.. RIVISTA POPOLARE 105 da richiedersi negli insegnanti; di ricercare i metodi di tirocinio migliori e più efficaci e di diffonderne la notizia, specialmente promovendo la creazione o lo sviluppo di opportune istituzioni di insegnamento tecnico, la formazione di contratti di tirociniu, l'organizzazione di esami speciali, l'intervento e la sorveglianza delle amministrazioni pubbliche, dei sindacati e degli istituti di beneficenza, e, presentandosene il caso, concedendo dei sussidi; di studiare e provvedere , a vantaggio degli artigiani , piccoli proprietari e negozihnti, l'organizzazione di mezzi complementari di perfezionamento istituendo corsi speciali , conferenze , concorsi, esposizioni periodiche, musei, borse di viaggio all'estero, ecc. Cura tutti i servizi relativi all' insegnamento pro fess ionale e commerciale. Esso studia e diffonde notizit! sulla legislazione straniera rdativa alle classi medie (unioni professionali, stnd&cali e cooperative di artigiani, piccoli negozianti e piccoli proprietari , istituti di credito mutuo e cooperativo , ordinamenti sul commercio fisso e ambulante, disposizioni sul contratto di lavoro , rappresentanza degli interessi economici delle classi medie nell'industria e nel commercio). L' -ufficio dovrà concorrere all'azione legislativa nazionale su queste materie. Esso porterà il suo appoggio con consigli , conferenze pubbliche e altri modi di intervento amministrativo, alla diffusione e sviluppo delle as~ociazioni di carattere economico tra artigiani, piccoli proprietari e negozianti, specia \mente dei sindacati per l'acquisto delle materie prime, degli utensili, per la vendita, per informazioni, ecc., come pure ali' organizzazione del credito riguardo alie stesse persone, al migliorament-) del1' uso degli utensili minuti, e della tecnica, all'organizzazione di esposizioni di prodotti della piccola industria, all'istituzione di organismi speciali per la vendita e l'esportazione di questi prodotti. Progetto di legge olandese sul contratto di lavoro. - La commissiona della camera alta ha pn:sentato una relazione in senso faV('revole al progetto di legge sul con tratto di lavoro già approvato dalla camera bassa (riassunto in un precedente fascicolo della Rivista). La relazione non reputa il progetto soverchiamente favorevole agli operai: non non ritiene conveniente si applichi anche ai domestici e ai lavoratori agricoli e ritiene sarebbe conveniente dare disposi zioni diverse per le diverse categorie di operai ; approva le disposizioni relative al truck system; alcnni membri disapprovano quelle riguardante il contratto collettivo. Conclude proponendo che sia presentato un nuovo progetto di legge sulla materia o un progetto per modificare quello già approvato dalla seconda camera. Legge Inglese sulla responsabilità delle associazioni professionali nel conflitti del lavoro. - 11 2 1 dicembre I 906 ricevette l' assenso regio la nuova legge tanto discussa e attessa che definisce la responsabilità delle leghe professionali nei conflitti del lavoro in senso contrario al principio che ispirò il noto verdetto della Camera dei lordi nella vertenza, della valle de Taff. La nuova legge ammette che un atto compiuto in seguito a accordo da due o più persone per promuovere un conflitto del lavoro e perseguibile grudizzariamente solo quando sarebbe perseguibile anche se fosse compiuto senza un tale accordo. Dichiara lecito il 11 picchettamento » pacifico. E dichiara che gli atti compiuti da persone singole in vista o per la contmuazione di un conflitto del lavoro non sono perseguibili pel fatto soltanto che quegli atti inducono altra persone a rompere un contratto di lavoro o sono upa interferenza nell' industria, negli affari o nell'occupazione di qualch~ altra persona o nel diritto spet · tante a qualche altra persona d1 disporre liberamente del suo capitale o del suo lavoro: tale disposizioni rende pienamente lecite i boicottaggi e le 11 liste nere n. Dichiara infine eh.:: i tribunali non potranno daro corso a azioni intentate a leghe professionali o a agenti di leghe per la rifusio1:1e di danni cagionati dalla lega o per conto della lega: così tanto i fondi delle associazioni operaie quanto quelle delle leghe padronali rimangono pienamente tutdate rispetto alle azioni per d1rnni. Nella discussione presso la camera dei lordi venne proposto di esdudere i lavoratori della terra dal beneficio di questa legge: la proposta fu respinta . Progetto dt legge Svizzero per l'assicurazione contro le malattie e gll infortuni. - Nel 1899 la votazione popolare respingeva un vasto progetto per la istituzione dell'assicurazione obbligatorio contro le malattie. La questione rimase tuttavia oggetto di vi, e discussioni e riappare ora nel campo legislativo con un progetto presentato sul finire del 1906 dal consiglio federale, non più per rendere obbligatorio l' assicurazione contro le malattie, ma per favorirne lo sviluppo. E' lasciato però alle leggi cantonali la facoltà di stabilirne l' obbligo. L' assicurazione è esercitata da casse libere, soggdto però, pel riconoscimento, a talune formalità e alla vigilanza delle autorità cantonali e federali, il progetto fissa il limite minimo delle prestazioni che le casse devono concedere ai so.:i ammalati: tali prestazioni dovranno con sist, re nelle cure mediche e farmaceutiche gratuite, _oppure in una indennità calcolata sulla base di un franco per og111 giornata di incapa_cità totale al la~oro;_ il pe io~o massi~o di carenza non dovra eccedere tre g1or01; salvo ti caso dt guarigione, le prestazio~i non dovrann~ sce_ndere,. ~l. Ji sotto del minimo prima che stano decorsi set mesi dall tntZIO della malattia; in caso di parto, le prestazìoni devono essere identiche a quelle stabilite in caso di malattia, se l'assicurazione dura da almeno sei mesi senza interruzioni superiori a due mesi, e durano, con una riduzione non superiore al 50 °lo, anche dopo che l'assicurata ha riacquistato la capacità di lavorare sino a che sia· decorso il periodo di divieto legale del lavoro. Le casse riconosciute hanno diritto a un sussidio federale normalmente pari a un centesimo per ogni inscritto e per ogni giornata di assicurazione; il sussidio è ele~ato a_ ?n ~en• tesimo e mezzo quando la cassa concede una tndenmta d1 un franco al giorno, oltre le indennità minime stabilite; un ulteriore sussidio di un centesimo al massimo può essere accordato alle casse per le quali le circostanze topografiche rendano specialmente costosa la prestazione delle cure_ ,me~iche e farmaceutiche. Per una persona appartenente a ptu dt una cassa, il sussidio è pagato solo alla cassa a cui è iscritta da più tempo. . . . . . Lo stesso progetto propone la 1st1tuz1one della ass1curaz1one contro gli infortuni obbligatorio per molte categorie di operai e facoltativa, fra gli altri, pei lavoratori ugricoli, i domestici, i lavoranti a domicilio, gli artigiani. E' esercitata da un 11 Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni >1 le cui spese d'impianto e metà di quelle di gestione sono sopportata dalla federazione. Sono oggetto dell'assicurazione gli infortuni che determinano la mortt: 1 una infermità permanente (invalidità) o una incapacità transitoria di lavorare (malattia): le malatrie professioni:li sono assimilate agli infortunii. Le prestazioni dell'Istituto consistono: a) nelle cure mediche e farmaceutiche e indennità di disoccupazione; le cure mediche e farmaceutiche decorrono dalla data dell'infortunio e possòno, col consenso dell'assicurato e della famiglia, essere sostituite col trasporto in una infermeria; la scelta del medico e· del farmacista è libera, ma viene fissata un'apposita tariffa; l'indennità decorre dal terzo giorno successivo ali' infortunio e per tutta la durata della malattia ed importa il 60 °lo del guadagno, giornaliero; è proporzionalmente ridotta in caso di incapacità parziale; - b) nella pensione di invalidità pari al 60 °lo dèl guadagno giornaliero in caso di invalidità totale; e) nella indennità funeraria e pensione ai sopravviventi; l'indennità non può eccedere 40 franchi; le pensioni variano secondo il grado di parentela, ecc. dei sopravviventi, e non possono complessivamente superare il 50 °lo del guadagno dell' assi• curato. li premio per rassicurazione è calcolato in base al guadagno giornaliero dell'assicurato e ai ris-:hi pnpri dell'impresa in cui è occupato, secondo tarifle stabiiitt! dal Consiglio di amministrazione dell' Istituto. La Confederazione contribuisce ai premi (per gli assicurati obbligatoriamente e per i lavoratori assicurati volontariamente) mediante un sussidio pari al 30 °/ 0 per un premio gioroaltero di un centesimo e scemante dell' 1O/ 0 per ogni aumento di un centesimo nel I' importo del premio giornaliero, fino a essere del 16 °/0 per un premio di 13 cen-· tesimi: non è concesso sussidio per l'importo eccedente 15 centesimi; la parte del premio non coperta dal sussidio federale è a carico degli imprenditori, i quali possono, fino alla concorrenza del quarto essa, fare trattenufo sui salari del periodo di paga cui si riferiscono i premi, o del periodo di paga immediatamente successivo. L'attuazione del progetto si prevede impona per la Confederazione una spesa annua di fr. 325.6000 per l'assicurazione contro le malattia e di fr. 3650.000 per l'assicurazione contro gli infortuni. Dott. N. COLAJANNI: Manuale di Statisticateoretica(pag.350) L.3,50 Manuale di Demografia (pag. 350) (con tavole di statistica economica e di statistica morale) . . » 4,50 Elegant•menle l•gati In tela e oro
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