Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XIII - n. 7 - 15 aprile 1907

RIVISTA POPOLARE 183 b) della_ popolazione, del suo movimento in aumento o in diminuzione, e delle sue condizioni economiche e morali; e) della estensione territoriale e posizione toP?gra_Gca_,delle distanze e dello stato delle comumcaz10n1; d) delle condizioni climatologiche, degli ordinari rapporti d'interesse, della comparativa ~mportanza dei vari centri di popolazione, ~~lla _impor-:- tanza storica delle sedi e delle trad1z10111 locali (articolo 2). . Disponeva inoltre .~a leg~~ che .nel decreto ~1 riordinamento della circoscnz10ne s1 potesse stabilire ove fosse richiesto da speciali condizioni dei luo;hi che il pretore si trasferisse periodicamente ed in 'giorni prestabiliti a tenere udienza in aitro comune diverso dal capoluogo, suddividendo all'uopo il mandamento in due sezioni, (art. 3). Le modificazioni alla circoscrizione giudiziaria dovevano decretarsi udito l'avviso di una commissione da nominarsi dal guardasigilli ( 1), e il Governo doveva notificare ai consigli provinciali lo schema di nuova circoscrizione giudiziaria della rispettiva provincia (2) , acciò potessero i consigli, nel termine di due mesi, far pervenire al Gove_rno le loro deliberazioni circa là giurisdizione terntoriale e la sede delle preture assegnate alla loro provincia, (art. 4 e 5). . Nel secondo semestre appunto del 1891, gmsta l'art. 6 della legge, fu con R. decreto 9 n?vemb~e 1891, determinato il numero, la sede ~ la c1rcoscnzione delle preture del Regno, mediante annessa tabella distinta per Corti d' app~l~o. Con· altro R. decreto 17 dicembre 1891 fu stabilito che la n~o.va circoscrizione giudiziaria mandamentale_ sta?1hta con la tabella summenzionata andasse 111 vigore dal 1 u-ennaio 1892 , termine stabilito dalla legge, (art. 1~) che dallo stesso giorno s'intendessero soppresse le preture- com_pr~se nell' el_enco.a!1n:sso al -decreto medesimo, e si diedero le d1spos1z10111transi tori e occorrenti. Le 1819 preture furono ri~otte del num~ro di 271, onde quelle rimaste sono 111 nnmero d1 1548 (3). + Fu risparmiato all'i!lust!·e guardasigilli br~sciano di dover essere, com egli s tef so ebbe a dire nel rn emorabile discorso suaccennato: « la vera vittima -<e della legge per l'ingrato, l'amaro ufficio di decre- -« tare la soppressio~1e di determinat~ preture._...:· i~ Quest'ufficio tocco al successore ; 11guardasigilli Luigi Ferraris, e le vere vittime furo11o, pur troppo, le popolazioni di quelle preture che meno s'aspettavano d'essere sacrificate. ( r) Che la nominò con decreto 5 ottobre r 890. Co~vocata per il oiorno 10 aprile r gr, sedette fino al 27 maggio successivot:> emettendo avviso che sopra r 8 r 9 pretu1 e allora esi- ' .,.. \ .. stenti potessero sopprimersene ti20 , con che pero se ne istituissero 22 nuove (ondt: il numero delle preture sarebbe stato effettivamente ridotto di 598) e si lasciasse inoltre in 63 delle sedi delle preture soppresse una sezione ai s,·nsi Jell' art. 3 della legge:. (2) Le tabelle aella nuova._circoscrizione prop, ste d_al_laC_ommissione per le singole pt ovince furono dal gu:1rdas1g1ll1, con circolare 23 luglio r89r, inviate ai prefetti per la nu1ifica_zione ai Consigli provinciali. Di questi, 38 ( fra cui quelli di Ca tania e d1 Caltanisettu) op:narono non potersi sopprimere alcuna pretura neìle rispettivt: proYincej gli altri annuirono in complesso alla soppressione cli ! 62 preture. (3) Le preture sc.,pµresse furono 2 73j si istitl,i rono però due nuove: preture: Bari delle Puglie II e Spezia ll, onde la ndu - zione effettiva del numero delle preture fu di :.i7r. Nel!' elenco sopra citato trovansi designate 10 fra le 1541) preture conservate che assunsero denomina,.,ione Ji\ ersa da quel]~ che prima av<!vano. Com' eseguire la legge? N'era bensì noto il fine, lo spinto; ma non era indicato un criterio certo per riconoscere le piante pàrassite da strappar via; la legge prescriveva soltanto di doversi tener conto della quantità degli affari ( senza neppur determinazione di numero) e della filza degli altri criteri giù di seguito indicati. Ora l'aver dinanzi una molteplicità di regole generiche, indeterminate, concorrenti, senza una relazione o subordinazione certa dell'una all'altra, equivale più o meno a non averne affatto, e l'operar senza regole è, al dir del Manzoni , il più faticoso e difficile mestiere di questo mondo; si può anche aggiungere tra' più pericolosi : ben dovette sperimentarlo e darne prova il guardasigilli Ferraris. La relazione che precede il R. decreto 9 novembre 1891 suaccennato, per prima cosa, pone la domanda: <e Quale è il cri terio raz_ionale, sintetico, applicabile a tutto il regno, nelle infinite sue varietà ? i> Trova nella legge elementi principali com.uni, ed elementi speciali. I primi sono: <e estensione; popolazione; numero degli affari J). Gli elementi speciali: << quanto alla estensione, la posizione topografica, le condizioni climatologiche, lo stato delle comunicazioni, l' importanza storica delle sedi (?) - Quanto alla popolaziòne, lo incremento o la diminuzione, l'importanza comparativa dei vari centri, le tradizioni locali, gli ordinari rappor~i d'interesse, le condizioni economiche e morali.-Quanto al numero degli affari, tutte insieme le suaccennate condizioni. <e Queste specialità, prosegue la relazione, hanno tra loro dei rapporti, delle linee di confine che non si possono sempre determinare, che hanno un intreccio tutto complessivo, e che sebbene sfuggano ad un apprezzamento esatto debbono tuttavia applicarsi, secondo lo spirito che informa la legge, anche con quei criteri di equità, che furono dichiarati al Parlamento )). (Come e con quale risultato lo vedremo, in pa,·te). Trascrivo ancora: « Una cosa però giova subito segnare, ed è che nel procedere all'applicazione dei criteri, questi non debbono riferirsi alla sede, sibbene alla circoscriz.ione, sia che si consideri l' attualità presente, sia che si pigli per argomento direttivo della nuova U)-Cosicchè, per esempio, non basta che un comune, sede od attuale o da designarsi, si ravvisi distinto per taluno dei criteri indicati dalla legge perchè se ne debba sempre decretare la sua esistenza; bisogna invece riportarla a tutti i comuni che debbono formare la circoscrizione. <e Conveniva intanto avere un concetto direttivo, sintetico per tutto il Regno e. questo tipo. o de11:o,m_i11atore comune, quasi punto di partenza, s1 stabili 111 una media dei tre termini generali e comuni. · « La quale media, applicata a ciascheduna provincia, presenta tutti (?) i caratteri di. ognuna, forma, per altra parte, una norma comparatwa comune (?) a tutto il Reu-no come dall'unito prospetto (Allegato A). « Medi'a che deve poi subi re le modificazioni suggerite dall'applicazion~ degli alt!·i crit~r~ di speci~- lità· cosichè per esemp10 ad una cucoscnz10ne ampia per' territo1\o ,_ma in_ co1~~izioni c_lim~tol_ogiche ~i rio-ori inyernah, con d1ffic1li comun1caz10n1 stradali, 0 d . d' con erte scoscese, attraversata a corsi acqua senza valichi sicuri , si debba o conservare od assegnare una pretura , ovYero collocarla d~ve . pos?ano co11; minor disao-io accedere le popolaz10111 dei comuni asseonati. E ciò, malgrado che talora ristretto sia il n~mero degli abitanti, scarso, forse talvolta minimo, il numero degli affari. <e Per applicazione di siffatto criterio havvi tale provincia, che, pei monti di cm_ s1 compone il suo territorio, debba avere un magg10r numero di sedi,

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