RIVISTA POPOLARE 217 Tanto nell 1 impunità del colpevole, guanto nella condanna dell'innocente vi ha precisa offesa al diritto, in entrambi i casi o recisa offesa alla pace pubblica. Mediante la coqdanna, nota il Conti, se ben tarda, del reo, come mediante la ulteriore o distinta consacrazione dell'innocenza, e non diversamente, e si riafferma il diritto, e, per vero, si ristabilisce anche la pubblica quiete (.r). La "revisione dei giudicati favorevoli ai rei è anche per la scuola positiva uno dei postulati pri nci pali (2). Il progetto non ha tenuto conto della dottrina favorevole alla revisione delle sentenze assolutorie e ha mantenuto il divieJo, sancito in materia dal Codice attuale. Esso ha, però, tenuto in considerazione la triste e dolorosa impressione che ha lasciato la serie degli errori giudiziari, da poco lamentatasi. Dal caso pietoso di Vincenzo Drago, riconosciuto innocente dopo 31 anni di reclusione ~1el 1903; dal povero Emilio Urbani, dopo 12 anni, 111 virtù di una buona e pertinace <e campagna >> de~ GJorn~le di Venezia , scopertosi l' errore nei pnm1 dell anno scorso; da qual tal Panato, dalle A:-ssise di Vicenza condannato a 30 anni di reclus10ne, dichiarato innocente a . conferma della solenne invocazione che egli lanciava ai giurati alla lettura del verdetto << lo perderò la vita in galera, « ma loro perderanno l'anima. Sono innocente! >>, al caso tristamente doloroso di Tolentino e Talli, condannati nel 1900 a Lecce, creduti autori di assass1n10 d'un certo Trevisi, meli.tre, semP're nei primi dell'anno testè decorso, veniva ad entrambi riconosciuta l'innocenza, che riapriva le porte del reclusorio al Tolentino e.......... riabilitava la memoria del povero Talli, spentosi in carcere pazzo di dol<?re e al caso, infine, del Demita, verificatosi nel grngno 1905, dopo 7 anni di reclusione! La revisione, dinanzi alla voce indistruttibile di tali fatti, è stata ammessa dal Progetto con maggior larghezza dell'attuale codice, disponendosi con formula generica comprensiva anche i casi in cui dopo .1a ~ondanna, sopravvengano o si scoprano nuovi fatti _o1~uovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli gia esaminati dal giudice, rendano evidente l'errore del giudicato nella condannna, nel titolo del 1:eat?, o ~ell' ammissione di circostanze aggravanti, giusta 11 4.0 cap. dell'art. 590. . Va data lode ai compilatori del Progetto per avere integrata tale estensione con innovazioni notevoli. Stando al vigente codice, la revisione è un rimedio c~e il Ministro Guardasigilli soltanto può provocare, sia d' ufficio, sia sulla domanda del condannato o del ~- M., e non si sa con quale criterio si richieda t~l~ 11:itervento in una procedura strettamente giud1ziana ! Talchè il Progetto ben dispone the le persone le quali possono domandare la revisione sono: 1. 0 ) a) il condannato· b) un suo prossimo c~no-iunto · e) la persona che abbia 0su di 'lui la tutela; d) i suoi eredi · . 2. 0 ) i! proc. gei~. della Corte d'Appello, nel cui distretto fu_ pronunziata la condanna e quello presso la Corte d1 Cassazione di ufficio o sulla richiesta del Ministro della Giu;tizia. Il, co_n~annato, prosciolto nel giudizio di revisione, avra d1ntto alla restituzione delle somme pagate per le pe11:epecuniarie, alle spese del procedimento e a ~~n1 altra azione che gli competa per legge. S1.amn~et_te la riparaz.ione pecunia1"ia dei danni patnmo1.11ah , direttamente cagionati dalla carce- (3) Conti, loc. cit. (4) Cfr. E. Ferri, op. cit. pag. 740. razione, a beneficio del condannato prosciolto, quando egli abbia espiata una pena restrittiva della libertà personale per oltre tre anni e si trovi in condi~ioni_economiehe bisognevoli di soccorso, tranne alcum casi espressamente enunciati nella 2. 0 parte dell'art. 600 del Progetto. Il legislato~·e ha vo~uto sancire la riparazione del danno materiale cag10nato dalla carcerazione avvicinandosi al principio più generale del risarcimento dei danni materiali e morali alle vittime dea-li errori giudiziari; ( r) prineipio che a sua voltat- s' accosta alla riforma completa della riparazione a beneficio anche dei processati ingiustamente, sostenuto da autor~vol_issima dottrina e legislazione positiva. In Italia ~i ha un notevole precedente legislativo di questa riforma nella « Cassa delle Ammende >> istituita dalla Legislazione criminale toscana del 1786; essa fu sostenuta dal Carrara, Brusa, Pessina e forma uno dei postulati della .scuola penale positiva. Il Progetto ha limitato la riparazione, come sopra è accennato, al prosciolto che abbia espiata una pena restrittiva della libertà personale per oltre tre anni e al danno patrimoniale cagionato direttamente dalla carcerazione. Senza dubbio, io credo, che il motivo principale per cui il Progetto non ha accolto il principio generale del risarcimento del danno sia dato dalle pratiche difficoltà di trovare i mezzi finanziari necessari alr attuazione del principio stesso. Quanto ai mezzi finanziari, <e poichè in Italia - osserva il Ferri - « ora sarebbe poco pratico per <e quanto legittimo il domandare che fosse stabilita « un' apposita somma in bilancio, fu già proposta « la <e Cassa delle Ammende i> che, secondo l'esempio « della legislazione Toscana del 1786, dovrebbe co- « stituire colle multe ed ammende che lo Stato si « fa o si dovrebbe far pagare dai condannati ed <e anche col prodotto netto del lavoro carcerario il « fondo necessario sia per la .riparaz.ione degli er- « rori giudiz.iari sia per il risarcimento dei danni <e alle vittime del reato >> (2). Il risarcimento dei danni alle vittime del reato, dato dal lavoro carcerario del condannato - sia detto tra parentesi - è nobile e generoso ideale; ma resterà anche per un pò di tempo semplice ideale, essendo questo provvedimento (come l'altro) di difficoltà pratica, giusta quanto fu accertato nell'ultimo Congresso penitenziario internazionale di Bruxelles. Il capitolo riguardante la revisione finisce molto bene. disponendo che la sentenza, con la quale la persona preced~ntemente condannata è dichiarata non· colpevole deve essere stampata per estratto e affissa nel Comune dove è stata pronunziata e in quello dove il condannato aveva l'ultima residenza. ♦ In questa breve rassegna delle principalissime innovazioni proposte , fatta colla sola lettura del progetto (la Relazione non è ancora distribuita), quale fu presentato alla Camera il 7 dicembre 1905, ho inteso di richiamare l' attenzione del pubblico sui principali istituti che possono interessarlo e di presentarglieli nella minor veste giuridica possibile e consentita dall' indole d~lla Rivìsta. Il Progetto è riuscito nell' intento propos tos~ ? Con un esame così alla spicciola sarebbe poco seno rispondere: ad ogni modo, per qualche istituto, come per quello della revisione , esso ha fatto molto di buono. E' ben vero ch'esso non ha tanto (1) V. Progetto Lucchini, 21 maggio 1903, Provv. per la_ preven 1 ione della recidiva e per la ripara 1 io11e degli en-01·1 giudi 1iari. C2) Ferri, òp. cit., pag. 75 1.
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