400 RIVISTA POPOLARE l'ha demolito l' Orlando. Riproduco integralmente le sue parole: << L'art. 24 dello Statuto proclama la regola assoluta del l'eguaglianza di tutti i cittadini, eguaglianza nei doveri e nei diritti civili e politici. L'art. 2 della legge elettorale politica richiede per l'elettorato il godimento dei diritti politici. Ora la donna ha, in generale, il godimento dei diritti politici? La sentenza risponde affermativamente, dimostrando che tutti i diritti di libertà individuale, garentiti dallo Statuto negli art. 25 e seguenti, sono certamente goduti dalla donna. Ed allora, il confronto degii articoli 24 dello Statuto e 2 della legge elettorale politica poqa aIla conseguenza che la donna abbia, insieme col godimento di tutti gli altri diritti politici, anche quello del voto elettorale. >) « Esposto così brevemente il sistema della sentenza, si potrebbe osservare, anzitutto, com 'esso dia ali' art. 24 dello Statuto una portata, che, dal"attuale punto di vista, non può non sembrare eccessiva. Queste dichiarazioni generalissime, che si leggono nelle carte statutarie, hanno un valore storico altissimo e solenne, ma un valore esegetico quasi nullo. E la ragione non la diremo all'eminente giurista, che scrisse quella sentenza. Dal lato esegetico, uqa disposizione legislativa ha valore, non in quanto è pura astrazione, ma in quanto è norma concreta, capace d'immediate e reali applicazioni. L'art. 24 ha potuto ben dire che tutti godono egualmente dei diritti politici; ma certo è che, a prescindere dalla questione femminile, dei maschi stessi quelli ammessi al voto politico rappresentano pur sempre una searsissima minoranza. Se al principio dell'eguaglianza nei diritti e nei doveri si dà la portata esegetica, che la sentenza di Ancona, gli attribuisce, potrebbe darsi il caso che, ove la legge sul reclutamento militare, nel definire gli obbligati al servizio, omettesse l' esplicita dichia - razione del sesso, come tale dichiarazione omette l'articolo 2 della legge elettorale politica. il sistema della sentenza var - rebbe egualmente a giustificar la conclusione che le donne siano soggette agli obblighi di leva! >) « Neghiamo inoltre esplicitamente che la donna in Italia, come principio politico abbia il godimento dei diritti politici. La donna in Italia , non è schiava , come affermano alcuni difensori del feminismo e lodiamo la sentenza di Ancona proclamante che, meno qualche anomalia che potrebbesi facilmente correggere, il diritto nostro ha interamente parificato la donna all'uomo nel riconoscimento dei diritti essenziali della personalità umana. Ma quando da questa giusta osservazione trae la conseguenza che la donna italiana, avendo la libertà individuale, la inviolabilità del domicilio, il diritto di proprietà di associazione, di stampa, abbia per ciò anche il godimento di diritti politici, la sentenza incorre, secondo me, in un errore tecnico, che può trovare riscontro, ma non fondamento di verità, in qualche inesatta terminologia usuale o in qualche teoria tradizionale già sorpassata. Si deve, invece, più veramente ritenere che i cosiddetti diritti di libertà appartengano ad una categoria affatto diversa da quegli altri, che tendono ad assicurare al cittadino una partecipazione effettiva al governo dello Stato. Ed invero, quei -diritti derivano dalla personalità umana ed affermano il rispetto ad essa dovuto, entro quei limiti 1 che sono imposti Jalla coesistenza armonica fra essi e fra essi e lo Stato. Nella loro spirituale essenza, stanno al di fuori e al di sopra della politica, nel senso stretto di quest'espressione. Il loro riconoscimento non dipende dalle forme di gove1·no, ma dagli stadi i di civiltà. Con una forma audacemente popolare di governo, Atene poteva negare o diminuire quei diritti essenziali ai nove decimi dei suoi abitanti; l'Inghilterra potè raggiungere la pienezza di svolgimento delle forme rappresentati ve, negando ai cattolici diritti elementari di libertà e di eguaglianza. E, ad ogni modo, pur volendo consentire che, in generale, nei governi democratici sia maggiore la tendenza di garentire codesta categoria di diritti, ciò non toglie che il rispetto della personalità umana, nelle forme particolari, eh' essa assume (poichè la libertà di domicilio, di coscienza, di parola, di associazione. di professione ecc. non sono diritti per sè stanti, ma aspetti vari i q.i unico diritto) appartenga logicamente e tecnicamente ad una categoria, la cui natura è affatto diversa da quella, cui appartiene il diritto elettorale. Affini a questo sono, invece, tutti quegli altri diritti, pei quali si concorre attivamente alla rappresentanza dello Stato, come imperante o sovrano, e quindi la capacità di essere deputato, senatore, giurato, e di rivestire quelle cariche pubbliche, in cui appunto la rappresentanza si manifesta (magistratura, ufficiali delle prefetture, di pubblica sicurezza e simili). >) , Queste distinzioni sul valore dei diritti politici garentiti dallo Statuto, che si potrebbero illustrare ed allargare con tutte le nebulose osservazioni dei giuristi tedeschi, da Gerber a Iellinek, vengono ancora meglio chiarite proprio ... dal nostro Statuto. Il quale appunto nel titolo dei diritti e doveri del cittadino, in cui parla dei varii diritti di libertà non accenna punto al diritto elettorale: omissione inesplicabile, ove in quel capitolo si fosse trattato dei diritti politici. Ma, per venire al caso più affine per questo riguardo alla condizione giuridica della donna, e cioè ai minorenni, vi è alcuno che dubiti che essi siano esclusi dall'elettorato, dal!' eleggibilità e da tutti i diritli veramente politici? Eppure, chi ha mai sognato che il minorenne non goda (salvo il limite par.•:colarissimo della patria potestà) di tutti i diritti di libert' /· · --~11!? Ma anche più eloquente dimostrazione della incon. _ -~forenza delle due categorie di diritti può desumèrsi,r! _~ne giuridica dello straniero. E' un luogo comun~, ·· ,. _ . . iiif straniero, in Italia, gode dei diritti civili, non g')d!'--C . lttmi politici. Eb - bene, secondo la teoria della Corte di Ancona, si dovrebbe, in contrario, concludere che, in Italia, lo straniero non goda dei diritti di libertà personale, che egli possa « essere arrestato o tradotto in giudizio >l fuori dei << casi previsti dalla legge n; che il suo domicilio non sia inviolabile; che una pubblicazione dà lui fatta sia soggetta alla censura preventiva, e così via I n Chiuderò queste considerazioni critiche sulla tesi fondamentale del Mortara ricordando che circa dieci anni or sono un antico collega suo e non meno illustre giurista, Carlo Fadda, nelle note al Windscheid esaminò l'interpretazione della legge positiva del voto alle donne e la dette negativa , perchè egli saviamente esaminò la grave quistione non isolatamente, ma in relazione a tutta la posizione che la legge italiana fa alla donna. 2.0 L'interpretazione delle leggi elettoralipolitica e amministrativa. Il ragionamento dell'Orlando mi pare che smantelli completamente tutto l'edifizio malamente costruito dal Mortara sull'ari. 24 dello Statuto, in cui non si fa alcooa distinzione tra uomini e donne in quanto al godimento dei diritti politici. Le motivazioni della Corte di Appello di Venezia, la cui sentenza nega il diritto elettorale politico alle donne, richiesto in sede di Appello da alcune donne di Pratolongo, cui pure l' aveva negato la Commissione provinciale di Padova, sulla sconcordanza tra il silenzio della legge elettorale politica e quella amministrativa danno l'ultimo colpo al feminismo della Corte di Appello di Ancona. Il giudice Tombolan-Fava relatore della sentenza di Venezia osserva : · « Vero è che nel campo ammm1strativo l'articolo 22 della legge comunale e provinciale 4 marzo r898 (come l'art. 26 della precedente 20 marzo 1865) esclude esrressamente le donne dall'elettorato e dalla elegibilità, mentre invece, pel suffragio politico, una disposizione corrispondente non si riscontra nelle diverse leggi elettorali politiche che si sono susseguite nel regno ( r 7 dicembre r 860, 24 settembre r882, 28 marzo 1905). Non è lecito però, di fronte a cotale diversità, di appigliarsi senz'altro al ditterio comune dell' ubi voluit, e trarre così la illazione che il legislatore non abbia voluto fare differenza di ses,;o nel campo del diritto politico. La norma di ermeneutica che ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit perde ogni suo valore e viene meno quando sia fatto palese il motivo per il quale il legislatore ha trovato opportuno di parlare in un caso determinato, mentre invece non lo ha creduto necessario in un altro. E il criterio di discrezione si impone - tanto più allora che si tratti non di unico corpo di disposizioni legislative, ma di leggi distinte. n <( Ora, basta ricordare che, prima dell' unificazione naziozionale, le donne (salve alcune modalità d'esercizio) partecipavano col loro voto alla vita pubblica amministrativa nella toscana e nel lombardo-veneto; che tuttora in parecchi Stati e nella stessa Russia si riconosce alla donna, in misura più o meno estesa, il diritto di suffragio amministrativo, e che, fra gli stessi progetti che hanno preludiato alla riforma del 30 dicembre r888, più di uno, e tra essi specialmente quello presentato il 25 novembre 1882 dal ministro Depretis, proponevano, di estendere alle donne il suffrugio amministrativo: basta ricordare tutto questo, perchè sia reso quanto mai ma-
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