Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XII - n. 17 - 15 settembre 1906

466 RIVISTA POPOLARE res~d~nti a go~ere dell? ~tes~e prerogative dei cittadini francesi e ~egli 1nd1geni e più ·di questo francamente non s_1doveva pretenq_ere. Però pare che ne}~e due parti contraenti (Francia ed Italia) ci fosse 1 m tesa che detto articolo dovea esser soltanto. u_na l_ustra, della _polvere negli occhi per noi poven illusi , ma che d1 fatto dovea restar lettera m?rta. Ma più che le parole valgono i fatti e quindi mi son permesso spigolare tra i più importanti. Controllo sugli stranieri E' bene notare fin da ora per non fraintenderci poi che « stranieri » in Tunisia signilìca <e italiani >> s~a per_ché i f_ra~ces_iqui 110~1so.no leg~ln!-ent~ considerati stranieri, sia perche gh stranieri di altre nazionalità sono in sparutissimo numero' se si fa ecce~ione degli anglo-maltesi; ma questi sot{o ben tutelati ~al lor~ governo. Perciò <e Etrangers » nel linguagg10 ufficiale del governo del Protettorato e nei giornali francesi ha valore esclusivo di <e Italiani ». Il 13 aprile 1888 veniva emanato un decreto mediante il quale tutti gli stranieri residenti sul suolo tt_misino sono obbligati ~ifar_si ins~rivere sul registro d~ quest1!ra, la quale rilascia a ciascuno un foglio di soggiorno, coll'obbligo d'esibirlo ad oani semplice richiesta dei suoi questurini. Per i ~uovi arrivati _l' ob~li~o d_'isc~izione dev'essere adempiuto entro 1 primi 5 g10rm. Collo stesso decreto si comminano delle penalità non solo per chi trasaredisce a tale obbligo, ma ancora per tutti quelltche assumessero al lo_ro ~erviz_io anche temporaneo delle. pers<?ne (maschi o femmine) sprovviste deJ foglio di s!?ggwrno. P~r avere qu~sto fogli<Y-si paga L. 0,90. Ecco una prima tassa di pedatica. Hanno dovuto_ soddisfare a quest'obbligo, all'epoca della promulgazione del decreto tutti ali stranieri gi~ 1:esidenti in _Tunisia, anche quelli 1~ di cui fami~he erano qui stabilite da un paio di secoli. Su quest~ atto della Repubblica Francese è superfluo ogm commento, tanto più che nello stesso decreto c'è di meglio. Espulsione degli " stranieri ,, dalla Tunisia Dalla inimatricolazione il Governo del Protettorato ~1on p~tev~ sperare che un sussidio agli altri mezzi ~scog1tat1 nello ~tesso decreto 1888, per sbaraz~ars1 a suo bellagg10 degli stranièri, e quindi aggmngeva all' ~rt 6! § 3: cc Nei casi previsti dai para~rafi r e 2 11 T~1bunale potrà inoltre ordinare che 11 condannato sia trasferito alla frontiera ed espulso dal territorio tunisino ». Ed il Tribun~le? che è francese-e per quanto possa essere_ l'_equa~11m1 1 tà d~i giudici, questi debbono per necessita subire J ambiente se non il pote1·e ed il co~1ta~io psichico,~ non è stato punto avaro n 1 ell'apphcaz10ne dell'articolo su citato e sono moltissimi i casì, in cui degli stranieri colpevoli soltanto di qualche ~ieve f~riment<? in ri'ssa o di qualche contr_avv~n.z10_ne,s1 sono visti condannare a dei giorni di_prigionia e a decine di anni d'interdizione di soggiorno sul suolo tunisino. E sino_ a qui si tratta di condanna pronunziata da un tn~unale e per un reato provato e si può soltanto discutere se la condanna fu proporzionata alla _p~na; ma_ ciò non poteva bastare ai fini propost1s1 dal legislatore e quindi aggiungeva nell'arc<?lo 7 del ~ecreto precitato: « Il nostro primo mi- ~:us~ro potra egua~m~nte, ~er mtsur'!- di polizia, 1ngmngere a qualsiasi straniero viaggiante o residente nella Reggen_za e del quale la presenza può compromettere la sicurezza pubblica, di uscire immediatamente dal territorio tunisino »; e nell'art. 8: <e qualsiasi straniero che si sarà sottratto all'applicazione_ delle misu!·e indicate negli art. 6 e 7, o che dopo d1 essere uscito J.alla H.eggenza, vi sia rientrato se1~z~ autorizzazione del Governo sarà punito coll~ png10ne da non meno di uno a non più di sei mes!. Scontata la pena sarà nuovamente espulso ». . Fin dalla promulgazione di questo decreto, l'art1~<?lo 7 h_a avut,o una larghissima applicazione tra gl Itaham, ed e sempre la spada di Damocle sospesa sulla testa d'ogni straniero. pal punto di vista pratico debbo sinceramente dichiarare che esso fu utile al buon nome della nostra colonia,. peroc_chè ~ stata purgata della maggior parte dei malv1vent1, che disonorano il nome italiano in questa contrada. Per? ogni. n:ed~glia ha il suo rovescio e non pochi sono i martin d1 questo strapotere accordato alla q~estura, e si sono visti non pochi padri di famiglia. e. non pochi minorenni strappa~·i alle relative famigh~ senza una ragione qualsiasi che ne giustificasse 11fatto, e con danno materiale e morale. importa?ti~simo. ?ono poi ancora molti i malviventi stt-ameri, che vivono su questo suolo e sotto l'egida della questura perchè ad essa affiliati come spie segrete, quantunque ci sarebbe forse abbastanza non pe!· espellerli, ma per mandarli in carcere. E q~este spie,. come tutte le spie del mondo, più spesso calunrnano c_henon denunziino e spessissimo coprono della loro rnflu~nza S-li amici o complici malfattori. C_omu1:que sia. poi sembrami degno di altri tempi e d1 ~ltn governi che non siano quello della Re- . pubblica Francese o di una monarchia costituzionale il condannare Lll~ supposto delinquente senza neppure una larva d1 tribunale, senza che sia ammesso apa difesa, anzi senza neppure dirgli per qual reato sia stato condannato. Si. vuole che_ il governo italiano abbia dato preventivamente 11 suo consentimento all'attuazione del sopra detto decreto , e tutto induce a credere ~he sia vero, per_ch~ riuscirono ':ane. tutte ·1e proteste della Col0n1a fatte pel tramite di questo Consolat? Generale. Se così fosse nessun potrà contestare che il governo d'Italia scende al di sotto dei tanto odiati e disprezzati Borboni ed Austriaci. . Ostracismo degli avvocati italiani dal foro tunisino Dopo l'occupazione francese e col Governo del Protettorato istituisi, col consenso delle nazioni in- ~er~ssa_te, i tri ~UL~a~i~rancesi, 1:estarono _a&"liavvocati itaha111 uguali dintti che agli avvocati francesi e così andò sino al 1905, tanto che pareva assod~ta la l_oro posizione dopo il 1886; ma come fulmine a ciel se~eno ~l ~6 maggio, veniva promulgato un decreto, 1n cm s1 legge all art. 1. 0 <e Nessuno può esse.re inscritto. nell'albo degli avvocati se non ab?ia ottenuto _m Francia il diploma di licenza in d_ntto ». Per gh avvocati italiani già inscritti furono r~co1:osciu_ti i diritti acquisiti con non poche restriz101y1 ed m seguito ad agitazione della nostra colom_a, con letter~ m]t~isteri~le del _13_ lugl_io 1901 vernva concesso 11 d1ntto di potersi rnscnvere al f~ro tunisino a quei giovani che, essendo già studenti d1 legge nelle Università italiane, ne facessero domanda avanti il 1. 0 gennaio 1902. _Questo capitolo sugli avvocati merita che sia amphame?te trattato ed è ciò che mi propongo di fare un articolo a parte ( r ). Appaltatori sovrastanti operai Per escludere gli appaltatori italiani dal concorrere per la costruzione delle opere pubbliche a cui a:7~vano ed han~10 diritto in base del trattato del '90, prn tosto che ncorrere a nuovi decreti si escoaitò b (r) La Rivista se n' ì:, già occupata nel N.0 <ld , 5 ago sto 19oli. N. d. N.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==