Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XII - n. 15 - 15 agosto 1906

• RIVISTA POPOLARE 399 La Rivista popolare fu onorata da qualche suo articolo. + I motivi che indussero il Mortara e la Corte di Appello di Ancona a respingere il ricorso del Pubblico Ministero contro la decisione della Commissione provinciale che aveva riconosciuta leoittima la iscrizione di alcune donne nella lista ele~torale di Sinigallia si trovano nella relazione e nella intervista sopracitata del_Primo Presidente ~ella Corte di App_ello col corrispondente del Giornale d'Italia. Li nassumo. Il Mortara non si preoccupa di discussioni teoriche e di considerazioni politiche e sociali che sono di pertinenza del legislatore e pone a b;se dei suoi ragionamenti i criteri puramente giuridici ed esegetici. A suo avviso sorge il diritto al voto delle donne dall' art. 24 dello Statuto che accorda uauaalianza completa innanzi. al!a legge a tutti i reg:icoli. Ora nella parola regmcolt sono compresi gli uomini e le donne e con la medesima sono designati coloro che hanno l'obbligo di pagare le imposte. Le donne come gl~ uo?-1in_igodono dei diritti politici; infatti tutti g~i_ar!1coh dell_o St~~u~o che definiscono i principali d1ntt1 e doveri pol1t1c1 sono comuni ai due sessi. E' quindi fuori discussione che il diritto elettorale s~ d~bba intendere comune ai due sessi, quando non c1 sia altra legge , che appositamente ed esplicitamen te lo tolga alle donne. Nel silenzio del legislatore la legge non può e non deve i?terpretarsi ristrett~v.amente e quindi non può negarsi alle donne quel d1ntto che il legislatore del 1882 non ha loro esplicitamente tolto· e l' intenzione del legislatore deve ricercarsi nel te~to della legge e non ~u?ri di esso. Il legislatore quando volre negare un d1ntto alle donne lo fece esplicitamente come colla legge elettorale amministrativa. Nè si dica c~e t_acque sull' elettorato politico perche non c' era 1l bisogno di dichiarazione nell'assenza di alcun precedente diritto elettorale politico mentre dovev~ ~spres~amen !e negare quello amministrativo per ehnunare 1 dubbi che sarebbero nati altrimenti in alcune provincie, dove le leggi anteriori ammet: tevano le doune al voto ammicistrativo. Il ragionamento non règge, perchè le donne erano ammesse ~l. vo_to con forme specialissime - ad esempio col1 rnv10 della scheda in busta chiusa - e pel solo censo. Unde non è dubbio , che il silenzio della nuova_ legge sarebb~ bastato per significare la loro esclus10ne, tanto più se fosse vera la premessa che le _do_n__n_neel. ~i~itto pubblico italiano non godono dei d1ntt1 pohuc1, se non per eccezionale concessione espressa della legge. - La· vecchia dottrina ermeneutica, continua il ~o~tar~ , parlando della intenzione del legislatore, s1 _nf~r.iva al .con~etto dell'antica formola: cc quod principi placutt legis habetvigorem », vale a dire dalla volontà di quel potere supremo ed assoluto dal quale era ~tata concepita ed emanata la legge. La trasformazione degli istituti politici nello ~tato libero rende impossibile, ad avviso di molti autorevolissimi giureconsulti moderni, il contim:are in questo ordine di idee. Il legislatore non è più il padrone_ dello_ Stato , la cui volontà si imponga al consorz10 sociale, ma il primo è più alto <leali organi destinati al servizio della vita sociale. Perciò è sua funzione , e quindi suo obbligo, adattare la norma giuridica ai bisogni della vita civile. Non è la Società che chini il capo davanti al supremo imperante di cui le s' impone il volere, ma è un' organizzazione uscita dal seno della Società che presiede allo svolgimento dell' attività sua, in modo parallelo ;-1Jlaevoluzione della vita civile. L' ufficio del magistrato assume, come interprete della lebo·oe ' . i I 0 un aspetto e un importanza te tutto nuovi. Il magistrato non si deve soltanto proporre la ricerca storica del pensiero del legislatore in un tempo più o meno remoto; ma molto più utilmente, deve domandarsi con quale intenzione l'organo legislativo oggi mantenga in vigore un testo o una formula di legge che può prestarsi ad una interpretazione molto diversa da quella che i suoi compilatori originari s' eran proposti di darle. Se il magistrato può convincersi che l' intenzione del legislatore d' oggi non sia conforme a quella dei compilatori, egli deve risolvere la indagine sulla intenzione in favore del legislatore di ogg_i e non già del legislatore passato. Così il diritto pubblico moderno viene ad affidare al magistrato una funzione non rnenonobile ed alta di quella che , prima della codificazione , gli spettava come creatoredel diritto mediante la giurisprudenza. Oggi però il magistrato non crea il diritto : ne ricava la parola viva e conforme ai bisogni della vita civile dal testo della legge. Se egli s'inganna nel1' interpretare il pensiero del legislatore', questi ha tosto il mezzo di eliminare la interpretaziona errata, con l'esercizio diretto della sua funzione. E davanti alla espressione chiara di un pensiero diverso , il magistrato avrebbe il dovere di uniformarvisi. Queste idee non sono nuove nella dottrina, ma sono piuttosto recenti, e specialmente nuove si possono considerare nella giurisprudenza. + Sin qui il Mortara. La lettura della sentenza e della intervista avevano prodotto in me un senso di pena e di sbalordimento poichè era evidente a chiunque conosce Statuto, leggi elettorali politica e amministrativa ed un poco le norme interpretative e i termini della quistione dell'agitazione femminile che tutto l' insìeme delle argomentazioni deU' illustre magistrnto era un tessuto di sofismi , che da un giurista del suo stampo non si doveva attendere. L' impressione ricevuta di primo acchito mi lasciava dubbioso sempre, perchè ben sapevo che io non sono un giurista , mentre l' amico Presidente della Corte di Appello di Ancona fu ed è uno dei più eminenti maestri nel diritto. Tutti i dubbi del1' animo mio, però si dileguarono quando v-=nnero le sentenze delle Corti di Appello di Venezia e di Firenze e<l il sereno e magistrale articolo dell' onorevole Orlando nella Tribuna. Kiassumo, perchè ne vale la pena gli argomenti di ermeneutica politica e giuridica ed aggiungo in ultimo una osservazione psico-morale, che mi sembra trascurata dall'amico Orlando e che vale a togliere I' aureola che alla sentenza dd Mortara viene dalla interpretazione delle leggi esistenti in senso liberale e colla intenzione di armonizzarle colle nuove esigenze dei tempi e colla evoluzione della coscienza pubblica. + 1. 0 L' interpretazione dell' art. 24 dello Statuto. E' il punto basilare della motivazione del Mortara e

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