182 RIVISTA POPOLAKE validi , nel primo rninisteroDi 7.Z_udinvienne chiamato a sostituire lo Zanardelli al dicastero di Graziae Giustizia.L'opera sua fu talrnente bestiale, che quando fu attaccatocon parole asprissfrnenella Cmnera qualchesuo difensore non invocò in suo favare , che il rispetto dovuto all' eta. Quasi tutti i rninistri di Grazia e Giustizia che dal I 891 ~ino al giorno d' oggi si sono seguiti,hannoriconosciutol'ingiustiziaflagrante di cui si occupa questo articolo ; una legge dello Stato i-mponela riparazione.Ma la ripa- . . razione non viene. Se le vittime f assero niolto nU1nerose , se provocasseroscioperi, se provocasseroturnulti, se potesserointeressareun centinaiodi deputati..... oh! allora il governo italiano avrebbe gia provveduto. Cosi è ; il governo italiano è impastato di prepotenzae di vilta e non fa il proprio dovere che sotto la niinaccia della violenza. Lo sappianobene le popolazipniche rimaserovitti1ne della 'lltalvagitae della stupidaggi11dei un Ministro: essenon otterrannola riparaziune st non il giorno in cui il telegrafo avra annunziato che qua e la à sonostati dei conflitti ,, sanguinosie checi furano delledecinedi morti! La Direzione Perla~uestione ~ell~er~tusroe~~resse Mentre non sono ancora spente le discussioni intorno alle riforme proposte dal compianto guardasigilli on. Gallo, e si aspetta all'opera il successore on. Orlando, non sembri inopportuno risollevare e veder un po' in che stato si trovi oggidì la questione delle preture soppresse in esenzione della legge 30 marzo 1 890. Quest'incresciosa questione riguarda princi palmente le popolazioni meridionali , e siciliane in ispecie, colpite da quella legge, e si distingue e assume un interesse generale per la sua connessione col problema delle minori preture e per caratteristiche sue proprie: il non esserci stata per nulla trasmessa in eredità dai passati regimi assoluti e dispotici, e l'essere stata invece creata, proprio d'un tratto dal nostro stesso legislatore e dai nostri governi liberali ; il generale consenso con cui viene riconosciuta, anche ufficialmente; le conseguenze quotidiane dei torti cagionati a tante deboli popolazioni, in offesa all'uguaglianza statutaria, torti troppo manifesti, e, relativamente, ancor troppo recenti perchè i sorti opposti interessi non avessero a vergognarsi di contrastarne , anche in occulto, i provvedimenti legislativi. Motivo immediato giustificante la soppressione fu, com'è noto, l::i scarsa quantità degli affari e specialmente delle sente_nze, d_i !11-oltee molte p;·eture col une soltanto d1 falcidiare quelle tra esse che avevano meno ragion d'essere. Basta ricordare l'eloquente discorso pronunciato alla Camera, in seduta del 21 febbraio 1890, dal Guardasigilli Zanardelli, per giustificare, come aveva fatto nella relazione, il progetto che divenne poi la legge 30 marzo dello stesso anno. Egli ebbe a dichiarare esplicitamente che il progetto tendeva a toccare « soltanto gl'interessi così insignificanti da non poter quasi accorgersi d·una lesione qualsiasi JJ che i pretori devono « pronunciare sentenze e rendere giustizia >J e non han ragion d'essere dove <e manca il campo ad una profittevole attività >J che moltissime erano le cc preture senza lavoro J> sicchè « sopprimendo le più inutili sedi di giudicature >> non si faceva che « strappare delle piante parassite dal campo della giustizia >). E, dopo aver accennato alla incomportabile sproporzione di lavoro tra le massime e le minime preture, domandava: « Ora che cosa volete farne di sedi che nulla hanno da fare, di magistrati veramente inoperosi? ... Quando un vero interesse, un bisogno reale e serio non vi è, quando trattasi di preture che quasi non hanno lavoro, anche l'interesse locale diviene così minuscolo, così microscopico che, a voler valutare tale interesse, è d'uopo abbandonarsi al calcolo degli inunitesimali >>... Ad alcuni deputati i quali avevano osservato che non bisognava misurare la necessità e la convenienza del mantenimento d'una pretura dal solo numero delle sentenze, rispondeva, con altri deputati sostenitori della legge: essere cosa « dettata dal semplice buon senso più elementare che dove non c' è il principale non vi può essere nemmeno l'accessorio » e citava a conferma di ciò le statistiche, le quali provano che gli altri affari trattati dai pretori « rappresentano un lavoro di gran lunga minore di quello delle sentenze civili e penali >>. Del resto assicurava che il Governo procedendo cc con tale cautela da rispettare tutti gl' interessi e i bisogni meritevoli di considerazione >> sarebbe stato in ciò <e molto aiutato,, dalla disposizione che facultava l' istituzione delle sezioni mediante le trasferte periodiche. E concludeva con abilissima perorazione, facendo appello al patriottismo della Camera: « E poi questa riforma giudiziaria , la si contende perfino quando limitasi a togliere uffici che non sono uffici perchè privi di lavoro I Se perfino yuesto disegno di legge, che a ciù lùnitasi appunto, che rispetia qualunque interesse appena appena di qualche importanza, non potesse approdare, addio speranza della riforma giudiziaria >>•••• ecc. Non si poteva più chiaramente dimostrare il fine della legge, quale fu nel concetto dello stesso ministro proponente , ed emerse da cinque giorni di discussioni alla Camera, e, attesa l' importanza di questo punto, a costo cti riuscire noioso, ho voluto riportare le testuali parole che lo mettono in così piena luce da rendere inutile ogn'altra testimonianza. cc Però, dice la relazione, il numero degli affari se è indubbiamente il principale, non può ragionevolmente essere assunto come unico ed esclusivo cri terio per conservare o sopprimere una pretura >>. (pag. 7). + 11 progetto divenne le~ge_, (30 marzo 1890) e questa, come si sa, autonzzo il governo del Re a diminuire il numero delle preture esistenti ed a modificare, in corrispondenza a tale diminuzione, la circoscrizione giudiziaria• del Regno (art. 1). Il numero delle preture risultante dalla nuova circoscrizione non poteva essere inferiore ai due terzi di quelle esistenti. Nel determinare in questo limite il numero effettivo, nonchè il territorio e la sede delle preture, doveva tenersi conto: a) della quantità degli affari:
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