva decidere in merito alle migliorie da introdurst al si~tema di me~zadria _ed a~ patti di boaria. Segn? ev1den te. c~e _1 propnetan stessi non davano poi al lodo G1ghoh quella portata che paventavano, e cioè la ~oppressione di questi due ultimi sistemi di conduz10ne, se ne studiavano i varii dettagli. E trascurando le minori questioni, dirò che fu anzi in una delle adunanze di quella commissione arbitrale (e precisamente_ nella sera d_el 21_ fe~braio u. s.) che i rappresentanti. delle org~m~z_az10n1operaie sollevarono una quest10ne pregmd1ziale. Questa rifletteva o-li ::-.scomio sfratti iche, per parte dei varii affittuarii°erano stati intimati a varie famiglie di obbligati (boari e mezzadri). Detti_ escom~ eran<? stati intimali giudizialmente, entro 11 termine ut1l~, e cioè prima della Pasqua, e dovevano effettuarsi pel S. Michele (29 sett.) del corr~nte anno. . .. Per intendere la rag-ione d1 questa pregmd1ziale, bisogna, anche per qucs~o punto'· to_rnare al con: cordato del 29 ottobre; 11quale dichiarava che « 1 proprie!ari s,i obbligavano. a n_on fa~·e alcuna _rappresaglia, ne a dare sfratti, ne applicare multe od ammende sia in denaro sia in natura a causa della presente ag~tazi~ne _». . . Le orga111zzaz10111operaie vedendo che 11numero giudiziale degli escomi superava, in quest'anno, 1~ cifra di 60 nel Comune d1 Argenta, mentre negli anni decorsi non toccava la ventina, credevano di trovare, in ciò una prova che, se non tutti, almeno la maggior pa;te erano stati dati per rappresaglia, e cioè per vendicarsi dello sciopero dell'ottobre decorso.
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