Rivista popolare di politica lettere e scienze sociali - anno XII - n. 15 - 15 agosto 1906

406 RIVISTA POPOLARE Lasituaziolengealdeeglaivvocai tai liani IN TUNISI (1) Il protettorato francese stabilito in Tunisia col Trattato del Bardo del 12 maggio 1881, come pure la convenzione della Marsa dell' 8 giugno 1883 avevano lasciati intatti i diritti, i privilegi e le prerogative riconosciute alle potenze estere dai trattati, capitolazioni e usi anteriori. Im perocchè la legge francese del 27 marzo 1883, che ha istituita la giurisdizione francese in Tunisia, ha attribuito ai nuovi Tribunali creati nella Reggenza dal Governo della Repubblica, soltanto la cenoscenza degli affari commerciali fra francesi e protetti francesi e la competenza per tutte le azioni giudiziarie introdotte contro questi ultimi per contravvenzioni, delitti o crimini (art. 2). In esecuzione dell'articolo 18 di questa legge, la giurisdizione consolare francese è stata soppressa alla data del 24 aprile 1883. I tribunali consolari delle altre potenze continuarono a funzionare ciascuno nel limi te della sua competenza, fino al momento in cui delle convenzioni speciali intervenute col Governo francese fecero cessare il loro diritto giurisdizionale. L'accomodamento tra la Francia e l'Italia relativo all'esercizio della giurisdizione francese in Tunisia sui sudditi italiani è stata precisata in un protocollo del 25 Gennaio 1884; le sue disposizioni esecuzionali per ciò che riguarda la materia che trattiamo sono. le seguenti ( Zeys 'Cote annoté de la Tunisie pag. 1059) : 1. 0 Il governo del re acconsente, con riserva ben inteso, dell'approvazione parlamentare, di sospendere in Tunisia l'esercizio della giurisdizione dei tribunali consolari italiani. La giurisdizione esercì tata da questi tribunali sarà trasferita ai tribunali recentemente instituiti in Tunisia, la cui competenza con un decreto del 5 maggio 1885 è stata estesa da S. A. il Bey ai nazionali degli Stati che acconsentirono di sospendere le funzioni dei loro propri tribunali consolari nella Reggenza. 2. 0 Salvo questa deroga al regime attuale è espressamente convenuto che tutte le altre immunità, van- ( 1) Siamo assai dolenti di pubblicarl:! con ritardo questo articolo, che ci pervenne da Tunisi e che ci fu inviato da alcuni avvocati italiani che ivi esercitano nobilmente . la professione. La quistionl:! di cui si occupa l'articolo è discussa vivamente in Tunisi. Il giornale La Tunisie française nel mese scono sostenne i progetti lesivi degli interessi e dei diritti italiani; che furono difesi con vigore dal Giorno e dall'Unione, i due giornali italiani che si pubbiicano in Tunisi. Constatiamo con vivo compiacimento che anchl:! un giornale francese del luogo, Le Repubblicain, mettendo da parte l'odioso chauvinisme ha fatto opera di pace e di giustizia prendendo le parti dei nostri connazionali. Noi vogliamo sperare che mentre stanno al governo della Repubblica Clemenceau e qud partito politico che fortemente combattette gli opportunisti francesi che, facendo il giuoco di Bismarck, crearono una situazione disastrosa per l'Italia e per la Francia, non si vorranno consumare altre ingiustizie ed altre prepotenze, che trasformerebbero in una laida ipocrisia l'entente cordiale tra le due nazioni a civiltà latina. Se ciò avvenisse ne riderebbero e -gl'Inglesi, che nel Mediterraneo imperano e i Tedeschi, che vorrebbero penetrarvi da padroni. Le due nazioni, che si bisticcerl:!bbero per un piatto di lenti pagherebbero le spese. E speriamo che la quistione non ci sia bisogno di portarla alla tnbuna del Parlamento italiano Pubblicheremo in seguito un altro articolo che ci è pervenuto pure da Tunisi sull'altra grave quistione, che interessa la nostra colonia, quèlla scolastica, e dopo diremo il pensiero nostro sull'avvenire degli Italiani e dei Francesi in Tunisia, eh~ dovre~be_ e~sere tutto di pace nel comune interesse degli um e deglt altn. La Dire:rione - taggi e garanzie assicurati dalle capitolazioni, gli usi ed i trattati réstano in vigore. 1 o. 0 <e Il diritto di àiscutere davanti il nuovo tribunale è riconosciuto a tutti coloro eh.efanno o che, avendo i requisiti voluti, potranno far parte d' un foro in Italia ». <e Gli avvocati che esercitano presso un tribunale consolare italiano sono ugualmente ammessi, davanti ai nuovi tribunali all'esercizio delle funzioni di dejenseur o avoué (procuratore) in conformità all'articolo 10 paragr. 2 della legge .francese del 17 marzo 1883. <e Per i nazionali -italiani che aspirassero più tardi all' esercizio di queste funzioni , la condizione di due anni di stage (tirocinio) stabilita dal decreto ministeriale francese del 26 nov. 1841 potrà essere sostituita dallo stage presso un avvocato o procuratore in Italia >>. Questo protocollo è stato la base fondamentale dei rapporti dei Governi francese e italiano in Tunisia, fino al 26 settembre 1896 data in cui questi rapporti vennero meglio definiti da tre convenzioni distinte: La convenzione consolare e d'établissement; la convenzione di commercio e di navigazione e la convenzione di estrazione. La convenzione consolare d'établissement del 28 settembre 1896 promulgata in Tunisia l.-On decreto beylicale del 1° Febbraio 1897 (Zeys op. cit. p. 1064) ha avuto per oggetto dicono i motivi preliminari, di regolar.e la situazione dei Tunisini in Italia e degli Italiani in Tunisia e di determinare con tutta l'estensione della chiarezza possibile i diritti, poteri, attribuzioni, privilegi ed immunità dei loro agenti consolari rispettivi , in quanto che sono incaricati della protezione dei Tunisini e dei loro interessi in Italia e della protezione degli Italiani e dei loro interessi in Tunisia. Gli articoli 1, 2 e 3 di questa convenzione determinano come segue i diritti rispettivi delle parti contraenti: <e Art. 1. - I Tunisini in Italia e gli Italiani in Tunisia saranno ricevuti e trattati , per quel che riguarda le loro persone ed i loro beni, nel medesimo piede d'eguaglianza e nel medesimo modo ohe i nazionali ed i francesi; godranno dei medesimi diritti e privilegi sottomet endosi alle condizioni, alle contribuzioni e agli altri pesi che sono imposti ai detti nazionali e francesi. Saranno tuttavia esenti ndl' altro paese dal servizio militare obligatorio, tanto nell'esercito che nella marina, la guardia nazionale e· la milizia, come di ogni contributo in denaro o in natura, che verrebbe ad essere creato per l'esonerazione del servizio militare. <e Art. 2. - I Tunisini in Italia e gli Italiani in Tunisia sono ammessi, senza condizioni o restrizioni altre che quelle che risultano dalle leggi del loro proprio paese, al godimento dei medesimi diritti civili che i nazionali ed i France~i. <e In conseguenza potranno liberamente viaggiare, fermarsi, stabilirsi dove vorranno, acquistare e possedere ogni specie di beni mobili ed immobili, fare il commercio all'ingrosso ed al dettaglio, esercitare ogni specie di arte, di professione e d' industria, affittare ed occupare le case, magazzini, botteghe, aprire fabbriche e manifatture, effettuare dei transporti di mercanzie e di denaro, ricevere mandati tanto all'interno che all' estero, fare i loro affari essi stessi e presentare alla dogana le loro proprie dichiarazioni, oppure impiegare a ques~o scopo chi vorranno; sotto il nome di mandatario, agente, .interprete, consegnatario, o ogni altro, esercitare queste medesime funzioni per conto di terzi, qualunque sia la nazionalità di questi ultimi, fissare come crederanno il prezzo delle mercanzie che essi

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