Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XII - n. 15 - 15 agosto 1906

.. RIVISTA POPOLARE 407 avranno l'intenzione di vendere o di comprare; tutto ciò, osservando le condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti del paese e per l'esercizio di tutti o di un qualunque di questi diritti o per tutte o qualcuna di queste operazioni, essi non saranno tenuti ad obbligazioni o formalità diverse . o più onerose, e non pagheranno diritti, tasse od imposte diverse o più elevate che i nazionali stessi o che i non nazionali che godranno d' un regime più favorevole ancora ». « Art. 3. - I Tunisini in Italia e gli Italiani in Tunisia potranno liberamente creare delle società commerciali, indu-,triali e finanziarie, delle associazioni mutue ed in partecipazione, ed ogni altra associazione, sia tra loro o con persone d'altra nazionalità a condizione che lo scopo che si prefiggono sia legittimo e che si sottomettino alle leggi del paese >>. Appena firmato il protocollo del 2 5 Gennaio 1884 e mentre i negoziati che vi mettono capo si continuavano tra i gabinetti di Parigi e Tunisi, tutti glì avvocati stranieri stabiliti in Tunisia sono stati ammessi ad ese.rcitai·e la professione d'avvocato in questo paese ed autorizzati, a loro richiesta, ad esercitare le funzioni di défenseur (procuratore) davanti al Tribunale francese di Tunisi (art. IO della legge del 27 Marzo 1882 Zeys op. cit. p. 493). Tutti questi avvocati sono stati nominati défenseurs come i loro colleghi francesi dopo aver prestato giuramento dinnanzi alla Corte d'appello d'Algeri in Luglio ed Agosto 1883. Accanto ai déjenseurs così creati, non tardò a formarsi un collegio libero d' avvocati di diverse nazionalità. Se, in Francia, soltanto i francesi possono esercitare la professione d'avvocato, in Tunisia, al momento della rinu'1cia da parte delle diverse potenze ai diritti che e Je tenevano dalle capitolazioni, ha sembrato equo aprire l'accesso del foro agli avvocati di nazionalità straniera. Ugualmente il legislatore francese ha pensato che, principalmente dopo il decreto del 2 Settembre 1885, che ha rimesso ai nostri tribunali la cura di conoscere, in certi casi, dei delitti commessi dai Tunisini, sarebbe stato d'un rigore estremo togliere ai sudditi di S. A. il Bey, muniti di titoli universitari francesi il diritto di presentarsi davanti ai nostri tribunali se si tien conto specialmente che francesi e stranieri avevano libero accesso davanti alle giurisdizioni indigene. Sì dovette intanto dare un assetto a questo foro che si era costituito liberamente e contava, al di fuori dei sudditi francesi, degli avvocati di diverse nazionalità. Questo regolamento ha fatto l'oggetto d'un decreto presidenziale del 1 ° Ottobre 1887, il cui unico articolo disponeva: <e La professione d'avvocato è regolata, in Tunisia, dalle 'regole di disciplina stabilite dall'ordinanza del 20 Ncvembre 1822. « Tuttavia qualunque sia il nume.ro e la nazionalità degli avvocati inscritti, le funzioni di consiglio di disciplina saranno esercitate dal Tribunale >>• Il rapporto del Guardasigilli che precede il citato decreto, e da cui abbiamo attint;) la maggior parte delle indicazioni che precedono, si esprimeva nei termini seguenti: cc Stimo, che se il caso di rendere applicabile, a Tunisi, le regole disciplinari stabilite nell'ordinanza del 20 Nov. 1822, conviene lasciare al Tribunale la cura di badare all'osservanza di queste 1 ,le, qualunque sia il numero e la nazionalità . ·: avvocati inscritti nell'albo e ciò in derog::izior..., alle disposjzioni dell'ordinanza del 27 AJL to 1830, promulgata in Algeria con decreto del 16 Aprile 1848. » « In un pae:se soggetto alla gi irisdizione francese, gli avvocati stranieri, anche se fossero in maggior numero degli avvocati francesi, non dovranno formare la maggioranza del Consiglio dell'Ordine. Affidare al Tribunale e senza distinzioni i medesimi poteri di sorveglianza sia riguardo agli avvocati stranieri che riguardo agli avvocati franc~si, è dunque il solo mezzo di prevenire le difficoltà che può far nascere una situazione eccezionale. >> Il regime instaurato dal decreto del I Ott. 1881 regolava l'esercizio della professione d'avvocato in conformità alla legislazione metropolitana e rimetteva i poteri disciplinari al Tribunale Francese, erede delle giuridizioni consolari ; questo regime aveva adunque per base l' eguaglianza professionale più perfetta tra i diversi membri del foro di Tunisi e non dava luogo così a nessuna rivalità ; ha funzionato regolarmente senza mai sollevare la mm1ma difficoltà, fino al 1901, epoca in cui è stato abolito. Il nuovo regime La buona in tesa che fino al decreto del 16 maggio 1901 aveva regnato, incontrastata, nel seno del F o~o Tunisino cessò· colla fine dell'antica organizzaz10ne. Il nuovo regime ha rotto, difatti, quest' uguaglianza professionale che era per così dire il fulcro dell'antica legislazione ed il tratto d'unione tra i diversi membri del foro tunisino. Sotto colore di stabilire per gli avvocati di Tunisi delle regole speciali che fossero in armonia col carattere internazionale del collegio degli avvocati di questo paese, il legislatore del 1901 ha giudicato utile di affidare, ad un Consiglio di Disciplina eletto fra gli Avvocati, i poteri disciplinari che erano esercitati, un tempo, dal tribunale, ed ha creato a questo scopo, due categorie d'avvocati: 1. Gli avvocati francesi che hanno la piena capacità elettorale; elettorato ed eleggibilità. 2. Gli avvocati stranieri e tunisini che hanno lo elettorato soltanto. Il decreto de~ 16 Maggio 190 I decide, inoltre, nel suo articolo primo che nessuno può essere inscritto al foro tunisino se non ha ottenuto in Francia il diploma di licenziato in diritto. La nuova legislazione è stata disastrosa per c10 che riguarda gli interessi italiani nella Reggenza. Esigendo il diploma francese per ogni nuovo avvocato questa legislazione ha chiuso, per l'avvenire, l'accesso del foro tunisino, ai nostri nazionali. Escludendo dal Consiglio dell' Ordine degli avvocati italiani già inscritti, il decreto 16 maggio 1901 li ha privati tutti dal diritto di discutere i loro interessi professionali, i quali attualmente possono essere presi in esame dai soli avvocati francesi. Quest'atto legislativo li ha priva ti anche del diritto primordiale di partecipare ad una giurisdizione d'eccezione, la cui sola ragione d'essere non potrebbe esjstere che nella rappresentazione integrale nel suo seno di tutti gli elementi, giurisdizione, che ha per missione di giudicare dal punto di vista professionale. Senza tener conto del carattere legalmente internazionale .del foro tunisino e tenendo in non cale i principii di giustizia e d'eguaglianza - che debbono regolare le organizzazioni di questa natura - la nuova legislazione sembra aver per iscopo reale la francesizzazione del foro Tunisi no. Gli avvocati in numero di dieci così colpiti da una vera déchéance professionale , i loro colleghi stranieri e tunisini. più numerosi, colpi ti anch'essi da questa capitis diminutio e diversi avvocati fran-

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