218 R1VISTA POPOLARE radicalmente innovato; nè lo ha potuto fare, l' ostacolo maggiore essendo dato dsll' attuale ordinamento giudiziario (e). Per ciò sarebbe ragionevole e logico attuare anzitutto una generale e radicale riforma dell'ordinamento giudiziario: prima l'organo adatto alla funzione e poi l'ingranaggio a mezzo del quale l'organo stesso deve esercitare la funzione sua. Il Parlamento pensi, dunque, avanti ad ogni altra riforma giudiziaria, a quella della magistratura, la cui attuazione preparerà facile il terreno per la riforma della procedura penale. Ben venga questa attesa riforma dell' ordinamento della patria magistra-tura ; la quale riforma, oltre ottenere lo scopo già detto, procurerà altresì, se non in tutto in grandissima parte, la fine dei mali che travagliano l'amministrazione dell'odierna giustizia posti così in rilievo, col solito valore, dal Colajanni ( 2), che mai non cessa di denunciare, in omaggio alla sua onestà e franchezza sùperiori a ogni lode, qualunque male che tormenta la povera vita italiana. Rifo1ma urgente e indispensabile; da cui s' attende che la magistratura sia resa la vera ~ustode, difenditrice e vindice di tutti i diritti e dei diritti di tutti. Spe 1 ia, gennaio 1906. . \ Do1 T. ALFEO BrAssou-OTTAVIANl (rì Nel n. 14 della Cassa-rione unica U. De Bonis lamenta che nella redazione del progetto abbia prevalso l' opinione di coloro che sostenevano il nostro paes1: non essere maturo per più ardita e fondamentale innovazione, sostenendo che il progetto stesso lascia impregiudicate le più importanti questioni. Come sì può fondamentalmente innovare col vigente ordinamento giudiziario 't (2) N. Colajanni - Come si amministra la giusti 1ia in Italia - I apoli -- L. o, 75. LaLeggdeellsaeparazidoenlelCe hiese e dello Stato in Francia L' illustre prof. Masci ebbe l' incarico della R. Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli di riferire su la legge della separaztone delle Chiese e dello Stato in Fran-cia; e nella riunione del c9 marzo ultimo, ha letto un'ampia relazione, inserita nel Vol. XXX VII degli atti della R. Accademia, della quale crediamo opportuno intrattenerci brevemente. La 1.a parte della elaborsta relazione è dedicata ad esporre con rapida sintesi i precedenti storici dell'importantissima questione, cominciando dai Merovingi e dai Carolingi, per mezzo_ dei quali, massime per opera di Pipino, la Chiesa ottenne privilegi e ricchezze, e scendendo giù giù attraverso le vicende del dominio temporale del Papato, perviene fino al Concordato. del 1801, illustrando con la critica più assennata e imparziale il punto più saliente del dissidio, scoppiato nell' ottobre del 1904, a proposito dei vescovi di Digione e di Lava!. Da questa rapida, ma completa sintesi storica, è lumeggiato il principio essenziale del dissidio tra la Chiesa e il Governo della Repubblica, consistente nei tentativi sempre rinnovati di costituire la Chiesa francese in uno stato di relativa indipendenza di fronte al Papato. La parte 2.a della relazione contiene l'esposizione di tutta la legge, ripartita in sei titoli, racchiusi in 44 articoli; e l'analisi minuziosa di essa, accompagnata da molte considerazioni fìlosofico-giuridiche, ci dà il quadro completo dell'importantissima legge, ritenuta generalmente come un monumento di sapienza civile « per lo spirito di libertà che l'anima, pel rispetto alla coscienza religiosa, per la prudenza posta nell'assicurare l'esercizio del culto . nel tempo del passaggio dal vecchio al nuovo regime. La parte 3.a, ch'è la più importante della relazione, comprende la conclusione di tutto il dotto lavoro, che termina con un· appendice, racchi udente il testo della legge 9 dicembre 1905. I risultati più importanti, a cui perviene il Masci, sono i seguenti: 1. 0 Quantunque la legge sia degna di encomio per molti rispetti; ciò nondimeno si potrebbe sostenere con ragione che non è sempre coerente al principio, cioè a dire, che non è in tutto, radicalmente, una legge di separazione, non instaurando, rispetto alla Chiesa, la libertà nel diritto comune. Ciò è infatti di~ostrato dal sistema di controllo da parte dello Stato, dal sistema di sanzioni relative allo scioglimento delle associoni cultuali, all'attribuzione dei beni alle opere di beneficenza, e alle pene personali per gli amministratori. Lo Stato organizza esso stesso l'amministrazione della proprieta ecclesiastica, ne determina le modalità, e la mantiene sotto la sua ispezione e il suo contrnllo. E' questa essenzialmente una vera legge di separazione? Oltre a ciò,. con la legge medesima si nega la personalità civile alle istituzioni della gerarchia ecclesiastica,· e sono chiamate le Associazioni cultuali a sostituirle, disposizione questa che non è contenuta nemmeno nelle leggi americane. 2.° Ciò non pertanto si riconosce anche dagli avversari della legge, che se anche essa è cattiva pei principi che l'informano, contiene buone disposizioni, e produrrà accanto ai cattivi anche i buoni effetti. E' necessità quindi di fare l'esperimento della legge. 3.0 Per ora non possiamo trarre nessun ammaestramento dall'esempio francese. « Dobbiamo aspettare i risultati, e trarne quei consigli che le differenti condizioni dei due paesi suggeriranno >>. Le conclusioni del Masci ci sembrano accettabilissime, quantunque sulla prima di esse si sia disousso in vario senso. Si è osservato che sotto l'egida del principio di libertà la Chiesa ha potuto ingaggiare e sostenere una lotta terribile contro le istituzioni democratiche dello Stato. In Francia il clericalismo trovò modo d' intervenire, in senso ostile, in tutte le crisi che travagliarono la Repubblica, cioè, nel boulangismo, nella lotta contro la massoneria, nell'affare Dreyfus , a via discorrendo; e ciò per l'irreconciliabile antagonismo intorno alle riforme fondamentali, concernenti l'insegnamento laicale obbligatorio, la soppressione delle corporazioni religiose, la legge sull'associazione, la precedenza del matrimonio civile sul religioso, il divorzio. Anche in Italia la Chiesa ha sempre ostacolato tutte le riforme che si riferiscono alla concezione esclusivamente laicale dello Stato, e il Marselli vide giustamente nel Papato il tarlo corroditore delle nostre istituzioni. Si è perciò osservato che non é manomettere il principio di libertà il difendere le patrie istituzioni da una continu~ e tenebrosa aggressione, che finirà con la dissoluzione completa dello Stato, com'è capitato alla Spagna, che non si è ancora liberata dalle disastrose conseguenza della politica clericale. Però è da considerarsi che se la difesa delle proprie istituzioni ha luogo entro l'orbita della legge
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